I Servizi Assistenziali offerti agli Associati

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La nostra Associazione è impegnata da decenni a potenziare le opportunità che migliorino le condizioni che ogni giorno gli Associati si trovano a dover affrontare. INARCASSA ha fatto di questa volontà un obiettivo prioritario, che si traduce nello scopo dell’istituzione, ben espresso nell’art. 3 dello Statuto, perché provvede ai compiti di previdenza e assistenza a favore degli iscritti e degli ulteriori destinatari e per loro svolge anche attività integrative. Si può sempre fare meglio e ancora di più, ma finora alcune iniziative sono state portate avanti e anche implementate. Qui ne diamo conto ai Colleghi perché ci si possa fare un’idea di ciò che ci piace identificare come servizi. Non sono obbligatori, ma INARCASSA li mette a nostra disposizione.
 

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI IN SENSO STRETTO 

(art. 3.4 dello Statuto)
 
1. Sussidi per particolari casi di disagio economico (art. 3.4, lett. c))
(Rif. Regolamento per l’erogazione di Sussidi, art. 3.1)
 
INARCASSA provvede, a termini di Statuto, alla “corresponsione di sussidi a favore dell’iscritto attivo o pensionato, ovvero, in mancanza, del coniuge o dei suoi parenti entro il secondo grado, se versano in condizioni di disagio economico e risultano conviventi ed a suo carico”.
1.1 Sussidio ordinario – Sostegno economico attraverso l’erogazione di una somma “una tantum”, che non dovrà essere restituita.
1.2 Beneficiari – a) gli iscritti; b) i pensionati Inarcassa; c) in caso di decesso dell’iscritto o del pensionato, il coniuge, i figli minori o inabili al lavoro, i familiari conviventi entro il 2° grado ed a carico al momento del decesso, i figli che non abbiano diritto a trattamento previdenziale.
1.3 Requisiti – a) regolarità contributiva; si prescinde da detto requisito per le richieste di sussidio conseguenti a malattia grave e per richieste presentate dagli eredi; b) reddito imponibile del nucleo familiare non superiore a 4 volte la pensione minima erogata dall’Ente, aumentata di un quarto per ogni familiare a carico.
1.4 Condizioni di ammissibilità – Stati di disagio economico contingente e momentaneo, conseguenti a spese urgenti e non differibili e con rilevante incidenza sul bilancio familiare, in presenza di: a) eventi straordinari, casi fortuiti o di forza maggiore; b) malattia o infortuni del richiedente o dei familiari a carico, ivi comprese le complicanze della gravidanza, che non diano diritto a diverse prestazioni previdenziali o assistenziali a carico di Inarcassa; c) prolungata sospensione o riduzione forzata dell’attività professionale a causa di malattia o infortunio, che non dia diritto a diversa prestazione previdenziale o assistenziale a carico di Inarcassa; d) decesso dell’iscritto o del pensionato.
1.5 Domanda – La richiesta di sussidio può essere presentata entro sei mesi dall’evento che ha causato lo stato di disagio economico, dalla propria area riservata su Inarcassa OnLine, allegando la documentazione necessaria a comprovare lo stato di disagio. In caso di impedimento, la domanda può essere presentata entro il medesimo termine anche da un familiare, utilizzando l’apposito modello cartaceo disponibile nella sezione modulistica del sito istituzionale www.inarcassa.it.
 
2. Sussidi per figli con disabilità (art. 3.4, lett. c))
(Rif. Regolamento per l’erogazione di Sussidi, art. 3.2 lett. e) f), artt. 4, 5 e 6).
 
Sostegno economico che INARCASSA riconosce per l’assistenza di figli disabili (legge 5/2/92 n. 104, art. 3, comma 1) e di figli disabili “gravi” (legge 5/2/92 n. 104, art. 3, comma 3).
2.1 Requisiti – a) regolarità contributiva; b) figli conviventi con disabilità, accertata ai sensi art. 3, c. 1 legge 5/2/92 n. 104, ovvero figli con disabilità “grave”, accertata ai sensi art. 3, c. 3 legge 5/2/92 n. 104, conviventi o ricoverati in strutture pubbliche o private. Lo stato di disabilità deve essere documentato da certificazione rilasciata ai sensi dell’art. 3, legge 5/2/92 n.104.
2.2 Beneficiari – a) gli iscritti; b) i pensionati Inarcassa.
  2.3 Domanda – La richiesta di sussidio per figli disabili può essere presentata ad Inarcassa, in qualsiasi momento successivo all’accertamento della condizione di disabilità, dalla propria area riservata su Inarcassa OnLine, accompagnata da certificazione rilasciata ai sensi dell’art. 3 comma 1 (disabilità) o dell’art. 3 comma 3 (disabilità “grave”) della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2.4 Modalità di erogazione – Assegno mensile, erogato per 12 mensilità, di importo maggiore per disabili “gravi”. L’assegno è corrisposto per ciascun figlio dell’iscritto o del pensionato di cui sia accertato lo stato di disabilità.
2.5 Corresponsione – a) L’assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e viene corrisposto con pagamenti mensili posticipati. b) L’assegno è cumulabile con altri trattamenti assistenziali e previdenziali riconosciuti per la stessa disabilità, ma il suo importo sarà ridotto della corrispondente somma erogata da altro Istituto previdenziale a favore dell’altro genitore. c) L’assegno cessa per: venir meno della disabilità del figlio, ai sensi della Legge 5/2/92 n.104; cessazione dei requisiti di iscrizione, salvo che il professionista sia titolare di pensione; dal momento della erogazione della pensione indiretta o di reversibilità ai superstiti.
 
N.B: La richiesta di sussidio può essere ripetuta una sola volta, per condizioni di particolare gravità (art. 3.3 Regolamento erogazione Sussidi).
 
