La Legge di bilancio 2019 Le novità previdenziali gli interventi per le Casse e la libera professione

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La Legge di bilancio per il 2019 è stata approvata dal Parlamento lo scorso 30 dicembre 2018 (Legge 145/2018, G.U. n. 302 del 31/12/2018). È la prima della nuova legislatura e interviene anche in campo previdenziale e assistenziale sui temi della flessibilità in uscita e del sostegno alle fasce più deboli della popolazione. I principali interventi, che interessano il campo previdenziale e assistenziale, presenti nella Legge di bilancio sono la cosiddetta “quota 100” e il “reddito di cittadinanza”. Altre misure della Legge di bilancio riguardano invece, in modo diretto o indiretto, sia le Casse di previdenza sia la libera professione.

 

GLI INTERVENTI SULLA PREVIDENZA

Il principale intervento previdenziale è l’introduzione di “quota 100”, accompagnata da altre misure per favorire la flessibilità in uscita, quali la proroga al 2019 dell’APE sociale e dell’Opzione donna, e la riduzione dei requisiti per l’accesso alla pensione anticipata. Altri interventi riguardano le cosiddette pensioni d’oro e il meccanismo di indicizzazione all’inflazione. Queste misure interessano solamente le gestioni pensionistiche pubbliche.

 

“Pensione quota 100” Un ulteriore canale per anticipare la pensione senza riduzioni della quota retributiva della pensione. Negli anni più recenti, si è aperto un ampio confronto sulla flessibilità in uscita: il dibattito è stato alimentato dai negativi effetti della crisi economica sul mercato del lavoro, in un contesto, post Riforma Fornero, caratterizzato da requisiti più stringenti di accesso al pensionamento. Le risposte istituzionali sono state inizialmente parziali e limitate a particolari categorie di lavoratori: le salvaguardie per i cosiddetti esodati, requisiti più favorevoli per lavori usuranti e precoci, e l’Opzione donna. Una risposta strutturale è arrivata con la Legge di bilancio 2017, che ha previsto meccanismi di flessibilità in uscita in un’ottica di ricambio. È stato infatti introdotto l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (Ape) sotto tre forme: volontario, sociale (in caso di particolari situazioni di bisogno) e aziendale (in caso di ristrutturazioni dell’impresa). Il legislatore, con la Legge di bilancio per il 2019, ha infine introdotto la cosiddetta “Pensione quota 100”, che ha ampliato i canali di accesso al pensionamento. La “quota 100” è data dalla somma di età anagrafica e anzianità contributiva. Per contenere la platea dei beneficiari e dunque i costi, il Decreto attuativo prevede alcune limitazioni, tra cui l’età minima di 62 anni e un’anzianità contributiva minima di 38 anni. Inoltre, vi è il divieto di cumulo con i redditi da lavoro, mentre sono state introdotte “finestre” d’uscita per posticipare la decorrenza della pensione rispetto alla maturazione del diritto. Di fronte a un più lungo periodo atteso di erogazione della pensione rispetto all’età pensionabile ordinaria, come osserva anche Banca d’Italia, non è – però – stata introdotta alcuna riduzione della quota retributiva, in un’ottica di sostenibilità finanziaria e di equità intergenerazionale. L’uscita con “Quota 100” determinerà, rispetto all’ordinaria pensione di vecchiaia, una riduzione della componente contributiva della pensione, a seguito della “correzione attuariale” operata dai coefficienti di trasformazione e per il mancato versamento dei contributi per gli anni di anticipo. Tuttavia, considerato che la quota retributiva non è soggetta ad alcuna “correzione” e che la pensione verrà erogata per più anni, la ricchezza pensionistica (somma delle rate di pensione future), sarà maggiore, in molti casi, rispetto alla pensione di vecchiaia. Così, il più elevato onere pensionistico graverà sulle generazioni future. I principali beneficiari di “quota 100”, in base ad un’analisi effettuata dall’Inps, sono individui delle classi 1957, 1958 e 1959 con “posizioni lavorative forti”, caratterizzate cioè da carriere lunghe e continuative. La maggior parte dei beneficiari è rappresentata da lavoratori privati (dipendenti e autonomi) di sesso maschile residenti al nord. L’importo medio stimato della pensione è relativamente elevato: 30.000 euro annui.

