Le domande degli iscritti
Se rinuncio all’iscrizione a Inarcassa?
“Sono un architetto di 49 anni iscritto da dodici anni. Sto valutando la possibilità di chiudere la Partita Iva e, di conseguenza, cancellare la mia posizione all’interno di Inarcassa. Vorrei avere alla data di oggi, allo stato attuale della normativa, statuto e regolamenti, una previsione dell’importo pensionistico che percepirei al raggiungimento dell’età anagrafica prevista per poter andare in pensione. Ciò che potrei aggiungere alla mia anzianità di iscrizione sono i 5 anni di riscatto della laurea e 2 anni circa di gestione separata presso l’INPS. Mi rendo conto che qualsiasi previsione potrebbe essere smentita in un futuro non prossimo, ma purtroppo nel campo lavoro-pensione bisogna prendere oggi decisioni che influenzeranno il domani e sarebbe auspicabile che la situazione normativa si stabilizzasse nel più breve tempo possibile in modo da avere quantomeno delle certezze, seppur minime, negli importi”.
Un’iscritta Architetto
Chiudendo la partita IVA, e quindi cancellandosi da Inarcassa, la collega potrà conseguire, ai sensi della normativa vigente, la pensione di vecchiaia unificata posticipata al compimento dei suoi 70 anni di età. Con riferimento alla possibilità di riscattare cinque anni di corso di laurea va precisato che la domanda dovrà essere presentata in costanza di iscrizione e, quindi, prima della cancellazione dalla Cassa. A titolo indicativo abbiamo effettuato una simulazione riferita ai dati reddituali e all’anzianità contributiva della collega: in questo caso l’onere del riscatto contributivo ammonta a circa 11.400,00 euro con un incremento pensionistico futuro di circa 1.000,00 euro lordi annui. I contributi versati alla Gestione Separata Inps non possono essere oggetto di ricongiunzione ma possono essere utilizzati, ai fini pensionistici, mediante la totalizzazione e il cumulo contributivo gratuito.
Lavoro all’estero “Dopo alcuni anni lavorativi passati in Inghilterra (1999-2002) mi sono trasferito a Milano dove ho aperto partita IVA lavorando come libero professionista e pagando i contributi a Inarcassa totalizzando ad oggi 14 anni di anzianità contributiva. Al momento sto valutando di trasferire la mia residenza in Svizzera (detengo la doppia cittadinanza) perché in questo Paese ho attualmente alcuni lavori attivi e prospettive interessanti di crescita professionale per i prossimi anni. Vorrei capire se mi conviene mantenere la partita IVA in Italia, continuando a pagare i contributi minimi a Inarcassa, o se invece sia più conveniente chiudere definitivamente la partita IVA in Italia. In questa seconda ipotesi vorrei capire cosa ciò comporterebbe ai fini previdenziali in età pensionistica. Ho inoltre letto che non è possibile pagare contemporaneamente i contributi previdenziali in due Paesi diversi e che in questo caso ha la prevalenza il paese in cui si ha il principale centro delle attività professionali. Infine vorrei capire cosa devo fare per recuperare i contributi pagati in Inghilterra tra il 1999 e il 2002 e se esiste la possibilità di totalizzare o congiungere i contributi versati all’estero nei primi anni della mia attività professionale”.
Un iscritto architetto di Milano
In caso di apertura di altra posizione previdenziale in un altro Paese della UE (nel Suo caso, pur non appartenendo la Svizzera alla Comunità Europea, si applica sin dal 01/06/2002 la normativa comunitaria in base all’accordo tra la UE e la Confederazione Svizzera) gli attuali periodi assicurativi maturati presso Inarcassa potranno: • essere cumulati – dopo aver maturato i requisiti pensionistici presso l’ultima gestione previdenziale di iscrizione ai fini della liquidazione di una pensione unica, a titolo gratuito, ai sensi del Regolamento CEE n. 1408/1971; • oppure dare luogo – al compimento dei 70 anni di et à – alla liquidazione della pensione Inarcassa di vecchiaia posticipata. In merito ai contributi versati in Inghilterra, suggeriamo di verificare la convenzione tra INPS e Gestione previdenziale estera (in Inghilterra) nella quale è avvenuta la contribuzione, allo scopo di effettuare successivamente la ricongiunzione tra INPS e Inarcassa. In assenza di possibilit à di ricongiunzione si può accedere alla totalizzazione. Per i periodi lavorativi svolti nell’ambito dell’Unione europea è in vigore il criterio generale della totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini della maturazione del diritto a pensione. La totalizzazione europea deve essere richiesta all’INPS nel paese di residenza e opera in presenza di un periodo minimo di assicurazione e contribuzione maturato presso ciascuno Stato pari ad almeno 52 settimane.
Pensione di vecchiaia unificata anticipata “Ho presentato domanda per la pensione di vecchiaia unificata anticipata ma pare ci siano problemi in quanto precedentemente avevo fatto domanda di riscatto del contributo in deroga dell’anno 2016. Può spiegarmi meglio il diritto e le procedure da seguire?”.
Un iscritto ingegnere di Piacenza
La domanda di pensione di vecchiaia unificata anticipata è incompatibile con una precedente domanda di riscatto del contributo in deroga dell’anno 2016 (secondo quanto previsto dagli artt. 4, 12 e 27 / Regolamento di Previdenza Generale 2012 – Regolamento Riscatti e Ricongiunzioni). L’iscritto potrà revocare la domanda di riscatto dell’anno 2016 con la conseguente liquidazione del trattamento pensionistico o confermare la domanda di riscatto in deroga con la conseguente reiezione della domanda di pensione che potrà essere ripresentata soltanto dopo il versamento dell’onere contributivo connesso all’operazione di riscatto. ■
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