Università e non solo Come funziona il riscatto per gli iscritti Inarcassa

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La disciplina del riscatto è contenuta nel Regolamento Riscatti e Ricongiunzioni approvato dai Ministeri Vigilanti in data 29 ottobre 2014, che ha introdotto importanti innovazioni alla precedente regolamentazione a decorrere dal 1° gennaio. Rappresenta una modalità a disposizione dell’iscritto per incrementare il risparmio previdenziale, quindi la propria pensione e anche per acquistare “anzianità contributiva”, ma sempre un costo per l’iscritto. Il beneficio derivante dall’esercizio di queste facoltà consiste normalmente in un aumento del rendimento pensionistico e in un aumento dell’anzianità utile per anticipare il pensionamento.
È importante riscattare a inizio carriera, soprattutto se si opta per il metodo contributivo. Il contributo versato genera, grazie agli interessi prodotti negli anni a seguire prima del periodo di pensionamento, un montante più elevato che produce una pensione più alta (effetto della capitalizzazione nel tempo).
 
Novità in vigore dal 2015 Dal 2015 è possibile riscattare i periodi anteriori al 2013 anche con il metodo contributivo, sia ai fini del calcolo dell’onere, sia ai fini della misura della pensione, in alternativa al metodo retributivo. Inoltre, è stata eliminata l’anzianità minima di iscrizione a Inarcassa di cinque anni per accedere al riscatto. È anche possibile riscattare gli anni con contribuzione minima in deroga (art. 4.3 RGP 2012 modificato dal CND del 29-30/11/2013, in vigore dal 2014). Dal 2015 sono ammessi al riscatto non solo gli iscritti ma anche i superstiti e chi usufruisce di pensione di invalidità. Sono stati armonizzati gli istituti previsti in caso di pensionamento di invalidità, inabilità o superstiti.
Attraverso il riscatto il professionista può ottenere l’accredito di periodi privi di contribuzione (servizio militare, riscatto di laurea, periodi di lavoro all’estero). Il riscatto è sempre oneroso e si perfeziona con il versamento di un importo (cosiddetta “riserva matematica”) a copertura dei maggiori oneri che gravano sulla gestione per l’incremento della quota di pensione.
 
Tipologie di riscatto Si possono riscattare gli anni universitari che si siano conclusi con un diploma e per un massimo di cinque anni. È riscattabile un solo diploma di ingegneria o di architettura. Nel limite massimo consentito sono riscattabili anche i periodi fuori corso. È riscattabile anche la laurea conseguita all’estero riconosciuta in Italia.
Sono riscattabili i servizi di leva non retribuiti, mentre quelli “retribuiti” (rafferma della leva obbligatoria, servizio civile volontario) possono formare oggetto di ricongiunzione. I periodi di lavoro all’estero, se non danno origine a pensione all’estero e non sono riconoscibili in Italia in base a specifiche convenzioni bilaterali, possono essere riscattabili, come anche gli anni con contribuzione minima in deroga (dal 2014).
È bene sapere, infine, che il riscatto può essere esercitato anche in misura parziale.
 
Requisiti Per esercitare la facoltà di riscatto è necessario essere iscritti al momento della domanda, essere privi di copertura previdenziale per lo stesso periodo (cioè non essere iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria), e non aver esercitato la stessa facoltà presso un’altra gestione previdenziale.
 
Termine presentazione della domanda La domanda deve essere presentata dall’iscritto almeno 180 giorni prima della domanda di pensione di vecchiaia, oppure contestualmente alla domanda di pensione di inabilità o indiretta, e comunque fino al compimento dell’età pensionabile ordinaria per i titolari di pensione di invalidità (66 anni e 3 mesi nel 2019). Per il riscatto dell’anno in deroga del contributo soggettivo minimo, la domanda va presentata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di riferimento (ad es: l’anno 2016 potrà essere oggetto di riscatto entro il 31/12/2021). Per definire il provvedimento è necessario aver presentato le dichiarazioni reddituali dovute sino all’anno antecedente la domanda.
 