 

Pensione anticipata Le modifiche riguardano l’eliminazione dell’aggancio all’evoluzione della speranza di vita media e la proroga di “Opzione donna” e “APE sociale”. La pensione anticipata è stata introdotta dalla Riforma Fornero (D.L. 201/2011). Con la sua introduzione viene abolito il sistema delle quote e resta solo il canale di uscita con l’anzianità contributiva. Il requisito è stato aumentato (nel 2012 a 42 anni e 1 mese per gli uomini e a 41 anni e 1 mese per le donne) ed è stato “agganciato”, con cadenza triennale, all’evoluzione della speranza di vita media della popolazione italiana.

 

Pensioni liquidate con "quota ": stima per il 2019

a. per genere                                               b. per categoria                                              c. per area geografica

Fonte: Inps
 

In seguito agli adeguamenti alla speranza di vita, intervenuti nel 2013 e nel 2016, l’anzianità richiesta nel 2018 è arrivata a quasi 43 anni per gli uomini e 42 anni per le donne. La Legge di bilancio per il 2019 ha confermato i requisiti di accesso previsti nel 2018, eliminando l’ulteriore aumento di 5 mesi previsto per il 2019.

 

“Pensioni d’oro” Tra le varie ipotesi allo studio, la scelta è ricaduta su un contributo di solidarietà applicato per pochi anni alle pensioni superiori a 100 mila euro annui lordi. L’attuale governo ha introdotto un contributo di solidarietà della durata di cinque anni (2019-2023) rivolto a coloro che percepiscono una cosiddetta “pensione d’oro”. I risparmi confluiranno in un fondo istituito presso l’Inps e saranno utilizzati nell’ambito del sistema previdenziale e assistenziale, in coerenza con il principio di equità inter-generazionale che ha ispirato la misura. Il contributo riguarda le pensioni superiori a 100 mila euro lordi annui, erogate dalle gestioni pubbliche, con esclusione delle pensioni interamente contributive, di invalidità e ai superstiti. La percentuale di riduzione è variabile e crescente con l’importo di pensione.

 

 

Queste percentuali di riduzione non sono applicate  all’intera pensione ma per scaglioni, ossia sulla parte eccedente di ogni fascia di importo. Per una pensione di 150.000 euro annui, è dovuto un contributo di 9.500 euro (15% di 30.000 euro + 25% di 20.000 euro).

 
 

Indicizzazione delle pensioni La misura prevede la rimodulazione delle fasce di importo della pensione e delle aliquote di rivalutazione. Nel sistema pensionistico italiano, le pensioni sono rivalutate al costo della vita con cadenza annuale, in base all’indice FOI (indice prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati), con effetto dal 1° gennaio di ogni anno. L’adeguamento non può essere negativo; se l’inflazione assume valori negativi (come nel 2015-2016), la rivalutazione dovrà essere pari a zero senza recupero (Legge di stabilità 2016).

 

 

