L’iscrizione a Inarcassa Quando è obbligatoria e quali sono i requisiti

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L’Associazione fornisce una copertura previdenziale e assicurativa per infortuni che non consentono più di lavorare

Tutti i lavoratori devono avere una copertura previdenziale. Si tratta, infatti, di un diritto irrinunciabile e inalienabile, espressione di valori inviolabili della persona che garantiscono anche la tutela di un interesse pubblico. È un principio basilare della nostra Costituzione (art. 38), secondo cui “tutti i lavoratori hanno diritto a che siano preveduti mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia”. Per gli ingegneri e architetti liberi professionisti questa tutela cosiddetta di “primo pilastro” è affidata a Inarcassa. Ma quali sono gli aspetti qualificanti della previdenza e come l’associato può apprezzarne i valori e la rispondenza ai propri bisogni di professionista? Possono essere utili allo scopo le iniziative di educazione previdenziale che si stanno sviluppando in Italia negli ultimi tempi. Un impegno comune degli operatori istituzionali, a partire dal sistema scolastico e universitario, potrà favorire un percorso di conoscenza dell’utilità del risparmio previdenziale, soprattutto per le nuove generazioni. La prospettiva di una maggiore consapevolezza dei rischi che incombono sul lavoratore e sulla famiglia può aiutare decisioni che, opportunamente pianificate nel tempo, puntino ad assicurare una pensione “adeguata” e dignitosa quando ciascuno di noi non avrà più la capacità di lavorare pur dovendo comunque provvedere a bisogni di vita primari. Iniziamo con una breve disamina delle caratteristiche tipiche di un fondo pensione di primo pilastro. A seguire cercheremo di illustrare come e quando il professionista è tenuto all’iscrizione a Inarcassa.
 

Obbligatorietà. L’iscrizione a Inarcassa è obbligatoria e non frutto di una libera scelta, proprio perché finalizzata a tutelare il professionista e la professione che esercita al verificarsi degli eventi protetti. Attraverso la contribuzione obbligatoria vengono finanziate le prestazioni costituzionalmente garantite. Risparmio. La contribuzione previdenziale rappresenta una vera e propria forma di risparmio con vincolo di destinazione e si differenzia nettamente dal prelievo tipico della fiscalità generale. Il  patrimonio previdenziale è infatti destinato a rientrare, prima o poi, nella disponibilità del soggetto contribuente e questo aspetto conferisce valore e tangibilità agli accantonamenti individuali disposti nel corso della vita lavorativa. Orizzonte di lungo periodo. A differenza delle altre forme di investimento disponibili sul mercato a cui ognuno di noi può liberamente accedere e che sono di norma prontamente smobilizzabili, il risparmio previdenziale offre una prospettiva di più lungo periodo. Il capitale viene liquidato sotto forma di prestazione differita (pensione) al compimento dell’“età pensionabile” per sostenere i bisogni dell’assicurato e del proprio nucleo familiare nella fase di quiescenza (copertura del rischio di invecchiamento). Copertura assicurativa. L’accantonamento dei contributi non si limita a una funzione di mera accumulazione finanziaria di capitali (il cui valore è espresso dal cosiddetto“montante individuale” maturato) ma esplica una funzione assicurativa, tipica di uno strumento di copertura di rischi alla persona. L’iscritto alla nostra Associazione è infatti protetto dal verificarsi di eventi fortuiti o imprevisti che possono incidere sulla capacità di continuare a svolgere la professione attraverso misure di sostegno temporanee (tutela sanitaria, inabilità temporanea, indennità di maternità e paternità) o permanenti (pensione di invalidità e inabiltà, indennità per figli disabili). Vantaggi fiscali. Tutti i contributi corrisposti nei fondi di primo pilastro (tra cui rientra Inarcassa), sia quelli a carattere obbligatorio, sia quelli versati facoltativamente a titolo di riscatto, ricongiunzione o contribuzione volontaria, godono di una condizione fiscale di vantaggio essendo interamente deducibili, senza limite di valore, dal reddito complessivo personale ai fini Irpef, determinando una riduzione dell’onere fiscale per l’assicurato e quindi in ultima istanza dell’effettivo carico contributivo.

