Le domande degli iscritti

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Revisione del trattamento pensionistico in godimento

Ho svolto in maniera continuativa la libera professione per 20 anni fino al 1993. Ho poi continuato a lavorare nel settore musicale come pianista, cantante, direttore di coro e d’orchestra e docente nei Conservatori di Musica di .Per questo motivo allo scadere dell’età pensionistica ho fatto richiesta della pensione alla Cassa Nazionale Architetti e all’INPS, male consigliato per non aver chiesto la ricongiunzione, tenendo distinte le due posizioni. Questo ha comportato però da parte dell’Ordine l’esclusione dalla pensione Architetti per aver avuto per 4 anni la duplice posizione contributiva. Poi mi è stata concessa una minima pensione di euro mensili integrando quella dell’INPS di euro che percepisco tuttora.
Sono sopravvissuto in questi anni accedendo ai miei risparmi derivati dalla professione di architetto e dalle attività didattiche e concertistiche di musicista, che in questa fase di pandemia sono completamente sospese e vietate per implicare necessariamente vicinanza e contatto fisico.
È importante far presente anche che ho due figli: entrambi quindi ancora a mio carico.
In questo quadro famigliare sostenere a 73 anni le spese con una entrata di euro mensili non mi è più possibile.
La mia professione di architetto è stata molto intensa con riconoscimenti nazionali e internazionali.
Non mi dilungo sui riconoscimenti internazionali nel campo musicale concertistico, discografico e didattico documentabile su internet.
Certo della considerazione e valutazione del caso porgo un cordiale saluto.

Un architetto di Udine

 
Caro collega, la grave situazione epidemica ancora in corso ha coinvolto tutti, grandi e piccoli, peggiorando lo stato di difficoltà economica del Paese e in particolare di Noi liberi professionisti, ma bisogna guardare al futuro con coraggio e speranza… tutto andrà bene! Il trattamento previdenziale maturato non è soggetto a rideterminazioni e resta definitivamente acquisito nella misura già in godimento. Esso è determinato sulla base dei contributi annuali che l’associato versa nel corso della vita attiva professionale. Nel suo caso, dal 1972 al 1992 per un totale di soli 20 anni. In presenza di uno stato di disagio economico contingente e momentaneo, conseguente a spese urgenti e non differibili e con rilevante incidenza sul bilancio familiare, gli iscritti e i pensionati di Inarcassa, possono inoltrare domanda di sussidio. Le domande di sussidio sono istruite mensilmente dall’ufficio competente, in ordine cronologico di arrivo al protocollo e sottoposte all’esame del Consiglio di Amministrazione che, con valutazione insindacabile, delibera l’ammissibilità dell’istanza e l’entità del sussidio.
Info sito web www.inarcassa.it, Regolamento per l’erogazione di sussidi.
 
 

Prestazione supplementare ex art. 25 RGP 2012

In riscontro alla Vostra Prot. del 06-11-2019 faccio presente che: 1) la prestazione supplementare è condizionata al versamento di tutti i contributi ed eventuali sanzioni e interessi fino alla data di definizione della pratica, condizione da me sempre pienamente soddisfatta sin dall’atto della domanda e fino alla data odierna; 2) dal prospetto inviatomi con il foglio che si riscontra, intitolato “dettaglio irregolarità e omissioni”, senza data e senza firma, risulta omessa la mia dichiarazione relativa al reddito 2018 per la quale non erano ancora scaduti i termini di invio (31 dicembre 2019) e che comunque risulta acquisita da Inarcassa in data 9 novembre, entro il termine da voi indicato per la regolarizzazione delle pretese irregolarità; 3) da quanto sopra si evince che sono stati addotti motivi pretestuosi al solo fine di omettere la liquidazione della dovuta prestazione supplementare e i pagamenti conseguenti. Tanto premesso COSTITUISCO IN MORA E DIFFIDO l’ente Inarcassa a liquidare la dovuta prestazione integrativa e a versare al medesimo Sottoscritto – entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della presente comunicazione le somme conseguentemente dovute e i relativi interessi a qualsiasi titolo dovuti, avvertendo che in caso contrario mi riservo di tutelare i miei interessi in ogni opportuna sede. Distinti saluti.
 

Un ingegnere di Roma

 
Caro collega, nel suo caso l’ufficio, al fine del completamento dell’istruttoria per la liquidazione della sua prestazione supplementare, Le richiedeva di comunicare i dati reddituali dell’anno 2018 e/o il relativo versamento del conguaglio, da Lei omessi nel termine del 31 ottobre 2019, così come fissato dall’ Art. 2 del Regolamento generale di previdenza. I pensionati di vecchiaia, di vecchiaia unificata e della pensione contributiva, nonché delle pensioni in totalizzazione e in cumulo, che continuino l’esercizio della professione hanno diritto alla corresponsione della prestazione supplementare, ogni ulteriori cinque anni di iscrizione e contribuzione. Il diritto al supplemento si acquisisce al compimento dell’ulteriore quinquennio di iscrizione e contribuzione dalla data del pensionamento o del precedente supplemento e decorre dal primo giorno del mese successivo al compimento del quinquennio. Il sistema di calcolo di questa prestazione è contributivo ed è calcolato dal:
Montante riferito ai contributi soggettivi versati fino al tetto pensionabile, nella misura del 95% fino all’anno di riferimento 2013 e del 100% a partire dal 2014;
Montante riferito ai contributi soggettivi facoltativi versati, nella misura del 100%;
Coefficiente di trasformazione legato all’anno di nascita e all’età alla data di maturazione del diritto.
L’importo del supplemento è determinato dal montante di tutti i contributi minimi e conguaglio regolarmente versati fino al mese precedente la data di decorrenza, compreso anche il conguaglio dell’anno precedente la maturazione, se versato, entro la data di decorrenza del beneficio (ad esempio: se la data di maturazione del supplemento è il 25/9/2019 e la decorrenza del beneficio è l’01/10/2019, il conguaglio 2018 in scadenza il 31/12/2019, sarà compreso nel calcolo della prestazione supplementare se versato prima del’01/10/2019). Info sito web www.inarcassa.it, Regolamento generale di previdenza, Art. 2 - Comunicazioni obbligatorie ad INARCASSA. Ad istruttoria avviata, l’ufficio contatta il collega pensionato che ha maturato il diritto. 

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