Le domande degli iscritti

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Dottorato di ricerca e iscrizione a Inarcassa 
Ho partecipato ad un bando di dottorato per borse a valere su risorse PNRR. Qualora volessi mantenere la Partita IVA aperta, vi chiedo conferma di quanto segue: necessità di sospendere l’iscrizione ad Inarcassa per l’intera durata del dottorato; che il contributo sogget-tivo (frazionato in dodicesimi) sia da versare ad Inarcassa per i soli mesi antecedenti la sospensione; che per i mesi del dottorato, il medesimo sia da versare alla Gestione separata; che il contributo integrativo continui a dover essere versato a Inarcassa, in quanto iscritta all’Albo. 
Chiedo inoltre se la borsa PNRR ricada nella casistica di incarico pubblico a tempo determinato, per il quale indicate la possibilità di rimanere iscritti e richiedere la ricongiunzione contributiva gratuitamente (come da link: https://www.inarcassa.it/site/home/articolo9030.html). 

Un architetto di Cagliari

Gentile Architetto,  con riferimento a quanto richiesto, si precisa che l’iscrizione ad Inarcassa è obbligatoria per gli ingegneri e gli architetti che svolgono l’attività professionale con carattere di continuità e cioè che risultano contemporaneamente:
• iscritti all’Albo professionale;
• non iscritti ad altra Gestione previdenziale obbligatoria in conseguenza di un rapporto di lavoro dipendente o altra attività esercitata;
• in possesso di partita IVA.
Nel caso di fruizione di una borsa di studio per dottorato di ricerca, i relativi proventi sono soggetti al versamento dei contributi previdenziali presso la Gestione Separata INPS
(art. 2 comma 26 Legge 335/95 e successive modificazioni) e non all’INPS Gestione Dipendenti; non è pertanto applicabile la normativa di cui all’art. 31 del D.L. 6 novembre, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 e del Decreto interministeriale 2 settembre 2022 (GU 2 novembre 2022), prevista per i professionisti assunti con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato presso la Pubblica Amministrazione in attuazione del PNRR.
L’iscrizione alla Gestione Separata Inps in forza borsa di studio per dottorato di ricerca determina l’esclusione dai ruoli previdenziali di Inarcassa limitatamente alle mensilità accreditate dalla Gestione Separata INPS a fronte dei proventi derivanti da tale attività.
Nel caso in cui Lei dovesse mantenere una posizione IVA, rimarrà comunque esclusa dall’iscrizione ad Inarcassa per tutto il periodo di fruizione della borsa di studio per dottorato di ricerca, con il solo obbligo di presentazione della dichiarazione annuale del reddito professionale IRPEF e del volume di affari professionale IVA entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di riferimento, utilizzando l’apposita procedura telematica disponibile su Inarcassa On Line (IOL), dal sito www.inarcassa.it.
Rimarrà altresì tenuta a corrispondere il contributo integrativo fissato nella misura del 4% calcolato su tutti i corrispettivi che rientrano nel volume di affari IVA, che dovrà essere versato con scadenza annuale entro il 31 agosto dell’anno successivo a quello di riferimento, mediante avviso di pagamento pagoPA disponibile su IOL.
Inoltre, La invitiamo a verificare la data di decorrenza della borsa di studio ai fini dell’esclusione da Inarcassa e, successivamente, a richiedere la reiscrizione presso Inarcassa con decorrenza dalla data di cessazione della copertura contributiva presso la Gestione Separata Inps.
In tal caso:
il contributo minimo soggettivo e integrativo è frazionabile in dodicesimi in relazione ai mesi di iscrizione (la quota minima mensile è dovuta anche per un solo giorno di iscrizione nel mese solare);
l’eventuale reddito professionale imponibile presso Inarcassa verrà individuato considerando esclusivamente la quota parte del medesimo reddito annuo, computata in dodicesimi e corrispondente al periodo di iscrizione presso Inarcassa, mentre il restante reddito costituirà l’imponibile di riferimento per l’obbligazione contributiva nei confronti della Gestione Separata Inps.

Contributi e sanzioni
Allego copia del regolamento da voi inviatomi al momento della mia iscrizione a Inarcassa e relativo alle istruzioni per il pagamento del contributo soggettivo in misura percentuale del 14,5% rispetto al reddito professionale netto dichiarato ai fini dell’IRPEF. Leggasi Capitolo 3 punto a) e Capitolo 6 del già menzionato documento.
Chiarito quindi che nell’anno 2019 il reddito professionale netto è stato da me correttamente comunicato vi invito ad annullare la richiesta per contributi di cui al punto A) per il 14,5% del valore dei contributi versati con azzeramento anche delle relative sanzioni.