 
I requisiti di iscrizione
 
L’iscrizione a Inarcassa è obbligatoria al verificarsi dei seguenti requisiti che devono sussistere contemporaneamente:
1. Iscrizione all’Albo professionale; 2. Possesso di partita Iva; 3. Non assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata.
 
1. L’iscrizione all’Albo professionale L’iscrizione all’Albo professionale abilita gli ingegneri e architetti in possesso di specifico diploma di laurea “triennale” o “magistrale” all’esercizio della libera professione e all’uso del titolo di studio. L’iscrizione all’Albo avviene con delibera del Consiglio dell’Ordine, a domanda dell’interessato. L’Ordine territoriale è tenuto per legge a comunicare a Inarcassa i provvedimenti di iscrizione, cancellazione o sospensione del professionista.
 
2. Il possesso di partita Iva La partita Iva viene attivata dal professionista presso l’Ufficio Iva dell’Agenzia delle Entrate. La richiesta va inoltrata entro 30 giorni dall’inizio dell’attività. L’esercizio dell’attività professionale può avvenire mediante il possesso di:

Partita Iva individuale: non assume rilievo il codice attività denunciato all’Agenzia delle Entrate. Fanno eccezione esclusivamente la partita Iva attribuita per costruzione di opere edili e per attività agricola il cui possesso può dar luogo all’iscrizione a Inarcassa soltanto se l’interessato dichiara al fisco di svolgere anche attività professionale.

Associazione di professionisti: l’Associazione deve essere costituita esclusivamente da associati tutti iscritti nei relativi albi professionali nonché avere come requisito oggettivo lo svogimento dell’attività professionale (art. 1 legge 1815/1939).

Società di professionisti: si intendono le società di persone costituite esclusivamente tra professionisti tutti iscritti negli appositi albi professionali nelle forme di cui all’art. 46 d.lgs. 50/2016 (società semplice, società in accomandita semplice, società in nome collettivo; società di cooperative a compagine omogenea) che prevedono nell’oggetto sociale lo svolgimento di attività professionale (studi di fattibilità e ricerche, consulenze, progettazione, direzione dei lavori).

Società tra professionisti: si intendono le società costituite ai sensi della art. 10 legge 183/2011. Possono assumere la forma giuridica di società di persone, di società di capitali o di cooperative. Nella compagine sociale è ammessa la presenza di soci non iscritti in un Albo professionale, ma soltanto per prestazioni tecniche (v. socio d’opera o socio amministratore) o per finalità di investimento, a condizione tuttavia che i soci professionisti mantengano la maggioranza di 2/3 nelle deliberazioni o decisioni assembleari. È previsto l’obbligo di iscrizione della società nel registro delle imprese e in una sezione speciale dell’Albo, Ordine o Collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti.

La partecipazione alla compagine sociale di una Società di ingegneria (art. 46 d.lgs. 50/2016) non integra i requisiti per l’iscrizione a Inarcassa (Tab. 1).
 
3. Assenza di altra copertura previdenziale obbligatoria L’assenza di una copertura previdenziale obbligatoria a una qualsiasi delle forme pensionistiche di primo pilastro, integra il terzo requisito di iscrizione a Inarcassa. Il professionista (architetto o ingegnere) non è infatti iscrivibile se svolge una delle seguenti attività:
 

• Attività di lavoro dipendente, pubblico o privato, per cui è prevista la copertura assicurativa presso il Fondo di Previdenza dei Lavoratori Dipendenti dell’Inps.

• Attività di lavoro autonomo non professionale che comporti l’assoggettamento ad una delle gestioni specifiche dell’Inps (Gestione Commercianti, Artigiani, Agricoltori e Coltivatori diretti, Gestione Separata).

• Attività di collaborazione parasubordinata che determina l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata Inps, qualora i compensi, retribuiti sotto forma di cedolino-paga, siano dichiarati nella sezione C del Modello Unico (redditi di lavoro dipendente e assimilati).

• Attività di costruttore edile o agricoltore i cui proventi siano qualificati come reddito d’impresa. • Attività professionale diversa da quella di ingegnere e architetto con iscrizione a una delle altre Casse di previdenza dei liberi professionisti di cui al d.lgs. n. 509/1994 o d.lgs. n. 103/1996 (ad. es. Cassa Geometri, Eppi, Epap, Enpals).