3. Assistenza sanitaria (art. 3.4 lett. e)) (Rif. Piano Sanitario Base, Integrativo e Infortuni)
 
Al compito istituzionale della previdenza, INARCASSA affianca forme di tutela sanitaria, mediante polizze in convenzione con primarie compagnie assicurative, a favore degli iscritti e dei pensionati, con possibilità di estensione al coniuge e ai familiari a carico.
3.1 Piano Sanitario Base – “Grandi Interventi e Gravi Eventi Morbosi”. Il Piano Sanitario Base prevede la copertura di ricoveri in Istituti di Cura, pubblici o privati, determinati dalla necessità di un Grande Intervento (asportazione tumori, trapianti, amputazioni, interventi di cardiochirurgia o neurochirurgia, chirurgia pediatrica e “similari”) o a causa di un Grave Evento Morboso (infarto, neoplasie, diabete, sclerosi etc.) o per Terapie radianti e Chemioterapiche comunque effettuate. La polizza assicurativa, contenente le condizioni, l’elenco delle garanzie, massimali e limiti di indennizzo, modalità di erogazione delle prestazioni è presente sul sito istituzionale www.inarcassa.it.
La nuova convenzione in vigore dal 1° gennaio 2022, stipulata con Reale Mutua, offre maggiori garanzie rispetto alle precedenti; tra queste alcune prestazioni accessorie, quali il pacchetto maternità per le neomamme. È anche prevista la possibilità per l’iscritto di stipulare una polizza infortuni.
3.2 Piano Sanitario Integrativo – L’assicurazione prevede la copertura per i ricoveri per interventi chirurgici diversi dai Grandi Interventi chirurgici (già coperti dal Piano sanitario Base) e per i ricoveri senza intervento chirurgico diversi dai Gravi Eventi Morbosi (già coperti dal Piano Sanitario Base); inoltre prevede una completa serie di prestazioni sanitarie, che coprono ogni settore e le svariate tipologie delle necessità di cura e/o di intervento medico. Anche per la Polizza Integrativa sul sito istituzionale www. inarcassa.it è presente la documentazione di dettaglio delle garanzie in convenzione, massimali e limiti di indennizzo.
3.3 Modalità di adesione – L’adesione ai piani sanitari avviene effettuando il login all’Area Riservata del sito dedicato, messo a disposizione dalla Compagnia assicurativa.
3.4 Condizioni di fruizione A) Per l’ iscritto, o il pensionato iscritto, è prevista: 1. La fruizione gratuita della polizza relativa al Piano Sanitario Base; 2. L’estensione a pagamento del proprio Piano Sanitario Base al nucleo familiare (ad un costo fisso); 3. L’adesione al Piano Sanitario Integrativo per sé e per il nucleo familiare (il costo per ciascuna persona assicurata varia in funzione della rispettiva età anagrafica); 4. L’acquisto di Garanzie Facoltative per rischi morte, invalidità permanente e infortuni. B) Per il pensionato non iscritto di Inarcassa, diretto o superstite, è prevista: 1. La fruizione a pagamento della polizza relativa al Piano Sanitario Base; 2. L’estensione a pagamento, del proprio Piano Sanitario Base, al nucleo familiare (ad un costo fisso).
3.5 Modalità di richiesta delle prestazioni – La gestione amministrativa delle prestazioni avviene nell’Area Riservata del sito dedicato. Le prestazioni sono garantite attraverso due regimi di erogazione: a) assistenza sanitaria diretta, presso strutture convenzionate, previa autorizzazione; b) assistenza sanitaria con rimborso spese, presso strutture sanitarie di libera scelta. L’Assistito può utilizzare strutture del Servizio Sanitario Nazionale; in tal caso verrà corrisposta un’indennità sostitutiva giornaliera per ogni giorno di ricovero con pernottamento. Si rimanda al sito dedicato, accessibile attraverso il sito istituzionale www.inarcassa.it per conoscere in dettaglio prestazioni, costi, modalità e termini per le adesioni, gestione delle pratiche di assistenza sanitaria.
 
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4. Inabilità temporanea assoluta (art. 3.4 lett. f))
(Rif. Regolamento Inabilità Temporanea)
 
All’iscritto che, esclusivamente a causa di infortunio o malattia, divenga temporaneamente e totalmente inabile all’esercizio dell’attività professionale, INARCASSA corrisponde un’indennità giornaliera per il periodo di inabilità.
4.1 Requisiti – L’indennità viene erogata a condizione che: la durata minima dell’inabilità sia superiore a 40 giorni solari; il richiedente abbia maturato almeno un triennio continuativo di iscrizione e contribuzione nel periodo immediatamente antecedente la data di insorgenza dell’inabilità (si prescinde dall’anzianità di tre anni in caso di infortunio), e sia in regola nei confronti dell’Associazione con tutti gli adempimenti; il richiedente rimanga iscritto per tutto il periodo di inabilità all’esercizio dell’attività professionale; il richiedente non abbia ancora maturato i requisiti ordinari per la pensione di vecchiaia unificata.
 
4.2 Domanda – Il professionista iscritto inoltra la domanda dalla propria area riservata su Inarcassa OnLine entro trenta giorni dalla data di inizio dello stato di inabilità. In caso di suo impedimento, la domanda può essere presentata da un familiare, utilizzando il modulo cartaceo disponibile sul sito istituzionale www.inarcassa.it nella sezione modulistica. Alla domanda di inabilità deve essere allegato un certificato a valenza medico legale comprovante: la causa e la data di insorgenza della inabilità temporanea; la durata presunta; le motivazioni dell’impossibilità assoluta e totale ad esercitare la libera professione. Al certificato medico dovrà essere obbligatoriamente allegata idonea documentazione medica e clinica.
 
