Nuovi adempimenti per gli Ordini

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Anna Heringer - Case di fango in Bangladesh. Foto: Ubaldo Castelli

 
In Italia gli Ordini e Collegi professionali hanno oltre due milioni e trecentomila iscritti e, tra questi, circa 240.000 sono ingegneri e 150.000 sono architetti, suddivisi negli oltre 200 Ordini provinciali. Ordini provinciali nei quali la vita ultimamente è profondamente cambiata, in quanto recenti disposizioni normative hanno introdotto nuovi adempimenti amministrativi a cui devono adeguarsi dopo il riconoscimento a tutti gli effetti come “Enti pubblici non economici”. Due dei principali aspetti di questo cambiamento sono a mio avviso la normativa per l’anticorruzione e trasparenza e le procedure per la valutazione delle notule.
 

Anticorruzione e trasparenza

Tutto è cominciato con la delibera ANAC n. 145/2014 con la quale furono ritenute applicabili le disposizioni di prevenzione della corruzione e trasparenza agli Ordini e Collegi professionali, con la conseguenza di dover predisporre una serie di atti tra cui la nomina di un responsabile e l’attivazione di una specifica sezione sul sito istituzionale di libera consultazione.

Lavoro e responsabilità non di poco conto a carico dei consiglieri, che risultano tanto più impegnativi quanto più piccole sono le dimensioni degli Ordini, che di conseguenza si sono ritrovati a predisporre in tutta fretta quanto richiesto con l’aggravio di operare in un campo che potrei definire “sconosciuto” fino a oggi.

A seguito del ricorso contro la delibera ANAC, presentato dal Consiglio Nazionale Forense insieme ad altri Ordini, il TAR Lazio con sentenza n. 11391 del 24.09.2015 confermò la natura degli Ordini come enti pubblici e quindi la validità della delibera n. 145/2014 di cui sopra.

Dopo ulteriore ricorso, sempre degli ordini forensi, il Consiglio di Stato con Ordinanza n.1093 del 01.01.2016 ha sospeso, fino al giorno dell’udienza fissata per il 17.11.2016, la sentenza del TAR Lazio e l’efficacia della delibera ANAC che ne era stata origine.

L’ANAC poi con delibera n. 379/ 2016 del 06.04.2016 ha preso atto della sospensione aprendo così un periodo di tregua nell’attività di vigilanza che in effetti, dopo la sentenza del TAR Lazio, era già iniziata presso alcuni Consigli provinciali e nazionali.

 

Parere di congruità notule

Anche se le famose lenzuolate di Bersani hanno abolito le tariffe professionali, gli Ordini hanno sempre il ruolo di esprimere un loro parere, in caso di contenzioso, sulla congruità di una notula. Senza entrare in merito a quanto ampiamente già dibattuto sui criteri e parametri per valutare tale congruità, vorrei focalizzare l’attenzione su alcune sentenze tra cui quella del TAR Veneto n.123 del 13.02.2014 che prescrive l’obbligo di utilizzare la comunicazione di avvio di procedimento (art. 7 L. 241/1990) in quanto, vista la natura di ente pubblico dell’Ordine, il parere costituisce atto oggettivamente e soggettivamente amministrativo volto a tutelare non solo gli interessi degli iscritti ma anche quelli dei destinatari delle attività professionali.

Procedere in tal senso comporta una serie di atti (nomina del responsabile, preventiva valutazione, periodi per la visione e presentazione osservazioni da parte della committenza ecc.) che rendono molto più oneroso il procedimento e ampliano notevolmente i tempi della sua conclusione. In questo caso i nuovi adempimenti hanno anche una ricaduta sugli iscritti che, in un momento difficile per la professione, necessitano di pareri per i contenziosi purtroppo sempre più frequenti.

Questi due casi, non unici delle nuove procedure quali enti pubblici, hanno comportato non pochi problemi agli Ordini territoriali, che non sono strutturati per eseguire tutti gli adempimenti tipici di un ente pubblico sia per quanto riguarda le competenze professionali, sia per quanto riguarda il numero degli addetti.

A oggi siamo in attesa di chiarimenti normativi per la revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di corruzione e trasparenza che dovrebbe prevedere modalità semplificate per gli Ordini e Collegi professionali in considerazione proprio della natura particolare e della organizzazione di questi enti.

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