• Attività di lavoro all’estero con diritto alla copertura assicurativa ai fini pensionistici da parte dello Stato estero. La condizione di pensionato di altro ente non esclude dall’obbligo d’iscrizione a Inarcassa se risulta cessato il rapporto di lavoro a seguito di pensionamento, come confermato da un consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione.


 
Unicità e pluralità di rapporti di lavoro: individuazione dell’ente previdenziale di riferimento
 
Ai fini di una puntuale verifica degli obblighi contributivi occorre accertare preliminarmente se il professionista svolge attività concomitanti. Questa circostanza determina infatti una pluralità di adempimenti sia verso Inarcassa sia verso le altre gestione previdenziali. Analizziamo le situazioni più ricorrenti:
a) Svolgimento di attività professionale esclusiva Qualora il professionista svolga solo la libera professione, gli obblighi assicurativi e contributivi sono assolti esclusivamente verso Inarcassa, a cui è tenuto a iscriversi e a versare la contribuzione soggettiva sul reddito e il contributo integrativo sul volume di affari Iva (Tab. 2).

Ma quali sono le attività riconducibili alla libera professione? Nel corso degli anni una consolidata giurisprudenza della Cassazione ha chiarito che per attività professionale si intende non solo quella “riservata” dalla normativa ordinistica (disciplina ormai risalente al 1925 – Regio Decreto 23 ottobre, n. 2537) ma ricomprende anche quell’insieme di compiti e mansioni che presenta un “nesso” consequenziale con l’attività professionale tipica strettamente intesa, essendo un naturale corollario e completamento, nel quale il professionista mette a frutto il proprio bagaglio tecnico-formativo e culturale, tenuto conto dell’evoluzione giuridica, sociale ed economica dei contenuti dei rapporti di lavoro autonomo.

L’istituzione della Gestione Separata Inps, avvenuta con legge n. 335/1995, ha tuttavia reso più complesso il quadro normativo determinando una particolare difficoltà, per alcune figure professionali, nell’individuazione dell’ente previdenziale di riferimento. Le disposizioni attuative della legge contenute nel d.m. n. 281/1996 prevedono infatti una competenza “residuale” della Gestione Separata per quei “redditi professionali non assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria presso l’Ente previdenziale di categoria”. Al fine di chiarire i dubbi interpretativi, l’Inps ha emanato la circolare n. 72/2015, condivisa con la nostra Associazione, che riporta a fronte delle più frequenti tipologie di attività “non riservate” l’ente previdenziale di riferimento a cui va corrisposta la contribuzione obbligatoria. (Tab.3)

Per entrambe le forme assicurative vale la “regola dell’esclusività”, nel senso che per la stessa attività l’iscrizione a Inarcassa esclude l’iscrizione alla Gestione Separata Inps e viceversa.

 
b) Pluralità di attività lavorative, professionali e non professionali L’ordinamento previdenziale in Italia risulta articolato al punto che lo svolgimento di più attività lavorative concomitanti, obbliga il professionista a una pluralità di relazioni e di obblighi verso istituti diversi. Per il futuro sarebbe auspicabile uno sforzo di semplificazione del quadro normativo, in una logica di vicinanza ai bisogni individuali, che agevoli gli adempimenti e favorisca le scelte previdenziali degli assicurati in maniera chiara e trasparente. Il caso tipico è quello del lavoratore dipendente per l’intero anno che svolge contestualmente l’attività professionale e che, non potendo iscriversi all’Associazione avendo già un’altra copertura assicurativa di primo pilastro, comporta tre distinti effetti sotto il profilo contributivo e previdenziale (Tab. 4):

• la copertura assicurativa presso il Fpld dell’Inps per il rapporto di lavoro dipendente in atto (obblighi contributivi a carico del datore di lavoro); • l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata Inps a cui dovrà essere corrisposta contribuzione soggettiva del reddito professionale; • l’obbligo di corrispondere la contribuzione integrativa a Inarcassa nella misura del 4% sul volume di affari professionale.

