Sull’equo compenso nessuna marcia indietro

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A un anno dall’approvazione della Legge n. 49/2023, ci troviamo nuovamente a dover difendere il diritto all’equo compenso contro i cosiddetti poteri forti che premono per un ritorno alla stagione del massimo ribasso che ha danneggiato non solo la nostra categoria, ma anche la qualità degli appalti pubblici del nostro Paese.
Recentemente, siamo intervenuti sui media per contrastare alcune letture di parte che ipotizzavano la possibilità di gare senza equo compenso. Il caso mediatico è stato innescato da un’interpretazione errata della delibera ANAC del 28 febbraio 2024, n. 101, emanata dopo l’esame della procedura di affidamento dei servizi presso l’Azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, indetta sotto il vecchio Codice dei contratti pubblici.
Sono almeno tre le ragioni per cui riteniamo il caso esaminato dall’ANAC un unicum non replicabile in futuro. In primis, la delibera dell’Autorità Anticorruzione, verte sul principio di eterointegrazione della lex specialis, al quale si può ricorrere per colmare eventuali lacune del bando di gara. Il parere verte sulla possibilità di integrare ex post il bando carente con la previsione dell’equo compenso che, per inciso, non è mai stato messo in dubbio dagli estensori del parere.
In secondo luogo, la stessa Autorità ha prospettato nel bando tipo per i servizi di ingegneria e architettura in consultazione, tre opzioni:
1) necessità di svolgere gare a prezzo fisso; 2) possibile ribasso limitato alle spese generali; 3) non applicabilità della disciplina dell’equo compenso alle procedure di evidenza pubblica. La nostra posizione – già tramessa all’ANAC – è molto chiara: va adottata esclusivamente la prima opzione, in quanto il compenso non può essere oggetto di ribasso. La soluzione n. 2, sulla quale si stanno orientando molte stazioni appaltanti, appare di evidente compromesso; mentre l’opzione n. 3 va espunta, in quanto incompatibile con la legge n. 49/2023 e l’art. 8 del Codice dei contratti.
Infine – terza motivazione – la gara oggetto del parere ANAC è stata indetta sotto il vecchio Codice dei contratti pubblici. Va ricordato, infatti, il fondamentale passo compiuto dal legislatore nella riscrittura del nuovo Codice che sancisce l’obbligo di remunerare le prestazioni d’opera intellettuale e garantisce l’applicazione dell’equo compenso da parte della pubblica amministrazione.
La medesima posizione, manifestata anche dai Consigli nazionali degli architetti e degli ingegneri, rafforza la nostra posizione unitaria sul principio dell’equo compenso di fronte al decisore pubblico. Siamo consapevoli che la difesa della Legge n. 49/2023 richiederà ancora impegno, ma contiamo sul contributo fattivo delle stazioni appaltanti e dell’ANAC per garantire una corretta applicazione del principio che tutela, in primis, la qualità delle opere pubbliche.

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