L’onere di riscatto: scelta del metodo retributivo o contributivo (riscatto di periodi fino al 31 dicembre 2012)
 
Metodo retributivo Le nuove tabelle dei coefficienti attuariali per il calcolo dell’onere di riscatto e ricongiunzione riferito alla quota retributiva di pensione (anzianità maturata fino al 2012) sono in vigore dal 1° gennaio 2018. I coefficienti sono aggiornati con cadenza triennale (art. 7 del Regolamento Riscatti e Ricongiunzioni), quindi il prossimo appuntamento è per il 1° gennaio 2021.
L’utilizzo di un coefficiente per il calcolo dell’onere di riscatto e ricongiunzione ha lo scopo di stimare l’equilibrio attuariale fra il capitale necessario alla Cassa per coprire l’impegno previdenziale verso l’iscritto e il valore della maggior quota di pensione derivante dalla facoltà esercitata. Il nuovo quadro normativo delineato dalla Riforma previdenziale del 2012 ha influito nella costruzione dei nuovi coefficienti. Si è tenuto conto infatti dell’età di pensionamento pari a 66 anni e 3 mesi nel 2019 (contro il precedente limite ante 2013 dei 65 anni) e dell’innalzamento graduale dell’anzianità contributiva fino a 35 anni (contro il precedente requisito dei 30 anni). I nuovi parametri tengono conto dell’innalzamento dei requisiti di pensionamento a seguito dell’allungamento del periodo di attività lavorativa dell’iscritto con una minore durata della prestazione pensionistica.
Ma i coefficienti sono uguali per tutti? Ovviamente No. In primo luogo c’è una differenza di genere: i valori attuariali differiscono tra uomini e donne sia come effetto di una diversa speranza di vita tra i due generi, sia per la probabilità di reversibilità del trattamento. In secondo luogo i valori sono influenzati dall’età anagrafica e dall’anzianità contributiva maturata dall’assicurato al momento della domanda di riscatto e di ricongiunzione. Per ultimo, il costo dell’operazione può divergere a seconda della prospettiva più o meno immediata di pensionamento dell’iscritto: l’onere è infatti più alto se l’iscritto ha già perfezionato o perfeziona il diritto a pensione per effetto del riscatto o della ricongiunzione, vale a dire se può beneficiare immediatamente della prestazione pensionistica a carico del fondo.
Nello specifico il coefficiente utilizzato per computare la riserva matematica è identificato da tre parametri specifici riferiti all’iscritto nel momento in cui viene inoltrata la domanda: l’età, l’anzianità e il sesso. I coefficienti attuariali sono raggruppati in quattro tabelle (Regolamento Riscatti). Tabella A - Viene utilizzata per l’iscritto che al momento della domanda non abbia maturato il diritto alla pensione o che non matura il diritto in virtù dei periodi di anzianità contributiva da riscattare o ricongiungere. Tabella B - Viene utilizzata per l’iscritto che al momento della domanda abbia già maturato il diritto a pensione o che perfeziona il diritto in virtù dei periodi di anzianità contributiva da riscattare o ricongiungere. Tali coefficienti sono più elevati in quanto devono bilanciare il costo di una prestazione immediatamente erogabile. Tabella C - Viene utilizzata per il coniuge dell’iscritto, senza figli, con diritto alla pensione indiretta o alla maggiorazione di una pensione in godimento. Tabella D - Viene utilizzata per il coniuge dell’iscritto con un figlio orfano (Tab. D1) o con più figli orfani (Tab. D2). Tabella E - Viene utilizzata se il nucleo familiare superstite dell’iscritto è costituito solo da figli orfani in assenza del coniuge.
 