4.3 Corresponsione – L’indennità è corrisposta, su base giornaliera, a partire dal primo giorno successivo all’insorgenza dello stato di inabilità e viene erogata fino alla guarigione clinica o al recupero della capacità professionale e, comunque, per un periodo massimo continuativo di 9 mesi. L’indennità giornaliera è determinata in relazione al reddito professionale medio prodotto nei due anni solari precedenti l’evento, rivalutato secondo l’andamento dell’indice ISTAT, ed è pari: al 60% fino al 60° giorno dall’insorgenza dello stato di inabilità; all’80% dal 61° giorno per il restante periodo di inabilità. L’indennità giornaliera per inabilità temporanea non può essere: inferiore a 10 volte il contributo soggettivo minimo dell’anno di riferimento, rapportato su base giornaliera; superiore al reddito massimo pensionabile fissato per l’anno di riferimento, rapportato su base giornaliera.
 
N.B. L’indennità per inabilità temporanea non è cumulabile con altre contestuali prestazioni previdenziali e assistenziali erogate da INARCASSA, anche in convenzione.
 

SOSTEGNO E PROMOZIONE DELLA PROFESSIONE

(art.3.4 lett. a) d), art. 3.5 Statuto)
 
5. Prestiti d’onore per le madri di figli in età prescolare e scolare e per i giovani iscritti con età < 35 anni (art. 3.4, lett. a))
(Rif. Bando e Scheda Prestiti d’Onore 2021)
 
INARCASSA premia con una forma di sostegno concreto le professioniste iscritte che uniscono all’attività professionale l’impegno familiare legato alla maternità e i giovani che si affacciano alla libera professione.
5.1 Finalità – Aprire o potenziare il proprio studio professionale (ad esempio acquisto immobile, attrezzature, software, hardware, copertura canone d’affitto); copertura costi relativi alle anticipazioni che il professionista deve fare per lo svolgimento di incarichi ricevuti.
5.2 Beneficiari – Iscritti con meno di 35 anni di età che già pagano i contributi in forma ridotta (art. 4.4 Regolamento Generale di Previdenza); iscritte madri di figli in età prescolare e scolare fino a 16 anni (età dell’obbligo).
5.3 Requisiti – Essere iscritti a INARCASSA; essere registrati a Inarcassa OnLine (iOL); essere in regola con i versamenti dei contributi; essere in regola con le dichiarazioni.
5.4 Condizioni di finanziamento – Importo finanziabile: min € 5.000,00 / max € 15.000,00; durata finanziamento: min 12 / max 36 mesi; interessi a carico di INARCASSA (spese a carico degli iscritti: € 50 istruttoria; € 3.50 costo banca per ogni rata); importo finanziato: 100 % spese documentate esclusa IVA (agli iscritti in regime forfettario resta in carico l’IVA).
5.5 Domanda – Da presentare su Inarcassa OnLine. Dal menù selezionare Servizi finanziari e assicurativi > Finanziamenti e servizi bancari in convenzione > Accesso al portale della Banca Tesoriera > Servizi richiedibili > Finanziamenti per attività professionale > Simulazione o richiedi finanziamento.
 
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6. Finanziamenti agevolati online (art. 3.4 lett. d), art. 3.5) (Rif. Convenzioni con Banca Tesoriera)
 
Attraverso la convenzione con la Banca tesoriera, che risulta aggiudicataria tramite gara europea, INARCASSA mette a disposizione di tutti gli Associati forme di finanziamento, che vanno ad ampliare i servizi assistenziali e che è possibile richiedere dalla piattaforma Inarcassa OnLine con l’accesso al sito istituzionale www.inarcassa.it.
6.1 Finanziamenti per il pagamento dei contributi previdenziali (Rif. Scheda Banca Tesoriera)
6.1.1 Finalità – Il finanziamento può avere per oggetto una qualsiasi tipologia di contribuzione previdenziale, sanzioni e interessi, dovuti a Inarcassa con scadenza futura o già scaduti. In caso di concessione del finanziamento la Banca provvede al versamento direttamente a favore di Inarcassa e trasmette all’Associato le relative ricevute.
6.1.2 Beneficiari – Tutti gli iscritti a INARCASSA registrati a Inarcassa OnLine (iOL).
6.1.3 Condizioni di finanziamento Importo finanziabile: min € 5.000,00 / max € 150.000,00; durata finanziamento: 12, 19, 24, 36 mesi; modalità di rimborso: rate mensili; interessi: BCE vigente + 3.50%.
6.1.4 Domanda – Da presentare su Inarcassa OnLine. Dal menù selezionare: Servizi finanziari e assicurativi > Finanziamenti e servizi bancari in convenzione > Accesso al portale della Banca Tesoriera > Servizi richiedibili > Finanziamenti per contributi previdenziali > Simulazione o richiedi finanziamento.
6.2 Finanziamenti per l’attività professionale (Rif. Scheda Banca Tesoriera)
6.2.1 Finalità – Il finanziamento può avere per oggetto: l’avvio dello studio professionale (acquisto beni materiali e immateriali, esempio attrezzature, stampanti, plotter, computer, software, ecc.); la copertura costi relativi alle anticipazioni che il professionista deve fare per lo svolgimento di incarichi ricevuti (fino al 70% dell’incarico).
6.2.2 Beneficiari – Tutti gli iscritti a INARCASSA registrati a Inarcassa OnLine (iOL).
6.2.3 Condizioni di finanziamento Importo finanziabile: min € 5.000,00 / max € 150.000,00; durata finanziamento: 12, 19, 24, 36 mesi; modalità di rimborso: rate mensili; interessi: BCE vigente + 3.50%.
6.2.4 Domanda – Da presentare su Inarcassa OnLine. Dal menù selezionare Servizi finanziari e assicurativi > Finanziamenti e servizi bancari in convenzione > Accesso al portale della Banca Tesoriera > Servizi richiedibili > Finanziamenti per contributi previdenziali > Simulazione o richiedi finanziamento.
 
