Sicurezza, nuove misure in cantiere

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Sono stati pubblicati i dati mensili INAIL del 2021:

Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’Istituto tra gennaio e dicembre sono state 555.236 (+0,2% rispetto allo stesso periodo del 2020), 1.221 delle quali con esito mortale (-3,9%). In aumento le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 55.288 (+22,8%).”

 
I dati sono fortemente influenzati dall’emergenza Coronavirus, ma confermano che l’attività economica ha ripreso i suoi ritmi come pure gli infortuni. Ciò significa che con la ripresa e l’aumento delle ore lavorate riprendono anche i rischi sul lavoro e gli incidenti con o senza infortuni.
A questo punto è d’obbligo/lecito chiedersi se la nostra società debba convivere con questa permanente equazione:
 

CRESCITA ATTIVITÀ LAVORATIVA = AUMENTO RISCHI = MAGGIORI INCIDENTI = INCREMENTO INFORTUNI

 
Sappiamo tutti che il rischio zero non esiste, ma è anche vero che si può incidere sugli accadimenti facendo prevenzione. Una parola che spesso troviamo accoppiata con la parola protezione, ma che dovrebbe invece essere la chiave di volta per lavorare in sicurezza.
Abbiamo tutti in mente l’incidente di Torino del 19 dicembre u.s.: una gru e una autogru in fase di montaggio su di una carreggiata stradale che si ribaltano e si schiantano sulla stessa carreggiata, percorsa normalmente da pedoni e veicoli, che convivevano con quel rischio.
Inoltre, l’autogru si appoggia a un edificio. Queste attività preparatorie, così come le successive fasi di operatività del cantiere, richiedono prevenzione, la componente fondamentale per garantire la sicurezza degli operatori.
Tutti ci siamo fermati a sottolineare il dramma dei tre lavoratori esperti che sono morti sul lavoro; ma dobbiamo andare oltre, occorre riflettere sulle misure da adottare, perché queste tragedie non si ripetano.
 
La Prevenzione
Allora, la prevenzione deve diventare la parola d’ordine per lavorare in sicurezza. Da un ventennio la comunità europea emana direttive per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri, direttive che tendono a prevenire piuttosto che limitarsi a proteggere.
 

PREVENZIONE, LA CHIAVE DI VOLTA DELLA SICUREZZA

 
Già nel 1992, uno studio commissionato dalla Comunità Europea aveva stabilito che il 60% degli incidenti mortali nei cantieri dipendono da una causa determinata da scelte effettuate prima dell’inizio dei lavori .
Più precisamente, il 35% è dovuto alla concezione, il 28% alla organizzazione e il 37 % alla esecuzione delle opere; quindi, si era stabilito che si poteva incidere sulla riduzione del numero degli infortuni, anticipando le misure di protezioni con la prevenzione a carico del Committente.
Con il D.Lgs 494/1996 che recepiva la direttiva 92/57/CEE si stabiliva che il Committente, nelle fasi di progettazione, doveva attenersi ai principi della sicurezza incaricando tecnici della sicurezza (Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase esecutiva) per la progettazione della sicurezza, a fianco della progettazione dell’opera.
Inoltre, il Committente doveva verificare che l’esecutore fosse in possesso dei requisiti tecnico professionali per la realizzazione dell’opera.
La direttiva, quindi, invitava a progettare un intervento iniziando dalla Programmazione, per passare alla Bozza di progetto, al Progetto, alla Negoziazione delle offerte fino alla Preparazione del cantiere e alla Esecuzione dei lavori.
Il successivo testo unico della sicurezza del 2008 ha poi confermato questi principi, incidendo a sua volta sulla organizzazione del lavoro, prevedendo per ogni impresa esecutrice i modelli organizzativi (il D. Lgs. 81/2008 recepisce i principi della qualità).
 
I modelli organizzativi
  Modelli organizzativi che, in poche parole, significano individuare all’interno del processo produttivo precisi ruoli e compiti dei vari addetti con precise istruzioni e procedure. I soggetti interessati sono responsabili a vari livelli (dal committente al lavoratore) e sono chiamati ad organizzare, pianificare, sviluppare, raggiungere, applicare, verificare, riesaminare, mantenere e migliorare, le condizioni di sicurezza del cantiere. Detti modelli si basano sulle tecniche del miglioramento continuo. Queste tecniche, previste anche dai sistemi di gestione della qualità, sono strumenti per eliminare gli errori rispetto agli standard di sicurezza stabiliti sia dal legislatore sia dalle varie norme di buona prassi, in merito applicabili, e per incidere al fine di ottenere la diminuzione del numero degli infortuni e delle malattie professionali, che purtroppo affliggono il comparto produttivo dell’edilizia.
Tra gli strumenti operativi da adottare per la gestione della qualità in sicurezza vi sono i documenti di gestione dei rischi quali: il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) per i luoghi di lavoro fissi, il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e il Piano Operativo di Sicurezza (POS) per i cantieri temporanei mobili. Il PSC e il POS, mediante il ruolo congiunto del Coordinatore dell’esecuzione e del Datore di Lavoro dell’impresa esecutrice o del Dirigente, da quest’ultimo delegato, risultano essere dei documenti utili per la progettazione, la pianificazione e la gestione in cantiere, delle misure di prevenzione e protezione da adottare in un ambiente sempre nuovo e in continua evoluzione, quale è il cantiere.
 
