Le domande degli iscritti

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Il contributo soggettivo per i professionisti già in pensione
A decorrere dal gennaio 2017 percepisco da Inarcassa una pensione di vecchiaia unificata, ma ho continuato a esercitare la libera professione anche dopo il pensionamento. Qualche giorno fa sono entrato nella mia area riservata del sito dell’Associazione e mi sono accorto che risulta una mia morosità contributiva per contributo integrativo e soggettivo. Ma all’epoca della domanda di pensione, da informazioni raccolte attraverso il call center di Inarcassa, avevo capito che dopo il pensionamento non era dovuto il contributo soggettivo ma solo l’integrativo nel caso in cui avessi continuato l’attività libero professionale. Sono tenuto comunque a versare i contributi soggettivi e in che misura se continuo ancora a esercitare la libera professione? I contributi versati dopo il pensionamento saranno oggetto di ricalcolo della pensione?

Ing. Giulio Semin

 
Il contributo soggettivo obbligatorio è dovuto da tutti gli iscritti a Inarcassa, inclusi quanti fruiscono di un trattamento pensionistico erogato dall’Associazione, calcolato sul reddito professionale netto prodotto nell’anno di riferimento, risultante dalla relativa dichiarazione resa ai fini Irpef. Dal 1° gennaio 2013 gli iscritti che ricevono la pensione di vecchiaia, di vecchiaia unificata, di invalidità o la pensione contributiva, devono comunque il contributo soggettivo ed integrativo minimo, nella misura del 50%. I professionisti che alla decorrenza della pensione continuano l’esercizio della professione, hanno diritto a una prestazione supplementare – reversibile ai superstiti – ogni cinque anni di iscrizione e contribuzione. Questo diritto spetta in misura frazionata in caso di cancellazione da Inarcassa prima del completamento del quinquennio di iscrizione e contribuzione. La prestazione decorre dal 1° giorno del mese successivo alla maturazione del diritto o dal primo giorno del mese successivo alla cancellazione da Inarcassa. La quantificazione della pensione avviene secondo il sistema di calcolo contributivo in base al montante riferito ai contributi soggettivi versati fino al tetto pensionabile, nella misura del 95%, al montante riferito ai contributi soggettivi facoltativi versati, nella misura del 100%, al coefficiente di trasformazione legato all’anno di nascita e all’età alla data di maturazione del diritto.
 
Pensione unificata posticipata in caso di morosità
Sono un architetto libero professionista di 72 anni. A causa della crisi economica, ho accumulato 2.000 euro di morosità. Vorrei capire se posso accedere alla pensione di vecchiaia unificata posticipata.

Arch. Luca Parinisi

 
Gli iscritti che abbiano raggiunto i 70 anni e tre mesi di età, possono richiedere la pensione di vecchiaia unificata posticipata ai sensi dell’art. 20 del Regolamento Generale di Previdenza. In base alla norma transitoria di cui all’art.32, gli iscritti che abbiano maturato almeno 20 anni di iscrizione e contribuzione al 31 dicembre 2012, si applica il calcolo pro rata al raggiungimento di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni.
Nel suo caso, avendo presentato la domanda il 18 novembre 2019, la relativa decorrenza sarebbe attestata al 1° dicembre 2019 (primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di pensione) per un importo da corrispondere in 13 mensilità. Si precisa che il diritto alla prestazione è subordinato alla piena regolarità contributiva e potrà quindi essere esercitato solo dopo la regolarizzazione della sua posizione previdenziale per la cui definizione potrà rivolgersi al legale di fiducia di Inarcassa.
 
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Indennità di paternità, quando la domanda è respinta
Più di un anno fa ho inoltrato a Inarcassa una domanda di indennità di paternità. L’ultima comunicazione è avvenuta nel mese di gennaio 2019. In questa circostanza l’Ente ha ricevuto l’autocertificazione attraverso la quale comunico che la mia compagna non riceve alcun tipo d’indennità di maternità da altri enti. Perché non ho ricevuto altre comunicazioni? Devo presentare ulteriore documentazione?

Ing. Camillo Defrà

 
Ai sensi dell’art 34 bis comma 2, “ai padri iscritti a Inarcassa spetta l’indennità di cui all’art. 70 comma 3 ter del D.Lgs. 151/2001 anche nel caso in cui la madre non sia una libera professionista o una lavoratrice, per la nascita del figlio o per l’ingresso nel nucleo familiare del minore adottato o affidato, per il periodo in cui la madre non ne abbia diritto”. Pertanto, ai fini del riconoscimento della indennità di paternità al padre, rileva solo l’assenza del diritto alla prestazione da parte della madre, e non il mancato esercizio della domanda di indennità di maternità. Dall’autodichiarazione che ci ha trasmesso emerge che la madre del bambino, nato a giugno 2018, era già iscritta all’Inps dal 13 febbraio 2018. Di conseguenza, Inarcassa potrà riconoscerle l’indennità di paternità qualora l’Inps, in riscontro alle nostre richieste inoltrate a marzo 2019 dichiarasse che la madre del bambino non aveva i requisiti per il riconoscimento della indennità di maternità, o se i requisiti sussistevano solo parzialmente. Di conseguenza, al momento la sua domanda non può essere accolta ma potremo riattivare l’istruttoria nel momento in cui dovessimo ricevere la documentazione richiesta all’Inps. 

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