Assegno di tre mesi per i neo papà

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Nuove misure di sostegno al reddito per i liberi professionisti

Inarcassa agevola le giovani coppie. Entra in vigore dal 1° gennaio 2018 la nuova prestazione a sostegno della genitorialità per i padri liberi professionisti iscritti all’Associazione. Il provvedimento, deliberato dall’Associazione nel corso del 2016, ha ricevuto il via libera ministeriale. Questa volta sono i neo papà a beneficiarne potendo contare su un assegno di tre mesi in caso di nascita, adozione e affidamento del figlio, qualora la madre non ne abbia diritto.

La misura era molto attesa dagli iscritti che finora si sono visti respingere la domanda di paternità per l’assenza di una normativa dedicata ai padri, con una ingiustificata penalizzazione per quei nuclei familiari in cui la madre fosse priva di una copertura previdenziale.

La disposizione Inarcassa prevede una tutela molto più ampia di quella a matrice pubblica, entrata in vigore nel 2015 (D.Lgs. n. 80/2015), in quanto garantisce il diritto all’assegno anche quando la madre non sia una libero professionista o non sia una lavoratrice (v. il caso della madre casalinga) e va oltre i ristretti casi contemplati alla legge citata (morte, infermità della madre, abbandono del figlio).

Con questo nuovo istituto Inarcassa estende le garanzie già attive a protezione del reddito e a sostegno della libera professione (tutela sanitaria, indennità per inabilità temporanea, assegno per figli disabili), nel quadro di una precisa strategia espansiva e di risposta a bisogni concreti che possono manifestarsi nel corso della vita attiva dell’iscritto, con la finalità precipua di promuovere l’inclusione sociale e professionale degli appartenenti alla categoria degli ingegneri e architetti (Welfare to work).

La valenza di strumenti di protezione sociale mirati. L’onda lunga della recente recessione economica ha avuto pesanti ripercussioni sull’apparato produttivo, occupazionale e di tenuta sociale (delocalizzazione industriale, flessione degli investimenti pubblici e privati, discontinuità delle opportunità di lavoro, contrazione dei redditi e impoverimento del ceto medio), sancendo di fatto il superamento dei tradizionali modelli di Welfare, ontologicamente proiettati a sostenere il reddito del lavoratore solo al termine della carriera e al compimento dell’età pensionabile.

Gli effetti della crisi sono stati amplificati da una inadeguatezza di politiche attive in ambito pubblico a favore delle nuove generazioni e, in particolare, di quelle a protezione e promozione dei nuclei familiari di fascia giovane. I mutamenti degli stili di vita e delle forme di (dis)aggregazione sociale, unitamente all’invecchiamento della popolazione, hanno fatto il resto incidendo sui livelli di natalità e accentuando progressivamente gli squilibri socio-demografici delle economie più mature.

Come risposta agli scenari delineati, le Casse di previdenza dei liberi professionisti hanno una sfida da raccogliere e un ruolo da giocare: concepire moderni sistemi di Welfare in cui trovino più spazio gli interventi connaturati a bisogni specifici, imprevisti o contingenti degli associati (ma non necessariamente negativi come è quello appunto della nascita di un figlio), con l’obiettivo di affiancare alla universalità della tutela pensionistica la specialità di tutele assistenziali da fruire “al bisogno” (sia esse esclusive, sia esse integrative delle protezioni approntate dal sistema pubblico).

Lungo questa direttrice strategica si muove l’azione di Inarcassa a tutela dei propri iscritti.

L’evoluzione dei sistemi previdenziali post industriali corrisponde peraltro a dei canoni di efficiente utilizzo delle risorse della collettività (limitate e da preservare) e ad una rinnovata idea di protezione la cui efficacia o adeguatezza dovrà/potrà valutarsi, non solo con riferimento al valore dell’assegno pensionistico garantito (meglio inteso come “tasso di sostituzione” tra pensione e ultimo reddito percepito), ma come complesso di benefit e vantaggi (finanziari, sanitari, economici e di rete sociale) di cui può beneficiare l’iscritto lungo tutto il percorso professionale e nello sviluppo della vita di relazione: prima, durante e dopo il pensionamento.

Esaminiamo di seguito in dettaglio le nuove misure previste.