La misurazione e gli strumenti di valutazione
A tal fine, risulta necessario quindi dotarsi di strumenti utili, al fine di valutare costantemente durante il percorso produttivo in cantiere il livello di qualità delle misure di prevenzione e protezione adottate.
Se quindi la qualità viene raggiunta tramite misurazioni, verifiche e successivi aggiornamenti al fine del miglioramento continuo, occorre dotarsi di alcuni modelli e dei metodi di lavoro, con i quali orientarsi nel dedalo delle infrastrutture conoscitive.
Innanzitutto, occorrerà riferirsi agli standard qualitativi attesi, utili anche ai fini della verifica della conformità e dell’efficacia delle misure di prevenzione e protezione adottate nel cantiere. Negli standard dovranno essere presenti:
a) Elementi descrittivi; b) Elementi grafici; c) Elementi per la misurazione.
Questi tre “parametri” devono essere tra loro correlati, cioè deve essere possibile, da parte di un osservatore, eseguire una validazione del progetto o del sistema esecutivo adottato. Gli elementi per la misurazione permettono di rispondere a tre importanti quesiti:
1) il sistema è conforme alla legge?
2) il sistema è efficace?
3) il sistema è migliorabile?
Per il raggiungimento efficace degli obiettivi prefissati, si possono seguire check list che funzionano da verifiche delle condizioni minime indispensabili allo start up del sistema (standard minimo: normative di riferimento, prescrizioni operative e procedure date PSC, POS ed eventuali altri standard contrattuali). Tali verifiche avranno luogo allo start up e in momenti intermedi, in funzione dello stato di avanzamento del lavoro, al fine di mantenere lo standard prefissato costantemente nel tempo.
La misurazione è anche il processo di confronto, rispetto a indicatori standard, da utilizzarsi mediante processi di verifica. Attraverso l’elaborazione e l’analisi dei dati misurati, è possibile verificare e indicare le azioni correttive e/o preventive da adottare nel processo principale.
 
 
 
Il monitoraggio, la valutazione e il metodo di lavoro
 Uno dei vantaggi di questo approccio è che i risultati possono essere documentati e monitorati periodicamente a fronte degli obiettivi di miglioramento.
È ovvio che tali decisioni sono influenzate, oltre che dal metodo di analisi, anche dalla correttezza delle misure effettuate, o per meglio dire, dall’efficacia ed efficienza del processo di misurazione.
La logica di miglioramento continuo farà in modo che i soggetti interessati, ognuno per la propria parte di competenza, possa analizzare il processo dai risultati della check list iniziale fino al termine del processo, per misurare le non conformità o i discostamenti dallo standard, per trovare soluzioni e/o proporre nuovi modelli (procedure, prassi, istruzioni) che migliorino il processo, le procedure ed i risultati sul campo.
Quindi, il processo di “miglioramento continuo” si ottiene attraverso il monitoraggio e la valutazione dell’efficacia delle misure di prevenzione e di coordinamento e dei livelli di sicurezza nel tempo.
Il metodo di lavoro è conosciuto come Plan- Do-Check-Act (PDCA), la cosiddetta ruota di Deming. Un modello che guida il processo di mantenimento e di miglioramento continuo mediante un’azione ciclica di quattro distinte fasi.
Purtroppo, questa nuova metodologia si è scontrata con la frammentazione del sistema produttivo che ha favorito la nascita di tante microimprese con mini-organizzazioni. E tutto si è spento lentamente.
 