Nel sistema pubblico (Inps), l’indicizzazione non è “piena”, ma viene riconosciuta in misura intera o parziale in base all’importo della pensione stessa. Nel lungo processo di riforma del sistema previdenziale italiano, il meccanismo di indicizzazione delle pensioni è stato oggetto di ripetuti interventi, cui i vari Governi hanno fatto ricorso anche per “far cassa”. Dal 2014 fino al 2018 sono state introdotte cinque fasce di importo. Nel 2019 si sarebbe dovuti tornare al meccanismo delle tre fasce in vigore fino al 2011. La Legge di bilancio per il 2019 ha invece rimodulato di nuovo scaglioni e aliquote in misura più restrittiva per i prossimi tre anni (2019-2021): la penalizzazione riguarda le pensioni superiori a quattro volte il trattamento minimo Inps, cioè sopra 26.677 euro. Le percentuali di riduzione dell’inflazione si applicano all’intero importo di pensione e non per scaglioni; per una pensione di 40.000 euro, ad esempio, l’indicizzazione del 2019, in base a un tasso di inflazione dell’1,1%, sarà dello 0,57% (ossia il 52% dell’1,1%). Il nuovo meccanismo di indicizzazione introdotto dalla Legge di bilancio 2019, a confronto con quello già previsto, lascia inalterata la situazione per le pensioni fino a 20.000 euro, mentre per importi superiori determina una “perdita”. Quest’anno, per esempio, la minore rivalutazione è di 100 euro per una pensione di 40.000 euro e di 300 euro per una pensione di 80.000 euro.

 

Reddito di cittadinanza Da misura di lotta alla povertà a stimolo dell’occupazione. In campo assistenziale, è stato introdotto il Reddito di cittadinanza per il contrasto alla povertà e, nelle intenzioni del governo, come misura di politica attiva per il reinserimento nel mercato del lavoro. L’indennità, riconosciuta in presenza di un Isee inferiore a 9.360 euro e subordinatamente ad altre condizioni economico-patrimoniali, può arrivare ad un massimo di 780 euro mensili. Il Reddito di cittadinanza assume la denominazione di Pensione di cittadinanza, quando viene corrisposto a soggetti di almeno 67 anni di età. In base alle simulazioni effettuate dall’Istat, il Reddito di cittadinanza potrebbe interessare quasi un milione e mezzo di famiglie, di cui oltre la metà (58%) residenti al sud.

 

Nuova Indicizzazione: effetti sugli importi di pensione per il 2019 (valori in €)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE MISURE PER LE CASSE DI PREVIDENZA

 

Investimenti qualificati Aumenta la quota di investimenti fiscalmente agevolati, ma in via generale la tassazione delle rendite finanziarie delle Casse resta elevata (al 26%). Viene aumentata dal 5% al 10% la quota di risorse che le Casse possono destinare a “investimenti qualificati” per usufruire dell’esenzione sui relativi proventi finanziari. Si tratta in particolare della percentuale “dell’attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente” che gli enti di previdenza obbligatoria di cui al d.lgs. 509/1994 e al d.lgs. 103/1996 possono destinare agli investimenti qualificati (di cui al comma 89, art. 1, Legge di bilancio 2017) nonché ai piani di risparmio a lungo termine (di cui al comma 100 dello stesso art. 1).

 

Definizione agevolata È prevista espressamente anche per crediti contributivi delle Casse di previdenza. La misura non interessa Inarcassa in quanto, come evidenziato più oltre, non ha crediti in riscossione affidati all’Agente di riscossione con ruoli emessi dal 2000 al 2017. La misura introduce una definizione agevolata dei debiti delle persone fisiche che si trovano in “grave e comprovata situazione di difficoltà economica”, affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2017 e derivanti da omesso versamento di:

 

– imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di accertamento a fini Irpef e IVA; – “contributi dovuti dagli iscritti alle Casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento”. Il versamento della somma ha rilevanza “ai fini assicurativi secondo le norme che regolano la gestione previdenziale interessata”.

