Le domande degli iscritti

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Quando andrò in pensione?

Vorrei sapere – in considerazione di 27 anni e 8 giorni di contributi e un’età anagrafica di anni 65 – quando potrò accedere alla pensione.

 

Un architetto di Reggio Calabria

 

Gentile Collega, pur avendo ad oggi un’anzianità effettiva di iscrizione pari a 27 anni e 22 giorni, l’anzianità utile a pensione da Lei maturata è pari a 26 anni e 22 giorni in quanto per l’anno 2020 ha esercitato il diritto di deroga al contributo soggettivo e, in assenza completa di versamenti tale anno, non concorre al computo della anzianità utile a pensione.

L’anno 2020 potrà essere recuperato attraverso il riscatto dell’anno in deroga da effettuarsi, previa domanda, entro i cinque anni successivi a quello per il quale è stata esercitata tale facoltà e comunque entro la domanda di accesso al trattamento pensionistico.

Ciò premesso a tutt’oggi non risulta in possesso dei requisiti necessari al riconoscimento dei trattamenti pensionistici autonomi erogati da Inarcassa: infatti per la pensione di vecchiaia unificata ordinaria sono necessari i requisiti anagrafici di 66 anni e 9 mesi (requisito da adeguare alla speranza di vita) e 35 anni di iscrizione e contribuzione: entrambi i requisiti nel Suo caso saranno soddisfatti alla data del 3/11/2030.

In alternativa potrà valutare se usufruire della pensione di vecchiaia posticipata legata al requisito dell’età anagrafica di 70 anni e 6 mesi (requisito da adeguare alla speranza di vita) che maturerebbe a decorrere dal 18/3/2027.

Per ulteriori informazioni potrà contattare il Call Center, dal lunedì al venerdì – nella fascia oraria dalle ore 9.00 alle ore 19.00 – al numero 02.91.97.97.00 oppure – preferibilmente nei casi di intenso traffico – inviare una mail attraverso il servizio “Inarcassa Risponde” sul nostro sito. Info sito web www.inarcassa.it, Regolamento generale di previdenza.

 

Gestione separata Inps e iscrizione Inarcassa

Sono un ingegnere libero professionista regolarmente iscritta a Inarcassa e sono a richiedervi chiarimenti in merito ai seguenti quesiti:

1) Oltre ad esercitare l’attività come libero professionista, vorrei assumere la carica di amministratore (con contratto co.co.co e busta paga) di una società (S.r.l) che svolge attività di procacciamento di affari e assunzione di mandati di agenzia e rappresentanza per la commercializzazione di prodotti e servizi riguardanti la fornitura di energia elettrica, gas, telefonia.

Può ritenersi, questa, un’attività che per la natura tecnica/tecnologica non è riconducibile all’attività propria degli ingegneri, per cui dovrei iscrivermi alla gestione separata Inps con conseguente cancellazione da Inarcassa, mantenendo comunque l’obbligo di trasmissione della dichiarazione reddituale annuale e del versamento del solo contributo integrativo maturato sulle fatture emesse con la mia Partita Iva? Come verrebbe gestita, in termini di permanenza o meno di iscrizione a Inarcassa, tale situazione nel caso in cui l’attività di amministratore svolta alle condizioni sopra descritte NON fosse prevalente, in termini di percentuale di compenso e di tempo dedicato, rispetto all’attività professionale che in qualità di Ingegnere continuerei a svolgere?

Diversamente, se decidessi di assumere la qualifica di amministratore in Srl, rinunciando ad ogni forma di compenso, verrebbe mantenuta in essere l’iscrizione ordinaria ad Inarcassa (contributo soggettivo, contributo integrativo) per l’attività esercitata con la Partita Iva?

2) Se, invece, decidessi di assumere nella S.r.l la qualifica di socio lavoratore, con regolare busta paga, non ci sarebbero conflitti in termini di permanenza di iscrizione ad Inarcassa in quanto in capo a me stessa si genererebbero due diverse tipologie di reddito (lavoro dipendente e lavoro autonomo)?

 

Un ingegnere di Pisa

 

Gentile Ingegnere, relativamente agli obblighi previdenziali connessi all’attività che andrebbe a svolgere in qualità di Amministratore di società, va chiarito innanzitutto che in materia previdenziale vige la regola della esclusività, nel senso che l’iscrizione ad Inarcassa esclude la contemporanea iscrizione alla Gestione Separata INPS e viceversa.