7. Mutui edilizi a tassi agevolati (art.3.4 lett. d)) (Rif. Regolamento per l’ammissibilità ai mutui fondiari edilizi)
 
La gamma dei finanziamenti resi disponibili agli iscritti INARCASSA comprende l’erogazione di mutui ipotecari fondiari-edilizi a tassi agevolati, tramite convenzione con l’Istituto Tesoriere.
7.1 Finalità – Acquisto e/o costruzione di unità immobiliari, comprese pertinenze accessorie, destinate ad abitazioni non di lusso, studio professionale, abitazione e studio.
7.2 Beneficiari – Gli ingegneri e architetti che, alla data della richiesta, possono vantare almeno tre anni consecutivi di iscrizione e regolare contribuzione, anche riuniti in associazione o in società di professionisti; gli Ordini professionali e i sindacati di categoria degli Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti, per la propria sede.
7.3 Condizioni – I mutui possono avere durata quinquennale, decennale, quindicennale o ventennale e possono essere richiesti a tasso fisso o variabile, per importi tra 20.000,00 e 300.000,00 euro per gli Iscritti e tra 50.000,00 e 500.000,00 euro per Ordini e Sindacati. I tassi applicati sono in consultazione nel testo della Convenzione con la Banca Tesoriera, che riporta tabelle indicative dei tassi finiti secondo il periodo di riferimento, che vengono aggiornate con cadenza mensile.
7.4 Domanda – L’associato iscritto può presentare domanda dalla propria area riservata su Inarcassa OnLine (iOL) nella sezione: Domande e certificati > Domande. Gli Ordini e i Sindacati possono invece utilizzare il modello cartaceo disponibile sotto la voce “documenti utili”.
 
8. Cessione del quinto (art.3.4 lett. d)) (Rif. Scheda tecnica Banca Tesoriera)
 
L’altra forma di finanziamento accessibile ai pensionandi, a chi già usufruisce di pensione o ai loro aventi causa nel caso di copertura di debiti contributivi, è la cessione del quinto. Questa modalità infatti consente ai professionisti che hanno maturato i requisiti di usufruire di finanziamenti, rimborsabili mediante cessione del quinto della pensione (sono escluse le pensioni in regime di totalizzazione e cumulo), finalizzati al pagamento di debiti contributivi, in modo da sanare la propria posizione e accedere al trattamento previdenziale. Tale iniziativa si applica anche in presenza di una procedura di recupero crediti, ma non nel caso di debiti già affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER).
8.1 Condizioni economiche – Età massima alla scadenza 84 anni; rata minima € 110,00; debito minimo € 7.500,00; durata massima del prestito 120 mesi; TAEG massimo dell’operazione in funzione dell’età a scadenza del pensionato e parametrizzato sui tassi effettivi globali medi rilevati trimestralmente dalla Banca d’Italia.
8.2 Modalità di rimborso del finanziamento – Previsto in rate mensili costanti secondo multipli di 12 con un minimo di 36 e fino a un massimo di 120 mensilità (10 anni).
 
9. Contributi per calamità naturali (art. 3.4, lett. d) Statuto)
(Rif. Reg. per la concessione di contributi per danni subiti a seguito di calamità naturali)
 
La concessione di questi contributi, rimborsabili senza interessi, è prevista per danni subiti in caso di calamità naturali, riconosciute tali a seguito di apposite ordinanze governative o provvedimenti equivalenti.
  9.1 Requisiti – I contributi spettano agli iscritti che, alla data dell’evento e al momento di presentazione della domanda, siano allo stesso tempo: residenti o con studio professionale nei territori interessati dalle ordinanze; proprietari o comproprietari o usufruttuari di immobili adibiti a studio professionale o a uso promiscuo (residenza e studio professionale) danneggiati dall’evento calamitoso; titolari di beni strumentali, danneggiati dall’evento calamitoso; in regola con tutti gli adempimenti previsti dalla procedura vigente per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva e in regola relativamente a precedenti concessioni.
9.2 Spese o danni ammissibili – Sono ammissibili spese sostenute o danni subiti (al netto dell’IVA) relativi a: lavori di ristrutturazione per danni all’immobile; ripristino e/o sostituzione di beni strumentali e arredi danneggiati; trasloco in altro studio per coloro che esercitano l’attività professionale in un immobile dichiarato inagibile dalle autorità competenti; sistemazione provvisoria dello studio professionale in presenza di regolare contratto di locazione registrato; danno alla autovettura ad uso professionale esclusivo o promiscuo nel limite del valore commerciale o di riparazione dell’autovettura; occorre dimostrare di aver subito danneggiamenti allo studio professionale tali da impedire il regolare svolgimento della professione e specificare l’entità dei danni subiti dall’immobile. Per gli immobili e i beni in comproprietà deve essere indicata la percentuale di possesso e gli altri intestatari e i contributi previsti sono assegnati in misura proporzionale alla sola quota di proprietà/titolarità.
9.3 Presentazione della domanda – La domanda di ammissione al contributo, disponibile nella propria area riservata su Inarcassa OnLine (iOL) nella sezione Domande e certificati > Domande, deve essere presentata entro 120 giorni dall’avviso di pubblicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione. A pena di decadenza della domanda, l’eventuale documentazione integrativa deve essere trasmessa entro il termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della richiesta da parte degli Uffici. Esaminate le domande dopo gli ultimi documenti pervenuti, l’importo concesso è deliberato entro 60 giorni dal termine ultimo fissato per la presentazione.
9.4 Liquidazione dei contributi – L’erogazione del contributo reversibile è subordinata alla accettazione da parte dell’iscritto delle modalità e dei termini di restituzione degli importi concessi.
9.5 Cumulabilità dei contributi – Il contributo erogato da INARCASSA è cumulabile con eventuali altri contributi e/o indennizzi pubblici e/o privati previsti e/o concessi per i medesimi danni.
 9.6 Decadenza dal piano di restituzione del contributo – Sulle rate omesse o non versate del piano di restituzione del contributo saranno dovuti gli interessi legali; il mancato pagamento di tre rate anche non consecutive comporta la decadenza automatica del beneficio e l’importo ancora non restituito dovrà essere corrisposto in unica soluzione, maggiorato di interessi legali, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di decadenza.
 
