Equità, attenzione e semplificazione, capisaldi di modifica ai regolamenti previdenziali

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Entrano in vigore dal 1° gennaio 2021 le novità al sistema pensionistico Inarcassa nel segno di una maggiore equità, attenzione alle fasce più deboli e semplificazione degli adempimenti. Tra le modifiche più rilevanti l’obbligo della PEC, la parità di contribuzione minima tra iscritti e pensionati, ulteriori tutele per i pensionati di invalidità e nuclei superstiti, nuovo coefficiente di riduzione per la pensione anticipata, possibilità di mettersi in regola entro 180 giorni dalla domanda di pensione, limitazione a cinque anni dei poteri di accertamento e rettifica degli uffici. Confermata la ricongiunzione con opzione gratuita dei periodi fino al 2012 per coloro che possono vantare almeno 15 anni di anzianità a Inarcassa al momento della domanda.
Gli interventi adottati non mettono in discussione l’impianto generale della Riforma del 2012 che ha segnato per gli iscritti ad Inarcassa il passaggio al sistema contributivo pro-rata e riflettono l’esperienza maturata in questi primi anni di applicazione dei diversi istituti previdenziali, la volontà dell’Associazione di valorizzare profili di equità e adeguatezza del sistema pensionistico in un contesto finanziariamente sostenibile, di promuovere un rapporto con gli iscritti all’insegna della trasparenza e semplificazione, nonché la necessità di adattare alcune disposizioni ai mutamenti giurisprudenziali e normativi sopravvenuti.
L’iter di approvazione ministeriale si è concluso nel 2020, le disposizioni sono già operative e riguardano le modifiche al “Regolamento Riscatti e Ricongiunzioni” deliberate dal Comitato nazionale dei delegati nella riunione del 4-5 luglio 2019 e le modifiche al “Regolamento Generale Previdenza” (RGP) deliberate dal Comitato nazionale dei delegati del 24-25-26 giugno 2020. Di seguito vengono illustrate le principali disposizioni innovative sul versante contributivo, pensionistico e della ricongiunzione dei periodi assicurativi.
 

Iscrizione e contribuzione


 
Ininfluenti le rettifiche formali della dichiarazione. Non ci sono più conseguenze per chi commette errori formali. La sanzione per omessa o ritardata dichiarazione, infatti, non sarà più irrogata qualora siano presenti errori di natura formale di compilazione e/o rettifiche successive alla scadenza che non comportino l’addebito di una maggiore contribuzione (ad es. rettifica in diminuzione del reddito o del volume di affari, variazione degli importi contenuti negli allegati della dichiarazione).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deroga al contributo soggettivo minimo. L’opzione di derogare al versamento del contributo soggettivo minimo per un numero massimo di cinque anni nella carriera era già esclusa per i pensionati Inarcassa e per i giovani professionisti fino a 35 anni che beneficiano della contribuzione ridotta. Per ragioni di equità dal 2021 saranno esclusi dall’agevolazione i pensionati di altro ente previdenziale (tranne i titolari di pensione di invalidità civile dell’INPS). La mancata comunicazione annuale obbligatoria entro il 31 dicembre dell’anno in cui deve essere presentata è causa di decadenza del beneficio e il pagamento di sanzioni e interessi.
 
 
 
 
 
 
 
 
Contribuzione ridotta per i giovani under 35 anni. Rimodulato il reddito di riferimento per aver diritto all’agevolazione nei primi 5 anni di iscrizione e fino a 35 anni di età. A partire dall’anno 2021 la riduzione contributiva viene concessa se il reddito professionale è uguale o inferiore al reddito medio dichiarato dagli iscritti nel biennio precedente l’anno oggetto di agevolazione. Ad esempio, il diritto all’agevolazione per l’anno 2021 sarà basato sul reddito medio dichiarato dagli iscritti negli anni 2020 (reddito 2019) e 2019 (redditi 2018), corrispondente all’incirca a 27.500 euro.
 
Pagamento dei contributi: termini scadenti di sabato o festivi. I versamenti e gli adempimenti anche telematici che scadono di sabato o in giorni festivi sono rinviati automaticamente al primo giorno lavorativo successivo.
 

 

 

 

Trattamenti previdenziali

Prescrizione dei ratei di pensione. Si riduce a cinque anni la prescrizione dei ratei arretrati dei trattamenti pensionistici non liquidati e la possibilità di rettificare e di richiedere prestazioni indebitamente corrisposte. Non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte per errore imputabile ad Inarcassa, salvo che l’indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato.
 
 
 
 
 
 

 
Pensione di invalidità: possibile la conversione in pensione di vecchiaia unificata posticipata. La pensione di invalidità può essere convertita anche in pensione di vecchiaia posticipata oltre alla possibilità, già prevista, di mutare il titolo in pensione di vecchiaia anticipata o in pensione di vecchiaia ordinaria. Come effetto della nuova disposizione il trattamento di invalidità in godimento può essere quindi trasformato:
• a richiesta dell’interessato, in pensione di vecchiaia anticipata o pensione di vecchiaia posticipata;
• d’ufficio, in pensione di vecchiaia ordinaria al compimento dei requisiti, salvo che la pensione in godimento sia di migliore favore.
 
Pensioni ai superstiti e norma c.d. “anti badante”. È stata abrogata la norma che prevedeva una forte riduzione delle pensioni ai superstiti nel caso l’iscritto avesse contratto matrimonio dopo i 70 anni. La modifica recepisce la Sentenza della Corte Costituzionale 174/2016 che ha dichiarato la illegittimità della analoga norma di legge emanata per il regime previdenziale pubblico (D.L. n. 98/2011). Le pensioni Inarcassa saranno erogate senza queste limitazioni.
 
Pensione minima. La certificazione ISEE (indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare) da presentare per ottenere l’integrazione al trattamento minimo è quella rilasciata nell’anno di presentazione della domanda di pensione o nell’anno di maturazione del diritto qualora quest’ultimo si perfezioni successivamente alla domanda. Le nuove disposizioni riflettono le modifiche alla normativa di legge.
 
Rivalutazione annuale dei contributi e delle pensioni. I contributi e le pensioni Inarcassa sono adeguati al 1° gennaio di ciascun anno alla variazione annuale dell’indice FOI (indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati) calcolato dall’ISTAT. Al fine di riconoscere la rivalutazione con maggiore tempestività sui trattamenti pensionistici il periodo di osservazione per calcolare la variazione del costo della vita viene anticipato di sei mesi: da luglio del secondo anno precedente a giugno dell’anno precedente quello da rivalutare.
 
Ricongiunzione

Quota di pensione dei periodi ricongiunti con metodo contributivo. La quota di pensione dei periodi ricongiunti con “metodo contributivo” è determinata con parametri specifici per tenere conto dei maggior oneri derivanti dalla reversibilità del trattamento ai superstiti. Saranno utilizzati coefficienti di trasformazione definiti in base all’anno di nascita e all’età di pensionamento indicati nella nuova Tabella (F) annualmente aggiornati alla speranza di vita della categoria.
Per coloro che maturano il diritto a pensione dal 2021 e che abbiano scelto la ricongiunzione contributiva l’importo del trattamento sarà costituito da tre quote:
Quota 1 Retributiva, riferita alle anzianità fino al 2012, Quota 2 Contributiva, riferita alle anzianità di post 2012 con Coefficienti di trasformazione Tab. H, Quota 2R Periodi ricongiunti con metodo contributivo per i quali si applicano i Coefficienti di trasformazione Tab. F.

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