Come chiarito dalla Circolare INPS n. 72 del 10/04/2015 – emanata in materia di iscrizione e obbligo contributivo tra Gestione Separata Inps e Inarcassa – in presenza dei requisiti di iscrizione di cui all’art. 7 dello Statuto di Inarcassa, sono assoggettabili alla contribuzione Inarcassa le attività inerenti la professione di ingegnere o architetto in senso stretto ovvero quelle che presentino un “nesso” con l’attività professionale quale espressione delle conoscenze tecniche, professionali e culturali in possesso del libero professionista. Nello specifico si possono verificare le seguenti due situazioni:

A) Svolgimento attività professionale o ad essa assimilata

Se l’attività svolta in qualità di amministratore riguarda quella tipica di ingegnere o architetto o abbia un nesso con l’attività professionale (a titolo esemplificativo può consultare la circolare INPS 72/2015 al link http://www. inarcassa.it/site/home/iscrizione.html), i relativi compensi dovranno essere esposti in fattura, incluso il contributo integrativo e assoggettati alla contribuzione previdenziale obbligatoria Inarcassa.

Il reddito derivante da tale prestazione professionale dovrà essere dichiarato nelle sezioni fiscali del Modello Unico riservate al lavoro autonomo (RE/ LM), come peraltro evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione fiscale. Ciò comporterà il mantenimento dell’iscrizione ad Inarcassa.

B) Attività di lavoro dipendente e/o contratto di co.co.co

Qualora, invece i proventi dell’attività di amministratore, a prescindere dalla prevalenza di tale attività, siano espletati in qualità di lavoro dipendente o assimilato al lavoro dipendente (contratto co.co.co) e per gli stessi vi sia obbligo di copertura previdenziale presso l’Inps e/o la Gestione Separata INPS dovremo cancellarla dai ruoli previdenziali di Inarcassa e anche la contribuzione dovuta sull’attività di libero professionista (quadro fiscale RE) dovrà essere versata alla Gestione Separata Inps.

Qualora con la qualifica di socio lavoratore della s.r.l fosse soggetta a un contratto di lavoro dipendente, si dovrà procedere alla cancellazione da Inarcassa.

In quanto titolare di Partita Iva resterebbe l’obbligo della dichiarazione dei redditi e il versamento del solo contributo integrativo nella misura del 4%. Per ulteriori informazioni potrà contattare il Call Center, dal lunedì al venerdì – nella fascia oraria dalle ore 9.00 alle ore 19.00 – al numero 02.91.97.97.00 oppure – preferibilmente nei casi di intenso traffico – inviare una mail attraverso il servizio “Inarcassa Risponde” sul nostro sito. Info sito web www.inarcassa.it, Regolamento generale di previdenza.

 

IStock.com/Afonskaya

 

Ricongiunzione reiterata

Sono un ingegnere prossimo al pensionamento, attualmente iscritto a Inarcassa. Nel 2010 ho definito una ricongiunzione presso Inarcassa e da allora ho lavorato in maniera discontinua come lavoratore dipendente per un totale di 6 anni circa per poi iscrivermi nuovamente ad Inarcassa. Vorrei sapere come posso sfruttare questi sei anni di contribuzione e, in particolare, se posso beneficiare di una seconda ricongiunzione.

 

Un ingegnere di Roma

 

Gentile Collega, la facoltà di ricongiunzione può essere esercitata di norma una sola volta.

In merito al quesito richiesto si precisa, tuttavia, che, ai sensi dell’art. 3.1 della L.45/90 (norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi), la ricongiunzione può essere esercitata una sola volta, salvo che il richiedente non possa far valere, successivamente alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, un periodo di assicurazione di almeno dieci anni, di cui almeno cinque di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad attività effettivamente esercitata.

La facoltà di chiedere la ricongiunzione di ulteriori periodi di contribuzione successivi alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, e per i quali non sussistano i requisiti sopra indicati, potrà esercitarsi solo all’atto del pensionamento e solo presso la gestione sulla quale sia stata precedentemente accentrata la posizione assicurativa.

Ciò premesso, è utile segnalare che il nostro sistema previdenziale propone anche altre possibilità per utilizzare la contribuzione maturata presso altri Enti previdenziali.

In particolare: l’Istituto della Totalizzazione e/o del Cumulo gratuito, entrambi alternativi alla ricongiunzione. Le diverse peculiarità di tali Istituti pensionistici sono ampiamente esposte sul nostro sito www.inarcassa.it a cui si rimanda per le verifiche specifiche.

Per ulteriori informazioni potrà contattare il Call Center, dal lunedì al venerdì – nella fascia oraria dalle ore 9.00 alle ore 19.00 – al numero 02.91.97.97.00 oppure – preferibilmente nei casi di intenso traffico – inviare una mail attraverso il servizio “Inarcassa Risponde” sul nostro sito.

Info sito web www.inarcassa.it, Regolamento generale di previdenza.

 

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