 

La situazione di difficoltà economica è individuata da un valore Isee non superiore a 20.000 euro. I debiti vengono estinti pagando solamente le somme iscritte nel ruolo a titolo di capitale e interessi legali, dovuti quest’ultimi in misura agevolata e differenziata secondo la condizione economica, e le somme dovute a titolo di remunerazione del servizio (aggi di riscossione e rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella). Non sono dovute le sanzioni amministrative (incluse nei carichi affidati in riscossione) e gli interessi di mora. La definizione agevolata è prevista anche per coloro per i quali sia stata aperta una “procedura di liquidazione”, indipendentemente dal valore Isee. In questo caso, la quota capitale e gli interessi sono dovuti solo nella misura del 10%. La misura interessa dunque le Casse che hanno carichi affidati agli agenti della riscossione; Inarcassa, come detto, non ha crediti in riscossione affidati all’Ader (Agenzia delle entrate-riscossione) con ruoli emessi dal 2000 al 2017 e pertanto non rientra nel campo di applicazione del provvedimento.

 

L’AdEPP ha espresso la sua contrarietà alla misura, diffidando l’Ader dall’accogliere le domande degli iscritti alle Casse. Ha inviato anche una lettera al Ministero del Lavoro e al Ministero dell’Economia per chiedere un riesame del provvedimento, nel rispetto dell’autonomia delle Casse e per i rilevanti profili di incostituzionalità della norma. Per l’AdEPP, la misura produrrebbe forti disparità di trattamento tra i singoli iscritti a ciascuna Cassa e tra iscritti alle varie Casse, oltre a effetti negativi sulla sostenibilità finanziaria delle Casse e sulle pensioni degli associati.

 

LE MISURE PER LA LIBERA PROFESSIONE

La Legge di bilancio prevede alcune misure che riguardano la libera professione in modo diretto (estensione dell’agevolazione “resto al sud”, regime forfettario, imposta sostitutiva), ma anche in modo indiretto. Si tratta di misure per la generalità dei lavoratori autonomi e imprese (utili reinvestiti, iper ammortamento, tempi di pagamento degli enti locali) e di interventi che possono avere un effetto sul mercato di riferimento della professione, soprattutto quella degli ingegneri e degli architetti (struttura per la progettazione di opere pubbliche, proroga detrazioni per ristrutturazioni ed efficienza energetica).

 

Resto al sud L’estensione ai liberi professioni colma un gap rispetto ad altre categorie professionali. La misura introdotta dal D.L. 91/2017 è stata estesa ai liberi professionisti e la platea è stata ampliata agli under 45. L’agevolazione consiste nella copertura dei costi di avvio di nuove iniziative imprenditoriali, con una doppia forma di finanziamento: una quota è erogata a fondo perduto e l’altra tramite un prestito bancario a tasso zero.

 

 

Per aver diritto all’agevolazione è previsto l’obbligo di assumere la forma giuridica di impresa individuale o di società, incluse le cooperative, “ad eccezione delle attività libero-professionali, per le quali è richiesto esclusivamente che i soggetti che presentino le istanze di accesso non risultino, nei 12 mesi precedenti, titolari di partita Iva per l’esercizio di un’attività analoga a quella proposta”.

 

Regime “forfettario” L’estensione dell’aliquota proporzionale del 15% ai fatturati fino a 65.000 euro aumenta le convenienze fiscali e il risparmio di imposta. Il regime agevolato, che prevede attualmente un’aliquota proporzionale del 15% (sostitutiva di Irpef e Irap) applicata ad una base imponibile forfettaria, interessa ora chi ha conseguito ricavi/compensi fino a € 65.000. Restano invariati i coefficienti di redditività differenziati per attività economica, da applicare all’ammontare dei ricavi per determinare il reddito imponibile soggetto all’imposta del 15%, che per i professionisti è pari al 78%. La soglia dei 65.000 euro costituisce l’unico requisito di accesso: vengono eliminati i limiti relativi al costo dei beni strumentali (20.000 euro) e delle prestazioni di lavoro (5.000 euro). Sono esclusi dal regime coloro i quali partecipano contemporaneamente a società (di persone, familiari, a responsabilità limitata, associazioni in partecipazione), coloro la cui attività sia esercitata in prevalenza nei confronti di datori di lavoro con cui sono in corso o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.