La nuova norma
In concomitanza di quei giorni terribili di dicembre 2021 per l’incidente di Torino, veniva anche convertito in Legge un nuovo decreto del 21 ottobre 2021 n. 146 recante Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili e al cui interno era previsto il “ Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” ( legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215).
In questa ultima norma si va quasi a completare il lavoro di intervento sulle cause degli incidenti in cantiere, in particolare si incide sul terzo fattore di causa degli infortuni sui cantieri cioè quello nella fase esecutiva.
Innanzitutto, vengono ribaditi i principi della pianificazione delle attività lavorative e della successiva organizzazione del lavoro. Una particolare attenzione viene rivolta alla presenza di lavoro irregolare e di lavoratori autonomi occasionali, che come ribadito più volte, sono un punto debole del processo produttivo, perché non sono parte integrante della organizzazione del lavoro (personalmente sono favorevole ad imprese ben organizzate piuttosto che a cantieri di lavoratori autonomi ben organizzati).
La nuova norma prevede la sospensione delle attività di cantiere per l’impresa che registra almeno il 10% di lavoratori irregolari, o che non sono regolati da un contratto trasparente e tracciato.
Ai fini di una buona applicazione della organizzazione della sicurezza viene ricordato che oltre al datore di lavoro e ai lavoratori devono essere nominati i dirigenti e soprattutto i preposti.
Preposti che, nei modelli organizzativi, sono i nostri auditor (oggi la nuova norma li definisce vigilanti) cioè coloro che verificano l’applicazione delle procedure di sicurezza e rilevano eventuali anomalie intervenendo immediatamente a risolvere il problema grave e immediato o segnalando la criticità al dirigente o al datore di lavoro. Preposti che, nel caso di subappalti, devono interagire fra di loro.
Questa figura del preposto per svolgere compiutamente i suoi compiti dovrà frequentare un corso (obbligo già previsto nel precedente D.Lgs. 81/08) che però deve avvenire con modalità in presenza e con un aggiornamento almeno biennale.
Questa regola che la normativa precisa, quasi in contrasto con i tempi in cui viviamo (siamo abituati alle video conferenze) mi trova completamente d’accordo perché la formazione in presenza favorisce il confronto e il dibattito. Modalità fondamentali per definire un problema (Problem setting) e per risolverlo con un progetto (Problem solving).
 Viene poi completata la formazione della filiera degli addetti ai lavori con la formazione dello stesso datore di lavoro: una disposizione sollecitata da diversi anni dagli addetti ai lavori per colmare una lacuna della normativa precedente. Entro giugno 2022 sarà definito il percorso formativo per detto soggetto, tenendo conto del ruolo che riveste nella impresa (RSPP).
Nella nuova norma viene poi annunciata una revisione delle verifiche di tutti i percorsi formativi : la Conferenza permanente Stato Regioni individuerà le modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per tutti i percorsi formativi in materia di sicurezza.
 

 
Relativamente all’addestramento, si precisa che detto intervento deve essere inteso come esercitazione applicata per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale. Gli interventi di addestramento devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.
Quest’altro adempimento, già previsto dalle precedenti norme, aiuterà o forse costringerà le imprese e la loro organizzazione a strutturarsi per favorire la trasmissione delle buone pratiche fra gli addetti ai lavori.
Inoltre, viene data risonanza allo stato di conservazione ed efficienza dei presidi. In particolare, l’Allegato I della nuova norma diventa una specie di check list di verifiche che il preposto deve attuare preliminarmente all’avvio del cantiere e giornalmente durante lo svolgimento dei lavori.
Nella lista dell’ Allegato I la prima parte è legata alla prevenzione generale:
 

1. Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi. 2. Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione. 3. Mancata formazione ed addestramento. 4. Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile. 5. Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS).

 
Tutti adempimenti che rientrano nella organizzazione d’impresa, che deve valutare i pericoli, le persone esposte e i rischi al fine di rimuoverli o controllarli mediante procedure di lavoro o presidi antinfortunistici.
La seconda parte dell’Allegato I è invece una verifica puntuale sulle criticità più diffuse nel mondo del lavoro e sul monitoraggio, che deve essere sempre effettuato in cantiere per incidere sui comportamenti degli addetti ai lavori:
 

6. Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto. 7. Mancanza di protezioni verso il vuoto. 8. Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno. 9. Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. 10. Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. 11. Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale). 12. Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo Euro. 12 bis. Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto.

 
Infine, la nuova norma prevede l’ istituzione del repertorio degli organismi paritetici, i quali dovranno comunicare annualmente i dati relativi alle imprese che hanno aderito al sistema, la formazione svolta, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale e le asseverazioni rilasciate.
Questo repertorio aiuterà a definire gli organismi paritetici di riferimento per i vari settori, mentre le asseverazioni potranno rappresentare un importante indicatore per il committente nella valutazione dell’impresa a cui affidare i lavori.
Insomma, la nuova normativa ribadisce che la sicurezza non è una mera e semplice applicazione di norme, bensì un atteggiamento culturale, che deve privilegiare il concetto della prevenzione, della organizzazione e della leale concorrenza.
 



* Direttore Generale Comitato Paritetico Territoriale Prevenzione Infortuni della Provincia di Varese.

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