 

A. Indennità di paternità Inarcassa - In vigore dal 1° gennaio 2018

Soggetti aventi diritto - L’indennità spetta ai padri iscritti a Inarcassa per la nascita del figlio o per l'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato (è escluso l'aborto) e copre i tre mesi successivi all'evento, indipendentemente dalla condizione professionale della madre (lavoratrice o non lavoratrice), per il periodo in cui questa non ne abbia diritto.

 

Oggetto della tutela:

 

  • Nascita del figlio

    La tutela si estende a un periodo massimo di tre mesi successivi alla nascita del bambino e compete al padre per il periodo in cui la madre non possa vantare un analogo diritto presso altri istituti previdenziali (la tutela è residuale per il periodo non goduto dalla madre).

  • Adozione e affidamento del figlio

    Nel caso di adozione, affidamento preadottivo o provvisorio o affidamento esclusivo al padre la misura assistenziale si estende fino a un periodo massimo di tre mesi dall'ingresso del bambino in famiglia. A differenza dell’evento nascita, l’indennità di adozione o affidamento è attribuibile al padre iscritto a Inarcassa, sia se la madre non abbia diritto alla analoga prestazione di maternità, sia nel caso in cui – pur avendone diritto – non ne abbia fatto richiesta al proprio ente previdenziale (alternatività della tutela). L’indennità spetta sia per l'adozione nazionale che per quella internazionale fino ai diciotto anni del minore.

 

Esclusioni - La ratio sottostante la copertura assistenziale appena introdotta è fondamentalmente quella di garantire una integrazione del reddito nel periodo di puerperio, laddove il professionista sia sprovvisto di altra prestazione previdenziale. La copertura assistenziale è esclusa per l’evento aborto e per i titolari di pensione diretta a eccezione dei fruitori di pensione di invalidità o ai superstiti.

Misura dell’indennità - L’indennità di paternità è determinata nella misura di cinque dodicesimi del 60% del reddito professionale denunciato ai fini IRPEF dal professionista iscritto nel secondo anno anteriore a quello dell'evento (es: in caso di nascita nel 2018 l’indennità sarà calcolata sul reddito 2016).

È comunque prevista una indennità minima (e massima) per i tre mesi di tutela, in analogia a quanto già previsto per la prestazione di maternità.

Se il professionista risulta iscritto per un periodo inferiore ai tre mesi, l'indennità viene riconosciuta in misura frazionata, in base ai giorni di effettiva iscrizione maturati nel periodo indennizzabile. La riduzione viene effettuata anche sull'importo della indennità minima o massima.

Modalità e termini di presentazione della domanda saranno resi noti sul sito in prossimità dell’entrata in vigore della norma (1° gennaio 2018).

 

B. Indennità di paternità già in vigore dal 25 giugno 2015 - D. LGS N. 80/201

Il legislatore aveva già introdotto la protezione, l’indennità di paternità a favore dei liberi professionisti, ma con forte restrizioni tanto da confinarla a soli pochissimi casi.

L’assegno è infatti erogabile da parte della Cassa di appartenenza al padre libero professionista per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre libero professionista o per la parte residua non goduta (a seguito di parto, aborto, adozione e affidamento), limitamento alle seguenti fattispecie:

 

  1. morte o grave infermità della madre;
  2. abbandono del bambino;
  3. affidamento esclusivo al padre.

 

Una prima e importante limitazione soggettiva della norma pubblica è costituita dal fatto che il nucleo familiare debba essere costituito da coniugi entrambi liberi professionisti. Una seconda limitazione è rappresentata dalla copertura chiaramente limitata ai casi gravi, socialmente meritevoli di considerazione, ma (per fortuna) poco frequenti.

L’importo dell’indennità è commisurata all’80% del reddito professionale del secondo anno precedente l’evento, rapportato al periodo massimo di tutela di cinque mesi (tre mesi per l’affidamento), o per la parte non goduta dalla madre libero professionista.

La domanda della prestazione di paternità va presentata entro gli stessi termini già previsti attualmente per la prestazione a favore della maternità, vale a dire entro 180 giorni (termine perentorio) dal manifestarsi dell’evento (parto, aborto, affidamento o adozione). Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.Inarcassa.it alla voce “Assistenza”.

 

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