 

Imposta sostitutiva del 20% L’introduzione di una flat tax con aliquota al 20%, per ricavi da 65.000 e 100.000 €, amplia le scelte a disposizione del professionista nei confronti del fisco. A decorrere dal 2020, le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni con ricavi compresi tra 65.001 e 100.000 euro possono optare per un’imposta sostitutiva del 20%. In analogia al “regime forfettario”, sono esclusi i soggetti che partecipano contemporaneamente a società e coloro la cui attività è esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso o erano intercorsi rapporti di lavoro.

 

Tassazione agevolata sugli utili reinvestiti La misura interessa i professionisti che esercitano l’attività in forma societaria. Dal 2019 è prevista una riduzione dell’Ires di 9 punti, ossia dal 24% al 15%, applicata alla parte di utili reinvestiti in beni strumentali o destinati a nuove assunzioni con contratto a tempo sia indeterminato sia determinato. Il regime si applica anche agli imprenditori individuali, alle società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità ordinaria, e, più in generale, ai soggetti Irpef in regime d’impresa. L’agevolazione, in questo caso, consiste nella riduzione, a partire da quella più elevata, delle aliquote Irpef e nella misura del 9%.

 

Iper ammortamento Per incentivare gli investimenti, anche per il 2019 vengono prorogate alcune agevolazioni fiscali. Sono prorogate le agevolazioni fiscali a favore degli investimenti privati. In particolare, il cosiddetto iper ammortamento è prorogato anche agli investimenti effettuati entro il 2019 (ovvero fino al 2020 a condizione che entro il 2019 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione). In luogo della maggiorazione del 150% del costo di acquisizione degli investimenti, sono previste però percentuali di maggiorazione decrescenti: 170% per investimenti fino a 2,5 milioni; 100% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni; 50% per quelli tra 10 e 20 milioni. È prorogata anche la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione per gli investimenti in beni immateriali effettuati nel medesimo periodo.

 

Detrazioni per efficienza energetica Proroga al 2019. Sono prorogate al 2019 le detrazioni delle spese sostenute per interventi di efficienza energetica e ristrutturazione edilizia, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, e interventi di sistemazione a verde di aree scoperte.

 

Struttura per progettazione di beni ed edifici pubblici La misura, così come disegnata, ha effetti negativi sul mercato di riferimento degli ingegneri e architetti liberi professionisti. In tema di investimenti, viene infatti istituita una “Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici” che “su richiesta delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali interessati, svolge le proprie funzioni, nei termini indicati dal Decreto del presidente del Consiglio, per favorire lo sviluppo e l’efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici”.

 

 

Per valutare la portata della misura sul mercato di riferimento degli Ingegneri e Architetti si dovrà attendere il Decreto attuativo previsto dalla Legge di bilancio. La sua impostazione fortemente dirigista è stata comunque criticata da Inarcassa e da tutti gli operatori e addetti ai lavori: un organismo centralizzato sottrarrebbe al mercato quote rilevanti di attività economica; non garantirebbe una chiara distinzione tra controllori (PA) e controllati (liberi professionisti), con il rischio di aumentare le inefficienze e generare conflitti di interesse. Bisognerebbe invece agire sulla chiarezza dei ruoli e sulla complementarietà tra pubblico e privato, senza penalizzare la libera professione. Viene anche creata una struttura di missione, InvestItalia, alle dirette dipendenze del presidente del Consiglio dei ministri, con il compito di valutare programmi di investimento infrastrutturali, verificare gli stati di avanzamento ed elaborare studi di fattibilità economico-giuridico di progetti di investimento.

 

Tempi di pagamento degli Enti territoriali Per favorire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali da parte degli enti territoriali viene ampliata la loro possibilità di ottenere anticipazioni di cassa.

