La pensione in cumulo

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Ai Ministeri il vaglio delle nuove regole Santoro, “modifiche tempestive e sostenibili”

Inarcassa ha trasmesso ai Ministeri vigilanti il documento relativo al cumulo gratuito approvato con un’amplissima condivisione dal Comitato Nazionale dei Delegati nella riunione del 13 ottobre. Si tratta delle proposte di modifica al Regolamento Generale di Previdenza che recepiscono nell'ordinamento dell’Ente la pensione in cumulo come nuova tipologia di prestazione previdenziale, a seguito della Circolare INPS del 12 ottobre scorso.

“Siamo la prima Cassa ad aver deliberato il pacchetto di norme applicative sul cumulo che rende finalmente operativo per le nostre categorie lo strumento consentito dalla Legge di stabilità 2016”, ha dichiarato il Presidente Giuseppe Santoro. “Era importante per Inarcassa essere tempestivi, per rispondere quanto prima alle giuste aspettative di coloro che da tempo attendono l’applicazione di questa norma. La pubblicazione della circolare INPS – conclude – ha finalmente consentito di definire requisiti e metodo di calcolo allineati con le previsioni di legge e con la sostenibilità dell’Ente.”

È, infatti, con la legge di stabilità 232/2016 che il pensionamento in cumulo, prima riservato agli iscritti all’INPS nelle sue diverse forme, dal 1° gennaio 2017 è stato esteso anche ai liberi professionisti. Estensione avvenuta però con l’introduzione di un emendamento che, per la sua natura, non è riuscito a coordinare e integrare tutte le problematiche che possono nascere dal considerare istituti previdenziali tanto peculiari quali quelli dei liberi professionisti.

Questo ha comportato in primis un ritardo nei tempi, oltre la necessità di emanare due circolari esplicative dell’INPS (n. 60/2017 e 140/2017, la prima inefficace per i periodi presso le Casse professionali, la seconda invece specifica per i casi prima esclusi). Ma anche l’ultima circolare non riesce, e soprattutto non può, regolare tutti gli aspetti che coinvolgono il nostro Regolamento Generale di Previdenza. Per questo, in tempi ridottissimi, il Comitato Nazionale di Delegati, un solo giorno dopo l’uscita della circolare n.140, ha approvato le modifiche regolamentari che coordinano la pensione in cumulo per Inarcassa.

L’opportunità del cumulo gratuito si aggiungerà, dunque, alla ricongiunzione e alla totalizzazione per accorpare contribuzioni frutto di carriere discontinue, accreditate in più Enti di Previdenza obbligatoria, non appena le modifiche, ora al vaglio dei Ministeri vigilanti, riceveranno il via libera. Ma, benché sia formalmente possibile inoltrare domanda dall’inizio del 2017, questa tipologia di pensioni potrà essere erogata solo quando sarà sottoscritta la convenzione con INPS per coordinare i flussi dei dati e dei pagamenti. Convenzione che Inarcassa ha già sollecitato, dichiarandosi pronta alla firma.

In coerenza con la circolare Inps, la nuova disposizione regolamentare ha l’intento di fugare i dubbi interpretativi della legge, chiarendo l’impatto finanziario e attuariale derivante dall’applicazione del nuovo istituto, nel rispetto del principio di parità di trattamento previdenziale tra gli iscritti e della sostenibilità finanziaria a 50 anni.

Infatti, in base alle valutazioni attuariali, effettuate con riferimento all’ultimo bilancio tecnico 2014 come previsto dal DI 29/11/2007, le maggiori uscite previdenziali sono stimate in un aumento della riserva matematica di 5 milioni di euro, dovute principalmente alla platea dei potenziali beneficiari ‘ex attivi’, cioè iscritti presso altri enti di previdenza con periodi di contribuzione a Inarcassa, pari a circa 58 mila persone.