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10. Indennità di maternità (art. 3.4 Statuto)
(D.Lgs. 26/03/2001 n. 151 e successive modificazioni)
 
Il diritto all’indennità di maternità è riconosciuto alle libere professioniste iscritte alla propria Cassa di Previdenza per i due mesi antecedenti e per i tre mesi successivi la data del parto. Se l’iscrizione è inferiore ai cinque mesi nel periodo indennizzabile, l’indennità viene riconosciuta in misura frazionata in base ai giorni di iscrizione maturati nel periodo oggetto di tutela.
10.1 Oggetto della tutela – Nel caso della gravidanza e puerperio la tutela comprende i due mesi precedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla nascita del bambino; in caso di adozione o affidamento preadottivo adozione e affidamento la tutela comprende il periodo dei cinque mesi successivi all’ingresso in famiglia del bambino, sia per l’adozione nazionale sia per quella internazionale fino ai diciotto anni del minore. Nel caso di affidamento provvisorio la tutela può essere fruita entro cinque mesi dall’affidamento, per un periodo massimo di tre mesi; nella evenienza di aborto spontaneo o terapeutico la tutela è garantita se si verifica non prima del 61° giorno dalla data di inizio di gravidanza ed entro la 25° settimana e 6 giorni di gestazione.
10.2 Presentazione della Domanda – Deve essere inoltrata dalla propria area riservata su Inarcassa OnLine (iOL) nella sezione Domande e certificati > Domande: nel caso della gravidanza, dopo il compimento del sesto mese di gestazione ed entro i 180 giorni dalla data del parto; in caso di adozione, affidamento preadottivo o provvisorio, dopo la data dell’effettivo ingresso del bambino in famiglia ed entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data stessa; nell’evenienza di aborto spontaneo o terapeutico, entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data dell’interruzione della gravidanza.
Chi opta per il regime IVA del contribuente minimo o forfettario, può richiedere l’esonero dall’applicazione della ritenuta di acconto, indicando l’apposito flag all’interno della domanda.
10.3 Misura dell’indennità – È pari ai cinque dodicesimi dell’80% del reddito professionale percepito e denunciato ai fini IRPEF dall’iscritta nel secondo anno anteriore a quello dell’evento. In caso di aborto spontaneo o terapeutico dopo il 61° giorno di gravidanza, l’indennità è pari a di 1/5 di quella ordinaria.
10.4 Indennità Minima – La misura dell’indennità minima per l’anno 2022 è pari a € 5.191,00.
10.5 Massimo erogabile – È fissato dalla legge 15/10/2003 n. 289 e per l’anno 2022 l’importo è pari a € 25.955,00.
10.6 Liquidazione del trattamento – Avviene al momento in cui si verifica l’evento (nascita, aborto, adozione o affidamento) e comunque entro il periodo oggetto della tutela, cioè entro i tre mesi successivi. La liquidazione è subordinata alla presentazione della documentazione prevista e alla regolarità degli adempimenti contributivi verso INARCASSA.
10.7 Modalità di pagamento – L’indennità viene accreditata sul conto corrente bancario o postale indicato nel modulo dall’associata (è necessario indicare l’istituto di credito, l’esatto numero di c/c, le coordinate bancarie ABI e CAB, il codice CIN e il codice IBAN, il numero dell’agenzia con l’indirizzo completo).
10.8 Certificazioni ai fini fiscali – INARCASSA provvede ad inviare apposita certificazione attestante l’importo lordo erogato e la ritenuta di acconto eseguita.
 
L’erogazione dell’Indennità di maternità è subordinata al rispetto degli adempimenti previsti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva.
 
