Scadenzario 2019

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Iscritti Inarcassa

 

31 marzo termine ultimo per il pagamento posticipato della prima rata del conguaglio dell’anno 2017 con applicazione di un interesse dell’1,5% per i professionisti iscritti che si sono avvalsi di tale facoltà.

 

30 giugno pagamento prima rata contributi minimi e di maternità.

 

31 luglio termine ultimo per il pagamento posticipato della seconda rata del conguaglio dell’anno 2017 con applicazione di un interesse dell’1,5% per i professionisti che si sono avvalsi di tale facoltà.

 

30 settembre pagamento seconda rata contributi minimi e di maternità.

 

31 ottobre presentazione Dich. 2018 (art. 2 RGP 2012) solo per via telematica tramite Inarcassa online. L'omissione o il ritardo della presentazione oltre tale termine comporta l’applicazione di una sanzione di importo fisso. Tale sanzione non si applica se l'invio della comunicazione avviene entro il 31 dicembre 2019 qualora il pagamento dei relativi contributi sia comunque effettuato entro i termini di scadenza previsti. L'omissione, il ritardo oltre il termine del 31 ottobre e l'infedeltà della comunicazione non seguita da rettifica entro il termine medesimo costituiscono, per l'Ordine professionale di appartenenza, infrazione disciplinare.

 

30 novembre termine ultimo per il pagamento posticipato della terza e ultima rata del conguaglio dell’anno 2017 con applicazione di un interesse dell’1,5% per i professionisti che si sono avvalsi di tale facoltà.

 

31 dicembre pagamento eventuale conguaglio contributi soggettivo e integrativo relativi all'anno 2018 (artt. 4 e 5 RGP 2012).

 

Pensionati Inarcassa

 

30 giugno pagamento prima rata contributi minimi ridotti alla metà e di maternità.

 

30 settembre pagamento seconda rata contributi minimi ridotti alla metà e di maternità.

 

31 ottobre presentazione Dich. 2018 (art. 2 RGP 2012) solo per via telematica tramite Inarcassa on line. L'omissione o il ritardo della presentazione oltre tale termine comporta l’applicazione di una sanzione di importo fisso. Detta sanzione non si applica se l'invio della comunicazione avviene entro il 31 dicembre 2019 qualora il pagamento dei relativi contributi sia comunque effettuato entro i termini di scadenza previsti. L'omissione, il ritardo oltre il termine del 31 ottobre e l'infedeltà della comunicazione non seguita da rettifica entro il termine medesimo costituiscono, per l'Ordine professionale di appartenenza, infrazione disciplinare.

 

31 dicembre pagamento eventuale conguaglio contributi soggettivo e integrativo relativi all'anno 2018 (artt. 4 e 5 RGP 2012).

 

Attenzione Per tutti gli iscritti, inclusi i pensionati Inarcassa, che abbiano fatto richiesta di versare i contributi minimi 2019 in sei rate bimestrali di pari importo, la scadenza di pagamento dei contributi minimi, nel corso del 2019, è fissata al 28/02 - 30/04 - 30/06 - 31/08 - 31/10 - 31/12.

Non iscritti a Inarcassa, Società di ingegneria, Società di professionisti e Società tra professionisti 31 agosto versamento contributo integrativo (professionisti non iscritti con Partita Iva e Società di Ingegneria) 31 ottobre presentazione Dich. 2018 (art. 2 RGP 2012) solo per via telematica tramite Inarcassa on line. L'omissione o il ritardo della presentazione oltre tale termine comporta l’applicazione di una sanzione. Detta sanzione non si applica se l'invio della comunicazione avviene entro il 31 dicembre 2019 qualora il pagamento dei relativi contributi sia comunque effettuato entro i termini di scadenza previsti. L'omissione, il ritardo oltre il termine del 31 ottobre e l'infedeltà della comunicazione non seguita da rettifica entro il termine medesimo costituiscono, per l'Ordine professionale di appartenenza, infrazione disciplinare.

 

Le date suindicate rappresentano l’ultimo giorno utile per adempiere a quanto previsto senza incorrere in sanzioni. In caso di scadenze coincidenti con il sabato o con giorni festivi, i versamenti effettuati il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza sono considerati nei termini. Chi non avesse provveduto, alla rispettiva scadenza, ad adempiere all’obbligo può inoltrare richiesta di Ravvedimento Operoso, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Inarcassa. ■

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