 
Il quadro macroeconomico e i numeri della manovra
 
La manovra di bilancio si inserisce in un quadro economico in netto rallentamento a livello europeo. Per il 2019 si ipotizza una crescita dell’1% dell’economia italiana, a fronte di stime di Banca d’Italia e Fondo monetario più prudenti (+0,6%), mentre la Commissione europea ha, più di recente, abbassato la crescita allo 0,2%. Gli interventi inclusi nella “manovra” determinano un peggioramento dei saldi di finanza pubblica; le misure “espansive” non hanno infatti piena “copertura”, con l’effetto di aumentare l’indebitamento netto programmatico.
 
I numeri della “manovra”

a) effetti sull’indebitamento netto P.A. (miliardi di €) Impegni: composizione (miliardi €)

Fonte: Dossier Senato (dicembre 2018)
 
Per evitare l’apertura di una procedura di infrazione da parte della Ue, il governo ha rivisto la stima dell’indebitamento netto per il 2019 al 2% del Pil, a fronte del 2,4% previsto inizialmente. Se la dinamica del Pil fosse più contenuta, ad esempio pari allo 0,2% previsto dalla Commissione europea, l’indebitamento peggiorerebbe di circa mezzo punto. Tra gli interventi, il ruolo delle spese correnti è prevalente, soprattutto dal 2020. Al loro interno, la quota più consistente (oltre il 50%) si riferisce a Quota 100 e Reddito di cittadinanza. Le spese in conto capitale per investimenti pubblici sono più contenute. Dal lato delle entrate, gli impegni riguardano in prevalenza la “sterilizzazione” della clausola di salvaguardia dell’Iva per il 2019 e la prima fase della flat tax riconducibile all’estensione del regime forfettario per le partite Iva. Resta molta incertezza sulla politica di bilancio. Rimane in sospeso la questione relativa alle clausole di salvaguardia: la loro “disattivazione” determinerebbe un aumento del deficit di 1,2-1,5% punti di Pil e necessiterebbe di misure compensative. La politica di bilancio, anche per assicurare sostegno all’attività economica, dovrà infatti continuare nel percorso di riequilibrio dei conti e di riduzione del rapporto debito/Pil. Negli anni più recenti, la spesa per pensioni in rapporto al Pil ha risentito in modo significativo dei bassi livelli di crescita sperimentati durante la crisi economica. Nell’ultimo decennio si possono individuare tre fasi: nel triennio 2008-2010, la spesa ha registrato una crescita consistente a causa sostanzialmente della fase acuta della crisi economica, passando dal 13,4% nel 2005 al 14,8% nel 2010; nel quadriennio 2012-2015 cresce ancora in seguito all’ulteriore fase di recessione, portandosi al 15,7% nel 2015. Successivamente, a seguito di un andamento di crescita più favorevole, risulta in graduale riduzione anche se su livelli più elevati rispetto a quelli pre-crisi.
 
Italia: spesa per pensioni in % del PILa. dati storici, 2005-2018    

b. previsioni, 2020-2070
Fonte: MEF (2018)
 
In prospettiva, la spesa per le pensioni, in base allo scenario nazionale definito dal Mef, dovrebbe raggiungere il 16,1% del Pil intorno al 2045, per scendere gradualmente al 13,1% nel 2070. Questo andamento sconta le previsioni demografiche dell’Istat, che nell’arco temporale dei prossimi 50 anni evidenziano un calo della popolazione di circa 7 milioni con una crescita media annua del Pil dell’1,2%. Il Mef ha sviluppato anche le previsioni sulla base dello scenario demografico ed economico definito in sede europea (scenario europeo EPC-WAG), che per l’Italia risulta fortemente penalizzante: sull’intero periodo di simulazione, la crescita media annua del Pil reale è infatti stimata nello 0,9%. In questo scenario, il rapporto della spesa pensionistica sul Pil dovrebbe registrare un aumento più consistente: intorno al 2045 si registrerebbe un aumento di oltre 2 punti di Pil rispetto ai valori attuali, per poi riassorbirsi, in parte, nel periodo successivo.

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