11. Indennità di paternità (art. 3.4 Statuto)
(Art. 34 bis Regolamento Generale Previdenza)
 
L’indennità di paternità per i liberi professionisti, introdotta dal decreto legislativo n. 80 del 2015 (artt. 18, 19, 20) è stata ampliata da INARCASSA con l’ art. 34 bis del Regolamento Generale Previdenza ed entrata in vigore dal 1° gennaio 2018, per coloro che non hanno i requisiti previsti dal suddetto D.Lgs. L’assegno di paternità in favore dei liberi professionisti iscritti a INARCASSA è erogabile per il periodo in cui la madre non abbia diritto ad analoga indennità per gli eventi di: nascita, adozione, affidamento.  
11.1 Soggetti aventi diritto – L’indennità spetta ai padri iscritti a INARCASSA per la nascita del figlio o per l’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato (è escluso l’aborto) per il periodo di tre mesi successivi all’evento, per il quale la madre non ne faccia richiesta o non abbia diritto, non essendo ammessa la sovrapposizione dei trattamenti di tutela, con le seguenti specifiche procedure: 1. Entrambi i genitori sono liberi professionisti iscritti nelle rispettive Casse Professionali per tutto il periodo tutelato. La madre avrà diritto all’erogazione dell’indennità di maternità presso la sua Cassa ed al padre non spetterà l’indennità di paternità di Inarcassa. Solo qualora la madre non rimanesse iscritta presso la propria Cassa per l’intero periodo di tutela (dopo il parto o l’ingresso in famiglia del bambino) al padre spetterebbe l’indennità di paternità di Inarcassa per il periodo di mancata copertura della madre; 2. Padre iscritto a Inarcassa e madre lavoratrice o titolare di trattamento di disoccupazione. Come al punto 1, l’indennità erogata dall’INPS per la madre lavoratrice autonoma (art.66 D.Lgs.151/2001) o titolare di trattamento di disoccupazione (NASPI o equivalente) e il congedo obbligatorio retribuito se dipendente (artt. 20 e ss. D.Lgs. 151/2001), escludono il diritto all’indennità di paternità di Inarcassa. Il padre la può ottenere solo se la madre non ha autonomo diritto a questa tutela o ne ha usufruito in maniera parziale; 3. Padre iscritto a Inarcassa e madre non lavoratrice. Il padre ha diritto all’indennità perché la madre non ha diritto a nessuna altra forma di tutela.
11.2 Oggetto della tutela – • Parto: la tutela si estende a un periodo massimo di tre mesi successivi alla nascita del bambino. • Adozione (nazionale e internazionale fino ai 18 anni di età del minore) e Affidamento (preadottivo o provvisorio o esclusivo) al padre: la tutela si estende a un periodo massimo di tre mesi dall’ingresso in famiglia del bambino.
11.3 Misura dell’indennità – L’indennità di paternità è pari ai tre dodicesimi del 60% del reddito professionale percepito e denunciato ai fini IRPEF dal professionista iscritto nel secondo anno anteriore a quello dell’evento (esempio: in caso di nascita nel 2022, l’indennità sarà calcolata sul reddito 2020). È prevista una indennità minima per i tre mesi di tutela. Se l’iscrizione è inferiore ai tre mesi nel periodo indennizzabile, l’indennità viene riconosciuta in misura frazionata in base ai giorni di iscrizione maturati nel periodo oggetto di tutela. La riduzione viene effettuata anche sull’importo minimo.
11.4 Presentazione della domanda – La domanda di indennità di paternità deve essere inoltrata dalla propria area riservata su Inarcassa OnLine (iOL) nella sezione Domande e certificati > Domande. • Parto: dopo il compimento del sesto mese di gravidanza della madre ed entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data del parto; • Adozione o affidamento: entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di effettivo ingresso del figlio in famiglia. Chi opta per il regime IVA del contribuente minimo o forfettario, può richiedere l’ esonero dall’applicazione della ritenuta di acconto, indicando l’apposito flag all’interno della domanda.
11.5 Valore minimo e massimo erogabile – Il valore minimo dell’indennità è fissato in misura pari a tre mensilità di retribuzione, calcolata al 60% del salario minimo giornaliero stabilito per legge (art. 1 del D.L. n.402/1981, convertito con modifiche nella legge n. 537/1981 e s.m.), risultante per la qualifica di impiegato dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo. Il valore massimo dell’indennità di paternità corrisponde a cinque volte il valore minimo. Tali valori, determinati annualmente insieme a quelli relativi alla maternità, sono fissati per il 2021, in: euro 2.292,00 per l’ indennità minima; euro 11.460 per l’ indennità massima.
 
L’erogazione dell’Indennità di paternità è subordinata al rispetto degli adempimenti previsti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva.
 

PRESTAZIONI PREVIDENZIALI DI NATURA ASSISTENZIALE

(art. 3.2 Statuto)   12. Pensione di inabilità (art. 3.2, lett. c)) (Rif. Regolamento Generale Previdenza, art. 21)
 
La pensione di inabilità è una prestazione di carattere assistenziale erogata da INARCASSA all’ iscritto che perda la capacità di esercitare la professione in modo permanente e totale, a seguito di malattia o infortunio verificatisi dopo l’iscrizione.
12.1 Requisiti – • L’iscritto abbia maturato almeno due anni di effettiva iscrizione e contribuzione, anche non continuativi (requisito non necessario in caso di infortunio); • per l’iscritto già fruitore di trattamento pensionistico a carico di altro ente previdenziale (art. 29), inoltre, l’evento invalidante sopraggiunga dopo l’iscrizione a Inarcassa e prima dei 65 anni; • non sia titolare di un trattamento di inabilità erogato da altro ente previdenziale; • all’atto della domanda l’iscritto non possieda già i requisiti per la pensione di vecchiaia unificata.
12.2 Domanda – Il form da compilare è disponibile nella propria area riservata di Inarcassa OnLine sul sito istituzionale www.inarcassa.it. La domanda deve essere corredata della documentazione necessaria per l’esame istruttorio, tra cui un certificato medico da cui risultino: • la natura dell’ infermità sofferta e la data di insorgenza della stessa; • l’esistenza di una inabilità assoluta e permanente che attesti la specifica inabilità riferita alla professione di ingegnere o architetto, non la generica certificazione di inabilità civile; • la data di insorgenza dell’inabilità (o quella presumibile) nonché la sussistenza della medesima alla data della domanda di pensione; • la non titolarità di un trattamento di inabilità erogato da altro ente previdenziale.
12.3 Modalità di calcolo – La prestazione è calcolata secondo le stesse regole della pensione di vecchiaia unificata.
12.4 Decorrenza – La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda.
12.5 Liquidazione Entro 90 giorni dalla presentazione dell’ultimo documento utile ai fini dell’istruttoria.
12.6 Integrazioni – L’iscritto, in condizioni reddituali inferiori al limite stabilito annualmente da Inarcassa, usufruisce di un incremento di anzianità fino ad un massimo di 10 anni, con i conseguenti benefici economici (sono esclusi dall’incremento gli iscritti pensionati di altro ente). La domanda decade in presenza di inadempimenti dichiarativi e contributivi non sanati entro 180 giorni dalla richiesta di regolarizzazione.
12.7 Revisione – INARCASSA accerta periodicamente il permanere della condizione di inabilità e può sospendere o revocare l’erogazione della pensione.
12.8 Incompatibilità – Il riconoscimento della pensione di inabilità comporta la cancellazione dall’ Albo professionale ed è revocato in caso di nuova iscrizione.
12.9 Coordinate online – Dettagli e indicazioni sul sito istituzionale, percorso: home > prestazioni > pensione-di-inabilità, o dal link https://www.inarcassa. it/site/home/prestazioni/pensione-di-inabilità. html.
12.10 Servizio disponibile – L’istruttoria della pensione di inabilità è coperta dal servizio “PENSIONE PRONTA” al numero 02 9797970.
 
