La tassazione della pensione erogata da Inarcassa

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Le pensioni sono assoggettate a ritenute fiscali a titolo di IRPEF, addizionali comunali e regionali effettuate da Inarcassa quale sostituto di imposta in corrispondenza del pagamento di ciascun rateo di pensione. Le ritenute sono calcolate in base al reddito e alla situazione dei carichi familiari dichiarati dall’interessato.
Per calcolare l’importo della pensione netta rispetto all’importo lordo del trattamento, bisogna applicare la seguente formula:

Pensione netta = Pensione lorda
                             (-) IRPEF lorda
                             (-) Addizionali regionali
                             (-) Addizionali comunali
                             (+) Detrazioni spettanti

Cos’è l’IRPEF
L’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche “IRPEF” è un’imposta personale e progressiva che viene applicata al reddito complessivo ovunque prodotto dalle persone fisiche residenti in Italia e al reddito prodotto in Italia da parte delle persone fisiche non residenti.

Come si calcola
L’imposta Irpef lorda si determina in base ad aliquote progressive «per scaglioni»: il reddito complessivo viene frazionato ed assoggettato alle aliquote corrispondenti agli scaglioni in cui il reddito stesso rientra.


Le detrazioni di imposta
Dall’imposta Irpef lorda si sottraggono (se spettanti) le detrazioni d’imposta per redditi da pensione (art. 13 TUIR) e/o per carichi di famiglia (art. 12 TUIR) e si determina l’imposta netta.
Tali detrazioni consentono pertanto di ridurre l’Irpef lorda. Per redditi di pensione inferiori a euro 8.500 non è dovuta alcuna imposta (No Tax Area).
Dal 1° marzo 2022 a seguito dell’entrata in vigore dell’assegno unico1, le detrazioni per figli a carico spettano solo per i figli di età uguale o superiore a 21 anni. Tale detrazione spetta anche per i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, a partire dal mese in cui compiono 21 anni. Le detrazioni possono essere richieste in sede di presentazione della domanda di pensione oppure successivamente, tramite apposita richiesta da Inarcassa On Line.


1. Con il decreto legislativo n. 230 del 21 dicembre 2021, in attuazione della Legge n. 46 del 2021, a decorrere dal 1° marzo 2022, gli Assegni per il Nucleo Familiare (ANF) e le detrazioni d’imposta, per figli a carico minori di 21 anni, verranno sostituiti dall’Assegno Unico e Universale (AUU), sulla base della condizione economica del nucleo familiare (accertata tramite ISEE). L’accesso a tali nuovi benefici non è automatico ma strettamente subordinato agli adempimenti che individualmente ogni Pensionato effettuerà secondo le modalità indicate dall’INPS (https://www.inps.it/prestazioni-servizi/assegno-unico- e-universale-per-i-figli-a-carico), che erogherà direttamente l’AUU tramite bonifico sul conto corrente dei genitori richiedenti. Diversamente è possibile effettuare tale richiesta tramite Patronato. Pertanto, a decorrere dal 1° marzo le detrazioni fiscali per i figli a carico spetteranno esclusivamente per i figli di età pari o superiore a 21 anni. Sono abrogate le maggiorazioni delle detrazioni fiscali per i figli minori di tre anni, per i figli con disabilità, per le famiglie con più di tre figli a carico nonché l’ulteriore detrazione fiscale di 1.200 euro per le famiglie numerose previste dal comma 1-bis dell’art. 12 del TUIR. 
 

Il conguaglio fiscale
Nel mese di dicembre, Inarcassa quale sostituto di imposta è tenuta ad effettuare il cosiddetto conguaglio fiscale, procede al ricalcolo delle ritenute dovute sulla pensione erogata nell’anno con l’eventuale differenza dare o avere per il pensionato. Le motivazioni che determinano un conguaglio fiscale possono essere diverse:

a) variazione delle detrazioni d’imposta in corso d’anno a seguito di modifica del nucleo familiare e/o il riconoscimento delle detrazioni non applicate sulle mensilità arretrate di competenza del periodo d’imposta in corso;
b) variazione dell’importo lordo annuo di pensione (per revisione o liquidazione di un supplemento) e/o corresponsione di arretrati;
c) comunicazione di applicazione dell’aliquota maggiorata, ossia di un’aliquota più alta rispetto a quella determinata in base al solo reddito di pensione;
d) aggiornamento dell’aliquota fiscale determinata dal Casellario Inps per i titolari di diversi trattamenti pensionistici.

Il conguaglio fiscale può generare una trattenuta a debito, nel caso in cui si devono integrare le ritenute già versate, oppure un rimborso a credito, nel caso in cui si è trattenuto e versato di più. In particolare, per le pensioni di importo annuo lordo inferiore a euro 18.000, nel caso in cui il conguaglio fiscale ha generato un debito superiore a euro 100, è prevista una rateazione in 11 rate a partire dalla mensilità di gennaio dell’anno successivo.
Inoltre, per i pensionati titolari di diversi trattamenti pensionistici è previsto anche un pre-conguaglio fiscale rateizzato a partire dal mese di settembre in base agli aggiornamenti comunicati dal Casellario Inps.

Le addizionali Regionali e Comunali
In aggiunta all’imposta Irpef la pensione lorda è assoggettata anche alle Addizionali Regionali e le addizionali Comunali rispettivamente previste dal D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dall’art. 1 del D.lgs. n. 360 del 1998, e successive integrazioni. Nello specifico, le Addizionali Regionali e Comunali sono calcolate in sede di conguaglio fiscale di dicembre, sul reddito lordo di pensione percepito nell’anno e trattenute nell’anno successivo in 11 rate, a partire dalla mensilità di gennaio e fino a quella di novembre. Dalla mensilità di marzo inizia la trattenuta di Acconto dell’Addizionale Comunale che terminerà sempre nel mese di novembre.

Simulazione del rateo netto
Per una stima orientativa della pensione netta si rinvia ad uno dei diversi motori di calcolo disponibili sul web.
 

iStock.com/Cristian Storto Fotografia

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