Per determinare la riserva matematica il coefficiente individuale viene moltiplicato per la maggior quota di pensione di cui potrà beneficiare l’iscritto, secondo la seguente formula: O = C x (P1 – P0) Dove O = onere a carico del richiedente (riserva matematica) C = coefficiente attuariale funzione di età/anzianità/sesso P0 = quota di pensione senza il riscatto o la ricongiunzione P1 = quota di pensione comprensiva dei periodi di riscatto o ricongiunzione

 
 
In conclusione, il costo finale dell’operazione previdenziale è diverso non solo da iscritto a iscritto, ma anche per lo stesso professionista è variabile nel tempo e sarà funzione sia dei parametri assicurativi (età, anzianità e sesso) sia dei parametri economici (media dei redditi, montante contributivo, coefficiente di trasformazione) computati al momento in cui il diritto viene esercitato.
 
Metodo contributivo Con intervento regolamentare, entrato in vigore il 1° gennaio 2015, è stata data all’iscritto la facoltà di optare per il riscatto e la ricongiunzione con metodo contributivo, come alternativa al metodo retributivo più oneroso, ampliando così le opportunità di scelta. La doppia opzione è prevista solo per i periodi anteriori al 1° gennaio 2013. I corrispondenti periodi assicurativi confluiscono sulla quota contributiva di pensione.
 
Riscatto di periodi successivi al 31 dicembre 2012
 
Solo metodo contributivo Per i periodi successivi al 31 dicembre 2012, per effetto della Riforma previdenziale, il metodo contributivo invece rappresenta l’unica via per integrare la carriera previdenziale avvalendosi degli istituti di riscatto e di ricongiunzione. L’onere di riscatto è commisurato al reddito professionale dell’anno precedente la domanda per l’aliquota del contributo soggettivo dello stesso anno.
 

O = RP x A x N Dove O = onere a carico del richiedente (riserva matematica) RP = reddito professionale attuariale in funzione di età/anzianità/sesso A = aliquota contributo soggettivo (14,5 %) N = numero anni di riscatto Esempio: Anni di riscatto: 5 - Reddito: 30.000 Onere = 30.000 x 14,5% x 5 = € 21.750 Onere minimo. Per ciascun anno riscattato l’onere minimo è pari al contributo soggettivo minimo dell’anno di domanda (€ 2.340 - valore 2019). Onere minimo per 5 anni di riscatto = € 2.340 x 5 = € 11.700 Per periodi di riscatto inferiori all’anno l’onere è proporzionalmente ridotto.

 

 
Simulazioni on line Ciascun iscritto può simulare il riscatto accedendo alla propria area riservata di Inarcassa On Line.
 
Onere del riscatto dell’anno “derogato” L’onere di riscatto dell’anno in “deroga” è pari alla differenza tra il contributo soggettivo minimo dovuto e quello versato. È facoltà dell’iscritto corrispondere gli interessi di capitalizzazione della scadenza originaria del contributo alla domanda di riscatto.
 

Esempio: anno derogato 2014 Contributo soggettivo versato (a) = € 1.000 Anzianità accreditata = 160 gg Contributo minimo dovuto (b) = € 2.275 Onere riscatto in deroga (b-a) = € 1.000 Anzianità accreditata = 365 gg

 
 
Pagamento dell’onere di riscatto L’onere di riscatto può essere corrisposto in unica soluzione, entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento oppure in forma rateale, in rate semestrali quanti sono i semestri del periodo riscattato, con la maggiorazione degli interessi pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo (tasso 1,1% per l’anno 2019).
 
Accredito dell’anzianità ai fini previdenziali La contribuzione da riscatto è equiparata a quella obbligatoria sia per il diritto sia per la misura della pensione. L’anzianità di riscatto diventa utile ai fini pensionistici con il pagamento dell’intero onere.
 
Condizioni per il pensionamento Il pagamento dell’onere contributivo deve essere completato entro la data di decorrenza della pensione di vecchiaia unificata.
 
Situazioni particolari In caso di inabilità, invalidità sopraggiunta o decesso l’iscritto o superstiti possono rinunciare al riscatto ottenendo la restituzione delle somme versate, ottenere il riconoscimento del beneficio sulla pensione proporzionale ai versamenti eseguiti, o proseguire il pagamento mediante la trattenuta di 1/5 sulla pensione.
 