13. Pensione di invalidità (art. 3.2 lett. c))
(Rif. Regolamento Generale Previdenza, art. 22)
 
La pensione di invalidità è una prestazione di carattere assistenziale erogata da Inarcassa all’iscritto per il quale la capacità all’esercizio della professione sia ridotta a meno di un terzo in modo continuativo, a seguito di infermità o difetto fisico o mentale verificatisi dopo l’iscrizione.   13.1 Requisiti – • L’iscritto abbia maturato almeno tre anni di effettiva iscrizione e contribuzione, anche non continuativi (requisito non necessario in caso di infortunio); • per l’iscritto già fruitore di trattamento pensionistico a carico di altro ente previdenziale (art. 29), inoltre, l’evento invalidante sopraggiunga durante il periodo di iscrizione a Inarcassa e prima dei 65 anni; • non sia titolare di un trattamento di invalidità erogato da altro ente previdenziale; l’incompatibilità non sussiste qualora l’iscritto sia titolare della prestazione di invalidità civile; • all’atto della domanda l’iscritto non possieda già i requisiti per la pensione di vecchiaia unificata; • il diritto alla pensione sussiste anche quando la/e patologia/e preesistevano all’iscrizione, purché vi sia stato un aggravamento successivo, che abbia provocato la riduzione della capacità all’esercizio della professione.
13.2 Domanda – Il form da compilare è disponibile nella propria area riservata di Inarcassa OnLine sul sito istituzionale www.inarcassa.it, deve essere corredato della documentazione necessaria per l’esame istruttorio, tra cui un certificato medico da cui risultino: la natura dell’ infermità e la data di insorgenza della stessa; l’invalidità con riduzione in modo continuativo o meno di un terzo della capacità all’esercizio della professione riferita all’attività specifica di ingegnere e architetto e la non titolarità di un trattamento di invalidità erogato da altro ente previdenziale. La domanda decade in presenza di inadempimenti dichiarativi e contributivi non sanati entro 180 giorni dalla richiesta di regolarizzazione.
13.3 Modalità di calcolo – La misura della pensione di invalidità è pari al 70% della pensione di inabilità e può essere integrata al minimo in funzione dell’ISEE del nucleo familiare.
13.4 Decorrenza – La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda.
13.5 Liquidazione entro 90 giorni dalla presentazione dell’ultimo documento utile ai fini dell’istruttoria.
13.6 Integrazioni – L’iscritto, in condizioni reddituali inferiori al limite stabilito annualmente da Inarcassa, usufruisce di un incremento di anzianità fino a un massimo di 10 anni, con i conseguenti benefici economici (sono esclusi dall’incremento gli iscritti pensionati di altro ente).
13.7 Revisione – Inarcassa accerta periodicamente il permanere delle condizioni invalidanti e può sospendere o revocare l’erogazione della pensione.
13.8 Trasformazione – La pensione di invalidità viene trasformata d’ufficio in pensione di vecchiaia unificata ordinaria al compimento dei requisiti della Tabella I del RGP (requisiti di età e anzianità), salvo che il trattamento in godimento non sia di miglior favore. A domanda l’iscritto può richiedere la pensione di vecchiaia anticipata o posticipata al raggiungimento dei requisiti richiesti.
13.9 Attività professionale – I titolari della pensione di invalidità possono proseguire l’esercizio dell’attività e sono assoggettati alla contribuzione minima ridotta del 50%.
13.10 Coordinate online – Dettagli e indicazioni sul sito istituzionale, percorso: home > prestazioni > pensione-di-inabilità, o dal link https://www.inarcassa. it/site/home/prestazioni/pensione-di-inabilità.html.
13.11 Servizio disponibile – L’istruttoria della pensione di invalidità è coperta dal servizio “PENSIONE PRONTA” al numero 02 9797970.
 
14. Pensione minima (art. 3.2) (Rif. Regolamento Generale Previdenza, art. 28)
 
Il trattamento di pensione minima, anch’esso di carattere assistenziale è una forma di adeguamento dell’assegno pensionistico a un importo minimo, che INARCASSA ha mantenuto nel proprio ordinamento anche con l’introduzione del metodo di calcolo contributivo, seppur con alcune limitazioni.
14.1 Requisiti – • La pensione minima è pari a € 11.206,00 annui lordi per il 2022 (cfr. tabella O del Regolamento Generale Previdenza) e spetta al pensionando se l’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), del proprio nucleo familiare è inferiore a € 31.500, importo di riferimento per le domande presentate nel 2022. • La certificazione ISEE, rilasciata dall’INPS, dal Comune o dai CAF, deve essere riferita all’anno di presentazione della domanda di pensione o nell’anno di maturazione del diritto, qualora quest’ultimo si perfezioni successivamente alla domanda.
14.2 Modalità di calcolo – Una volta soddisfatto il requisito ISEE, l’adeguamento alla pensione minima avviene nella seguente misura:
Pensione minima di vecchiaia unificata ordinaria. L’importo non può essere superiore al minor valore tra la media dei venti redditi professionali rivalutati precedenti il pensionamento e il valore fisso valido per l’ anno di maturazione della pensione. Approfondimenti sul sistema di calcolo del trattamento sul sito istituzionale www.inarcassa.it: home > Prestazioni > Approfondimenti > Pensione minima.
Pensione minima di inabilità: € 11.206,00 per l’anno 2022 (100% della pensione minima).
Pensione minima di invalidità: € 7.844,20 per l’anno 2022 (70% della pensione minima).
Pensione indiretta minima valore pensione minima (euro 11.206,00) riproporzionata in trentesimi in base all’anzianità contributiva maturata, con un minimo non inferiore a venti trentesimi, a cui viene applicata la percentuale di reversibilità (60% coniuge, 20 % ciascun figlio avente diritto fino a un massimo del 100%).
14.3 Esclusioni – L’adeguamento non spetta: al titolare della pensione di vecchiaia unificata posticipata che consegua la pensione al compimento del 70° anno di età senza aver raggiunto il requisito dell’anzianità contributiva minima; al titolare della pensione di vecchiaia unificata anticipata; al titolare di un trattamento pensionistico diretto erogato da un altro ente previdenziale e al superstite di un iscritto già pensionato di altro ente; al titolare della pensione in totalizzazione o in cumulo contributivo, salvo che lo stesso non abbia raggiunto i requisiti minimi previsti per la pensione di vecchiaia unificata.
 
