Le domande degli iscritti

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Pensione di vecchiaia in regime di cumulo gratuito

Avendo compiuto 66 anni e 7 mesi in data 21.8.2016 e avendo contribuito sia all’INPS che a Inarcassa con un’anzianità contributiva complessiva significativamente superiore a 20 anni, ho maturato il diritto alla pensione di vecchiaia in regime di cumulo gratuito ex L. n. 228/2012. Ho presentato domanda di pensione a Inarcassa, ultimo mio Ente di iscrizione e quindi competente alla gestione della domanda; quest’ultima ha accettato con riserva la stessa e non le ha dato ancora seguito omettendo perfino di provvedere a trasmettere all’INPS, come avrebbe dovuto, la documentazione afferente la mia posizione previdenziale impedendo così il perfezionamento del procedimento volto alla liquidazione della pensione per la quota INPS. La circostanza che la mia posizione contributiva presso Inarcassa non risulti regolare non mi appare sufficiente a impedire il riconoscimento del diritto alla pensione domandata. La regolarità contributiva non può in alcun modo costituire un requisito necessario al fine di erogare un trattamento pensionistico, rispetto al quale un iscritto abbia già maturato tutti i requisiti richiesti; infatti, l’omissione contributiva può incidere al più sull’importo del trattamento pensionistico, ma non anche sul diritto allo stesso, dal momento che nessuna norma prevede che l’omissione contributiva determini la perdita o la riduzione dell’anzianità contributiva già maturata. Oltre a ciò la mia irregolarità contributiva presso Inarcassa non ha nulla a che vedere con la mia posizione previdenziale maturata dopo molti anni di onorato e lodevole servizio presso l’INPS, dal quale ho tutto il diritto di vedermi riconoscere il trattamento pro quota di pensione in regime di cumulo gratuito. Per questi motivi, il fatto che Inarcassa abbia omesso di trasmettere all’INPS i dati necessari affinché quest’ultimo Ente potesse procedere al riconoscimento ed alla materiale erogazione della quota di pensione in regime di cumulo gratuito di sua spettanza è del tutto illegittimo e privo di qualsivoglia giustificazione.
 

Un architetto di Roma

 
La maturazione dei diritti pensionistici e la stessa costituzione della posizione previdenziale è condizionata al conseguimento dei requisiti anagrafici e contributivi, per la cui realizzazione è necessario il versamento di tutti i contributi ed eventuali sanzioni ed interessi dovuti all’Associazione. L’istruttoria della sua domanda di pensione di vecchiaia in regime di cumulo contributivo è stata dagli uffici competenti temporaneamente sospesa in quanto la sua situazione debitoria in termini contributivi non consente il conseguimento dei predetti requisiti, non trovando applicazione alla previdenza dei liberi professionisti il principio dell’automatismo delle prestazioni previdenziali. Pertanto si potrà procedere alla liquidazione della sua pensione di vecchiaia in regime di cumulo contributivo gratuito solo previo versamento dell’importo a debito dovuto a titolo di contributi, interessi e sanzioni per le annualità pregresse.

 

Pensione di invalidità e pensione di vecchiaia anticipata

Ho chiesto alla Cassa la simulazione del calcolo di pensione e l’importo previsionale della mia pensione è risultato indicativamente, al lordo della detrazione del 10,05% di ritenuta per anticipo pensionistico di tre anni, pari a circa € 20.000,00. Nel 2013 a seguito di malattia temporaneamente invalidante ho richiesto e ottenuto la pensione di invalidità e dal conteggio allora inviatomi, la mia pensione era stata calcolata con un importo pari a € 19.300,00 corrisposta con la decurtazione del 30%. Mi chiedo come sia possibile che dopo 6 anni di ulteriori contributi versati l’importo complessivo della pensione sia aumentato di soli € 700,00.
 

Arch. Isidra Ottero

 
La pensione di invalidità, liquidata nel 2013, a fronte di un’anzianità contributiva effettiva di 30 anni e 247 giorni è stata calcolata su 35 anni in quanto comprensiva di 4 anni e 113 giorni di anzianità figurativa in quota retributiva. Infatti l’art. 21.4 del Regolamento Generale di Previdenza prevede, nei casi in cui la media degli altri redditi imponibili o esenti da imposte, diversi da quelli professionali, nel triennio antecedente la domanda di pensione sia inferiore a € 28.050,00 (per l’anno 2019), che l’iscritto usufruisca di un incremento di anzianità contributiva pari al numero di anni che intercorrono tra l’età anagrafica al momento della domanda e l’età pensionabile ordinaria, nella misura massima di 10 anni. Nel caso in cui il  pensionato di invalidità prosegua l’esercizio della libera professione maturando il diritto alla pensione di anzianità o alla pensione di vecchiaia unificata anticipata può chiedere la liquidazione di questi trattamenti in sostituzione della pensione di invalidità. È questo il suo caso e per ciò ora il calcolo previsionale della pensione di vecchiaia unificata anticipata viene effettuato sulla base dell’anzianità previdenziale effettiva, in quota contributiva dal 01/01/2013.

 

Supplemento di pensione in caso di cessazione dell’attività

Sono un vecchio ingegnere ancora in attività nonostante i miei 77 anni. Sono stato dipendente dello Stato fino al 1992 quale insegnante, anno in cui mi sono licenziato con 30 anni utili di servizio e mi sono iscritto alla Cassa continuando ad esercitare la professione, con l’informazione datami, rivelatasi inesatta, che avrei potuto integrare con i nuovi contributi versati la pensione dello Stato quale insegnante. Ciò non si è verificato e a seguito della modifica dell’art. 40 dello Statuto, visto che per maturare la pensione Inarcassa sarebbero occorsi 40 anni, decisi di chiedere il rimborso dei contributi versati dal 1993 al 1999. Con i contributi successivamente versati nell’esercizio della professione, ho ottenuto la pensione che si è poi incrementata ogni 5 anni di contribuzione arrivando attualmente a € 72,00 circa al mese. Volendo ora cessare l’attività professionale quale sarà la mia posizione? È possibile l’unificazione delle due pensioni? Grazie per i chiarimenti che mi potrete dare. Chiedo infine se è vero che, usufruendo dei servizi erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, non è possibile usufruire di quelli offerti dalla Cassa.
 

Un ingegnere di Modena

 
I pensionati di vecchiaia, di vecchiaia unificata e di pensione contributiva che proseguono nell’esercizio dell’attività professionale dopo il pensionamento hanno diritto alla prestazione supplementare ogni ulteriori cinque anni di iscrizione e contribuzione. La prestazione supplementare è reversibile ai superstiti. Nel caso di cancellazione da Inarcassa antecedente la maturazione del diritto, l’importo del supplemento è determinato dal montante di tutti i contributi minimi e conguaglio regolarmente versati fino alla data di cancellazione, compreso anche il conguaglio riferito all’anno di cancellazione. Dal computo del montante individuale è escluso il contributo integrativo. Nel Suo caso, essendo già fruitore di un primo supplemento quinquennale, nel caso di cessazione dell’attività antecedentemente alla maturazione di un secondo quinquennio, le verrà liquidato un secondo supplemento, calcolato come sopra ricordato, che si sommerà al precedente trattamento già in corso. Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria, le prestazioni assicurate da Inarcassa sono quelle previste dalla convenzione Inarcassa/RBM anche in alternativa  o integrazione a quanto erogato dal Servizio Sanitario Nazionale.

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