Un ingegnere di Reggio Emilia


Gentile Ingegnere, i contributi e le sanzioni notificati per l’anno 2019 sono stati determinati dalla infedele comunicazione dei dati reddituali trasmessa il 05/08/2020 e quindi rettificata il 25/06/2021 in base ai dati trasmessi dall’Anagrafe Tributaria determinando così l’adeguamento del conguaglio dovuto a seguito dell’incremento del reddito professionale.
Inoltre:
– in data 11/04/2022 in risposta alla nostra divergenza reddituale 2019 ha confermato la veridicità dei dati dell’Anagrafe Tributaria sanando l’infedeltà dichiarativa mediante attivazione del Ravvedimento Operoso;
Inarcassa non ha competenza in materia fiscale e, pertanto, non può entrare nel merito della corretta imputazione dei redditi in funzione delle Sue attività, ma si limita a determinare il contributo soggettivo sulla base del reddito professionale dichiarato come tale ai fini dell’IRPEF (art. 4.1 del Regolamento Generale Previdenza).
Le confermiamo pertanto, gli addebiti richiesti a titolo di contributi e sanzioni 2019 e La invitiamo a regolarizzare la situazione debitoria, compresa la contribuzione minima 2022, mediante gli avvisi di pagamento pagoPA disponibili nella Sua area riservata Inarcassa On Line al menù “Adempimenti” www.inarcassa.it.
Infine, in ogni momento può consultare il suo estratto conto e verificare la Sua posizione, accedendo alla Sua area riservata di Inarcassa On Line www. inarcassa.it.


Pensione unificata anticipata e partecipazione a concorso pubblico
Con la presente sono a sottoporre alla Vs. cortese attenzione il seguente quesito: intendo partecipare ad un concorso pubblico per l’assunzione, a part-time e tempo determinato al 50% (18 ore) per un esperto a valere su specifiche risorse afferenti il PNRR, di cui al d.l. n. 152/2021. Nel frattempo, il 01/08/2023, maturerebbe la data di pensionamento per la Pensione di Vecchiaia Unificata ANTICIPATA. Si chiede se la posizione di lavoratore presso la P.A. con contratto part-time a tempo determinato (50%) nell’ambito del rapporto di lavoro di cui al DL n. 152/2021 e con il mantenimento della posizione dell’iscrizione a Inarcassa, sia compatibile con il percepimento della pensione di vecchiaia unificata anticipata di Inarcassa.


Un architetto di Novara

Gentile Architetto, stante la normativa vigente e sulla base dei dati presenti nei nostri archivi, maturerà il diritto alla pensione di vecchiaia unificata anticipata in data 07/07/2023. La decorrenza del trattamento previdenziale, in presenza dei requisiti, è attestata al primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Il pensionato Inarcassa, mantenendo aperta la partita Iva e l’iscrizione all’Ordine professionale, può continuare a svolgere la libera professione ed essere iscritto a Inarcassa a condizione che non sia iscritto ad altre forme di previdenza obbligatorie.
I professionisti iscritti ad Inarcassa e assunti dalle pubbliche amministrazioni con contratto a tempo determinato per l’attuazione del PNRR (ai sensi dell’art. 31 del D.L. 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n.233 e del Decreto interministeriale 2 settembre 2022 pubblicato in G.U. il 2 novembre 2022) con versamento dei contributi presso l’Inps ex Gestione Inpdap:
– non sono tenuti alla cancellazione dall’albo professionale;
– hanno la facoltà di optare per la cancellazione dai ruoli previdenziali di questa Associazione ovvero per il mantenimento dell’iscrizione in deroga a quanto previsto dall’art. 7 Statuto.
Nel caso di opzione per:
a) la cancellazione da Inarcassa (art. 2 del decreto interministeriale del 02/11/2022) verrà adottato il provvedimento di cancellazione. In tal caso dovrà richiedere la reiscrizione ad Inarcassa al termine del rapporto di lavoro e potrà chiedere la ricongiunzione dei periodi di lavoro prestati ex PNRR senza sostenere alcun onere;
b) il mantenimento dell’iscrizione a Inarcassa (art. 3 del decreto interministeriale del 02/11/2022), durante il periodo di assunzione presso la P.A. rimarrà iscritto ad Inarcassa e questo periodo sarà valido a tutti gli effetti ai fini del calcolo dell’anzianità previdenziale. In caso di mantenimento dell’iscrizione a Inarcassa, nel periodo di assunzione sarà tenuto a versare il contributo soggettivo e integrativo (minimi e conguaglio) nonché il contributo di paternità, mentre non è dovuto il contributo di maternità in quanto la relativa copertura è assicurata dall’Inps.
Inoltre, potrà usufruire di tutte le prestazioni previdenziali previste dal Regolamento Generale Previdenza, mentre potrà usufruire delle prestazioni assistenziali solo a condizione di non aver presentato medesima istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria e dovrà, a tal fine, rilasciare apposita dichiarazione. Qualora stipuli un contratto di lavoro a tempo determinato per l’attuazione del PNRR, dovrà presentare la domanda compilando il modulo predisposto e presente sul sito www.inarcassa.it, sezione Iscrizione, segnalando l’opzione prescelta e inviandolo via PEC all’indirizzo protocollo@pec.inarcassa.org entro 30 giorni dalla data di assunzione.
Ciò premesso, relativamente al concorso pubblico di cui si tratta, La invitiamo a verificare se tra i requisiti soggettivi del relativo bando vi sia lo “stato di non quiescenza” in quanto le pubbliche amministrazioni si riservano di verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alle procedure e, laddove richiesto, Inarcassa comunica agli Enti richiedenti l’eventuale stato di quiescenza dei propri associati.


Si fa presente che, per ricevere informazioni, è possibile contattare il Call Center, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria dalle ore 9.00 alle ore 19.00, al numero 02.91.97.97.00 oppure – preferibilmente nei casi di intenso traffico – inviare una mail attraverso il servizio “Inarcassa Risponde” sul nostro sito www.inarcassa.it.
Info sito web www.inarcassa.it, Regolamento Generale di Previdenza
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