Le modifiche al Regolamento Generale di Previdenza armonizzano la disciplina della nuova forma pensionistica con quella degli istituti presenti nello stesso regolamento e definiscono quegli aspetti del cumulo che la legge riserva all’autonomia dei singoli enti. Le più rilevanti fra queste riguardano i requisiti per la maturazione del diritto (età anagrafica ed età contributiva specifiche del settore) e la scelta dei criteri di calcolo della quota di propria competenza. Ma vediamo più da vicino di cosa si tratta.

 

Come funziona

L’istituto del cumulo opera in analogia con quello della pensione in totalizzazione, trattandosi di una modalità di accesso al pensionamento dove ogni ente coinvolto calcola la sua quota di competenza, che l’INPS poi raccoglie ed eroga mensilmente in un unico importo. Le differenze sono in relazione ai requisiti di accesso e ai metodi di calcolo degli importi di pensione.

Questi due istituti si differenziano a loro volta dall’istituto della ricongiunzione, che invece entra in gioco quando, ancora in attività, si riportano tutti i contributi versati negli altri Enti previdenziali presso quello di ultima iscrizione. Al pensionamento si potrà quindi accedere a un unico trattamento.

Le tipologie di pensione a cui si può accedere con il cumulo sono: pensione di vecchiaia ordinaria in cumulo, pensione anticipata in cumulo, pensione di inabilità in cumulo e pensione indiretta ai superstiti in cumulo (notare che si riporta sempre “in cumulo” per evitare di confonderle con forme analoghe). La pensione in cumulo deve riguardare tutti i periodi contributivi non coincidenti accreditati in più gestioni ed è preclusa a coloro che siano già titolari di pensione in una qualsiasi delle gestioni interessate.

 

Requisiti di accesso

In tutti i casi per la valutazione dei requisiti valgono i periodi contributivi non sovrapposti. Per la pensione di vecchiaia in cumulo i requisiti anagrafici e di anzianità richiesti sono quelli più elevati tra quelli previsti dalle gestioni interessate. Nel caso di Inarcassa i requisiti sono identificati negli stessi parametri di età e di anzianità contributiva minimi previsti per la pensione di vecchiaia ordinaria riportati nella tabella I del RGP 2012, nel 2017 pari a 66 anni di età e 32 anni di anzianità.

Nel caso in cui i requisiti delle Casse professionali siano più penalizzanti di quelli previsti per la gestione pubblica – si legge nella Circolare dell’Inps n. 140 –, essa provvederà a erogare un anticipo per la quota di sua competenza, fino al raggiungimento di quelli di norma.

Nella pensione anticipata valgono i requisiti di anzianità contributiva del sistema pubblico (nel 2017, 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne) indipendentemente dall’età anagrafica, oltre a eventuali altri requisiti previsti nella gestione di ultima iscrizione.

Per la pensione di inabilità e per quella indiretta valgono i requisiti dell’ente di ultima iscrizione, per i quali per Inarcassa si rimanda alle pagine dedicate sul sito (inabilità e indiretta).

 

Sistema di calcolo

Ogni gestione determina il trattamento pro quota di sua competenza in relazione ai relativi periodi di iscrizione maturati secondo le regole di calcolo previste in ciascun ordinamento.

A coloro che avranno maturato i requisiti di cui al precedente paragrafo, Inarcassa applicherà le proprie regole di calcolo pro-rata. Per chi invece non li soddisfa utilizzerà il solo sistema contributivo, nel rispetto dei principi e dei criteri che hanno ispirato la Riforma previdenziale del 2012.

Infine, la Circolare n. 140 INPS chiarisce che, per i lavoratori assunti prima del 1996, nella definizione dei termini del sistema di calcolo misto non valgono le anzianità maturate presso le Casse professionali.

 

Norme transitorie

Per coloro che hanno presentato domanda di ricongiunzione ai sensi della legge 29/1979 è possibile recedere dalla richiesta entro il 31 dicembre 2017. Tuttavia, è necessario chiarire che le domande presentate presso Inarcassa non rientrano tra quelle di cui sopra facendo riferimento ad altra disposizione di legge. Si può invece rinunciare alle domande di pensione in totalizzazione, anche in Inarcassa, qualora presentate prima del 1° gennaio 2017 e finché non sia liquidato il relativo trattamento.

 

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