Le domande degli iscritti
Indennità di paternità
Un collega architetto iscritto ad Inarcassa lamenta di aspettare da oltre un anno la definizione della pratica relativa alla sua richiesta dell’indennità di paternità. Ci scrive: “a che punto è la pratica avviata oramai da più di un anno relativa all’indennità di paternità? L’ultima vostra comunicazione è avvenuta nel mese di febbraio 2019. In tale circostanza avete risposto con accettazione della documentazione da voi richiesta relativa alla autocertificazione da me presentata in cui certifico che la mia compagna non riceve nessun tipo di indennità di maternità da altri enti, pertanto sono io a richiedere l’indennità di paternità ad Inarcassa. Da allora nessuna comunicazione. Temo che tutto si sia, mio malgrado, perso nei complicati meandri della burocrazia”.
Un architetto di Milano
Va innanzi tutto precisato che, ai sensi dell’art 34 bis comma 2 del Regolamento Generale della Previdenza, dal 1° gennaio 2018 spetta ai padri liberi professionisti iscritti a Inarcassa l’assegno di paternità erogabile per il periodo in cui la madre non abbia diritto ad analoga indennità. L’indennità spetta anche nel caso in cui la madre non sia una libera professionista o non sia una lavoratrice (v. il caso delle madri casalinghe) ed è diversa dall’indennità pubblica prevista dall’art. 70 comma 3 ter del D.Lgs. 151/2001, limitata invece ai casi poco frequenti (morte o grave infermità della madre, abbandono del bambino, affidamento esclusivo al padre). L’indennità di paternità è pari ai tre dodicesimi del 60% del reddito professionale percepito e denunciato ai fini IRPEF dal professionista iscritto nel secondo anno anteriore a quello dell’evento (es: in caso di nascita nel 2020, l’indennità sarà calcolata sul reddito 2018). È prevista una indennità minima per i tre mesi di tutela pari nell’anno 2020 a euro 2.292,00 mentre l’importo massimo erogabile è, sempre con riferimento all’anno 2020, pari a euro 11.460. Ai fini del riconoscimento della indennità di paternità al padre, rileva solo l’assenza del diritto alla prestazione da parte della madre e non il mancato esercizio della domanda di indennità di maternità. Dalla autodichiarazione da lei trasmessa è emerso che la madre, alla data della nascita del bambino, era iscritta già presso INPS. In tale circostanza, pertanto, potrà esserle riconosciuta l’indennità di paternità qualora INPS, in riscontro alle richieste già da tempo inoltrate e reiterate da Inarcassa, dichiarasse che la madre del bambino non aveva i requisiti per il riconoscimento della indennità di maternità, ovvero detti requisiti sussistevano solo parzialmente. La sua domanda non può per ora essere accolta e gli uffici di Inarcassa potranno riattivare l’istruttoria a ricezione della documentazione richiesta all’INPS.
Una parte dell’ex tratto ferroviario Genova-Ventimiglia, chiuso nel 1970, si trasforma in una ciclabile lungo il mare, collegando Varazze a Cogoleto
Un equivoco sul calcolo della pensione Sono titolare di pensione di vecchiaia dal 2016. Nel calcolo della pensione non venivano considerati gli anni di iscrizione ritenuti inefficaci ai fini del calcolo della pensione (indicati con la sigla SC), precisamente, riferiti agli anni 1985 – 1986 – 1987 – 1988, per i quali ad oggi non sono stati rimborsati i relativi contributi soggettivi come previsto dallo Statuto Inarcassa che, all’art. 7.7., prevede: “Sono rimborsabili a richiesta i contributi soggettivi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci”. Per quanto sopra ho chiesto alla Cassa il rimborso del contributo soggettivo versato dallo scrivente in riferimento agli anni ritenuti inefficaci ai fini del calcolo della pensione con i relativi interessi e rivalutazione.
Un iscritto di Reggio Calabria
Si tratta di un equivoco che è bene spiegare anche a beneficio di tutti i lettori. La sigla “SC” presente nel prospetto del calcolo di pensione non sta a rappresentare l’inefficacia dell’anno ai fini del calcolo della pensione, bensì che, come disposto dall’art.17.3 del Regolamento Generale di Previdenza di Inarcassa, i redditi relativi a quelle annualità vengono scartati ai fini dell’individuazione della media reddituale pensionabile. Infatti la norma citata stabilisce che dal 2012, ai fini della media reddituale vengano utilizzati i migliori 22 degli ultimi 27 redditi professionali rivalutati dichiarati dall’iscritto. L’esclusione delle annualità dal 1985 al 1988, che rappresentano i redditi più bassi tra quelli da Lei dichiarati, contribuisce ad aumentare la sua media reddituale. Peraltro dette annualità, pur rimanendo escluse dal calcolo della media reddituale, rientrano comunque nel calcolo della sua quota retributiva di pensione in quanto la media reddituale rivalutata, una volta determinata come sopra chiarito, viene moltiplicata per tutte le annualità in quota retributiva, incluse le annualità scartate. La sua richiesta di rimborso non potrà pertanto essere accolta.■
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