15. Pensione di reversibilità e indiretta (art. 3.2 lett. d)) (Rif. Regolamento Generale di Previdenza, art. 24)
 
La pensione di reversibilità, avente carattere assistenziale, viene erogata agli eredi in caso di decesso del professionista pensionato Inarcassa, o iscritto in possesso dei requisiti per il diritto alla pensione. La pensione indiretta spetta ai superstiti dell’iscritto che abbia maturato: due anni anche non consecutivi di effettiva iscrizione e contribuzione ad Inarcassa, se iscritto al momento del decesso. Si prescinde dall’anzianità minima quando l’evento è causato da infortunio; cinque anni anche non consecutivi di effettiva iscrizione e contribuzione ad Inarcassa, se non iscritto al momento del decesso. La Pensione indiretta spetta ai superstiti dell’iscritto già fruitore di trattamento pensionistico a carico di altro istituto, che abbia compiuto almeno cinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione anche non continuativi.
Detta prestazione viene calcolata con le modalità previste per la pensione contributiva.
15.1 Aventi diritto Coniuge del professionista deceduto; figli minori; figli maggiorenni studenti fino al ventiseiesimo anno di età (per corsi di studio universitari e post-universitari); figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro o maggiorenni affetti da disabilità grave, accertata prima del decesso del professionista.
15.2 Quote spettanti – Al coniuge superstite viene erogato il 60% dell’importo della pensione percepita dal professionista deceduto; per ogni figlio a carico viene aggiunto un ulteriore 20%, fino al massimo del 100% della pensione originariamente percepita  dal professionista; in presenza di un figlio con disabilità grave ed in presenza del coniuge la pensione di reversibilità è pari al 100%. In mancanza del coniuge o alla sua morte, la pensione di reversibilità viene erogata ai figli aventi diritto, così ripartita: 1. Ad un solo figlio spetta il 60% della pensione percepita dal professionista; 2. Nel caso di due figli l’importo della pensione di reversibilità è pari a 80% della pensione diretta, suddivisa in parti uguali; 3. Nel caso di tre o più figli l’importo è pari al 100%; 4. Se tra i figli aventi diritto alla reversibilità risulta esserci un figlio con disabilità grave, la percentuale è pari al 100%; 5. In ogni caso la pensione di reversibilità non potrà mai superare la percentuale del 100% della pensione percepita dal defunto.
15.3 Domanda – La domanda di pensione dovrà essere redatta in carta semplice, compilando il modello che si trova nella pagina dedicata del sito istituzionale www.inarcassa.it. Alla domanda dovrà essere allegato anche il modulo di dichiarazione, anch’esso disponibile sul sito INARCASSA. Nel caso in cui il professionista percepisca una pensione in totalizzazione o in cumulo, la domanda dovrà essere presentata ad INPS, comunicando all’Ente il suo decesso.
15.4 Servizio disponibile – Inarcassa fornisce un aiuto a coloro che debbono presentare domanda di pensione di reversibilità col servizio PENSIONE PRONTA al numero 02 91 97 97 0.
15.5 Corresponsione – La prestazione viene erogata da Inarcassa entro 90 giorni dalla presentazione della domanda completa della documentazione necessaria.
15.6 Coordinate online – Dettagli e indicazioni sul sito istituzionale, percorso: home > prestazioni > pensione-di-reversibilità o dal link https://www.inarcassa.it/site/home/prestazioni/pensione-di-reversibilita.html.
 
16. Agevolazioni contributive per i giovani iscritti (art. 3.4 lett. a)) (Rif. Regolamento Generale Previdenza, artt. 4.4 e 4.5)
 
16.1 La contribuzione ridotta per gli ingegneri e architetti che si iscrivono o reiscrivono a Inarcassa prima di aver compiuto i trentacinque anni di età è un’agevolazione che si applica per cinque anni a partire dalla prima iscrizione, a prescindere dal mese. Dal 01/01/2021 il beneficio spetta solo ai giovani associati che dichiarano un reddito professionale IRPEF inferiore o uguale al reddito medio dichiarato dagli iscritti a Inarcassa nel biennio precedente all’anno oggetto di agevolazione.
Esempio: nell’anno 2021, il riferimento è la media del reddito dichiarato dagli iscritti nel 2020 (reddito 2019) e nel 2019 (reddito 2018) pari a euro 27.928,00. La verifica del requisito viene effettuata sulla base delle dichiarazioni dell’anno oggetto di riduzione.
16.2 Per i suddetti iscritti i contributi minimi, soggettivo e integrativo, sono ridotti ad 1/3, mentre l’ aliquota del contributo soggettivo, pari al 14,5% è dovuta in misura ridotta, pari al 50% sul reddito professionale dichiarato; nessuna riduzione per l’ aliquota del 4% relativa al contributo integrativo.
16.3 Contribuzione figurativa – Prevista a favore dei giovani iscritti, che hanno fruito della riduzione contributiva, dopo almeno 25 anni, anche non consecutivi di iscrizione e contribuzione intera ad Inarcassa, andrà ad incrementare il montante contributivo, fino al raggiungimento della contribuzione piena per gli anni di riduzione contributiva. L’iscritto, comunque, può versare l’importo di integrazione alla contribuzione piena in qualsiasi momento, con un bonifico bancario, indicando nella causale “n. di matricola – Integrazione contribuzione ridotta anno …”, aumentando in questo modo il montante contributivo a far data dal momento in cui il versamento viene effettuato, senza rivalutazione per il periodo pregresso. Qualora l’iscritto maturi anche i venticinque anni di iscrizione a contribuzione piena, Inarcassa provvederà a integrare il montante maturato con un ulteriore importo come sopra indicato.

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