Decadenza della domanda Il professionista decade dalla domanda, con facoltà di inoltrarne una nuova, in caso di mancato pagamento dell’unica rata entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento, o mancato pagamento di una rata, trascorsi 120 giorni dalla scadenza. Le somme versate vengono restituite all’interessato.
 
Opzione contributiva e scelta consapevole Si è accennato in premessa alle novità introdotte a partire dal 2015 e alla facoltà attribuita al professionista di scegliere tra metodo contributivo e metodo retributivo, opzione riservata ai periodi lavorativi, di laurea o di servizio militare anteriori al 2013. La soluzione contributiva - economicamente più conveniente – condiziona certamente la misura della prestazione finale. Il riscatto contributivo rimane comunque oneroso ma il costo per ogni annualità, pari al 14,5% del reddito professionale, praticamente si riduce considerevolmente. Per ogni annualità riscattata è comunque dovuto un onere non inferiore al contributo soggettivo minimo dell’anno di domanda (2.340 euro per l’anno 2019).
L’istituto di riscatto è preposto a incrementare il risparmio previdenziale individuale e/o per anticipare la fase di pensionamento. La tendenza in atto nel sistema previdenziale generale (pubblico e privato) a un progressivo innalzamento dell’età pensionabile e dei requisiti minimi, destinata a controbilanciare l’accresciuta speranza di vita della popolazione, restituisce senza dubbio maggiore attrattività agli strumenti assicurativi a connotazione volontaristica. Per orientare le proprie scelte (accettare o meno il provvedimento) il professionista ha a disposizione una bussola fondamentale: il cosiddetto “rendimento pensionistico teorico” - rilevabile dal prospetto comunicato dagli uffici o dalle simulazioni on line - che rappresenta la maggior quota di pensione (teorica) conseguibile, da rapportare all’onere da sostenere. Il “rendimento pensionistico teorico” è anche il parametro principale per discriminare l’opzione “economica” da adottare (contributiva o retributiva). La decisione di riscattare o ricongiungere non va relegata a una valutazione eminentemente finanziaria dell’operazione (quanto mi costa quanto mi rende), ma ricondotta appropriatamente ad una logica di copertura del rischio assicurativo dell’iscritto e del suo nucleo familiare (invalidità o inabilità, premorienza, vecchiaia). Un aspetto che può qualificare e rafforzare la decisione è senz’altro la prospettiva di anticipare il pensionamento.
A questo proposito gli iscritti a Inarcassa hanno un motivo in più per scegliere un riscatto, cioè quello di puntare alla pensione anticipata a 63 anni, una realtà ormai dal 1° gennaio 2013 che non preclude la possibilità di proseguire la professione. Molti professionisti hanno approfittato della nuova opportunità offerta dalla riforma del 2012 al punto tale che il numero dei trattamenti “anticipati” liquidati da Inarcassa è risultato superiore ai trattamenti “ordinari” (un risultato oltre le aspettative).
Nel sistema pubblico ancora oggi il dibattito sul tema del pensionamento anticipato stenta a produrre scelte chiare e convincenti. Inarcassa invece, ancora una volta, ha giocato d’anticipo proponendo soluzioni improntate a flessibilità, nel rispetto dei canoni di sostenibilità finanziaria, offrendo all’iscritto la facoltà di una scelta previdenziale ritagliata sulle esigenze personali e professionali.
La formula del riscatto in modalità contributiva è particolarmente favorevole proprio ai giovani iscritti a Inarcassa in quanto l’accantonamento delle somme necessarie, comunque rateizzabili e “scaricabili fiscalmente”, crea “peso contributivo” ai fini della misura pensionistica proprio perché si è ancora distanti dal periodo del pensionamento. Inoltre questo permette di ottenere un’anzianità contributiva che magari in un’altra eventuale e successiva realtà previdenziale durante la vita lavorativa potrebbe risultare più onerosa da ottenere.

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