 
Qualora invece l’attività di lavoro dipendente sia esercitata per una parte dell’anno, l’imponibile contributivo derivante dallo svolgimento dell’attività professionale dovrà essere frazionato in rapporto al periodo di iscrizione a Inarcassa e alla Gestione Separata. Ne consegue che la contribuzione sul reddito dovuta dovrà essere commisurata ai mesi di effettiva iscrizione presso i relativi enti previdenziali (Tab. 5).
 

 
Il frazionamento del reddito professionale ai fini del calcolo del contributo soggettivo può essere richiesto dall’iscritto direttamente in sede di compilazione telematica della comunicazione annuale a Inarcassa. Il professionista deve dimostrare di aver effettuato i corrispondenti versamenti alla Gestione Separata per l’anno interessato (allegato alla dichiarazione copia delle quietanze F24).
 
Motivi particolari di esonero dalla iscrizione a Inarcassa
 
Esaminiamo alcune tra le più frequenti tipologie di rapporto o di prestazioni che non richiedono l’iscrizione ad Inarcassa.
 
1. Indennità di preavviso non lavorato – Il professionista dipendente che cessa il rapporto di lavoro e percepisce l’indennità di preavviso non lavorato non può iscriversi ad Inarcassa anche se l’attività di dipendente è cessata, poiché tale indennità garantisce un copertura previdenziale obbligatoria presso l’Assicurazione Generale Obbligatoria Inps e quindi il rapporto lavorativo si esaurisce soltanto al termine del periodo di indennità, anche in assenza di un’attività effettiva.
 
2. Indennità di mobilità – L’indennità di mobilità prevede una specifica contribuzione figurativa. Si tratta di un intervento a favore di particolari categorie di lavoratori, licenziati da aziende in difficoltà, che garantisce una prestazione di sostegno al reddito sostitutiva della retribuzione e ne favorisce il reinserimento nel mondo del lavoro. Per tutto il periodo di erogazione non ricorrono le condizioni di iscrivibilità a Inarcassa, salvo che il professionista non richieda la corresponsione anticipata in unica soluzione dell’indennità stessa.
 
3. Indennità di disoccupazione – L’indennità di disoccupazione (ora Naspi – Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l’occupazione. È corrisposta dall’Inps su richiesta dell’interessato e da diritto all’accredito di contribuzione figurativa utile a pensione. Di conseguenza per i periodi relativi all’indennità di disoccupazione il professionista è escluso dall’iscrizione a Inarcassa.
 
4. Servizio civile volontario – Il professionista che abbia effettuato il servizio civile sostitutivo del militare (il cui obbligo è sospeso dal 1° gennaio 2005) non è iscrivibile a Inarcassa, poiché assoggettato al Fondo Nazionale per il Servizio Civile che costituisce una copertura previdenziale di natura obbligatoria. Dal 1° gennaio 2009 il servizio civile volontario non è più a carico del Fondo Nazionale per cui può formare oggetto di riscatto presso Inarcassa.
 
5. Docenti universitari a tempo pieno – Per i docenti universitari a tempo pieno è prevista la registrazione in un elenco speciale presso l’Albo professionale, ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. 11/7/1980, n. 382. La norma prevede l’incompatibilità del regime a tempo pieno dei professori ordinari “con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale e di consulenza esterna e con l’assunzione di qualsiasi incarico retributivo”. In particolare la norma citata stabilisce l’incompatibilità della docenza universitaria con qualsiasi attività professionale e di consulenza per i soli professori che hanno optato per il “regime a tempo pieno”. La suddetta opzione deve essere compiuta attraverso una domanda dell’interessato al rettore per almeno un biennio.
 
6. Titolari di borse di studio o assegni di ricerca – L’assegnazione della borsa di studio può avvenire per dottorato di ricerca, per corsi di perfezionamento post-universitari, frequenza di scuole di specializzazione previste dagli ordinamenti universitari e dai politecnici e per attività di ricerca post-dottorato. A decorrere dal 1° gennaio 1999 (legge n. 315/1998) i compensi per dottorato di ricerca sono assoggettati al contributo previdenziale obbligatorio presso la Gestione Separata Inps. In maniera analoga i fruitori di assegno di ricerca ai sensi dell’art. 51 della legge n. 119/1997 sono assoggettati a contribuzione obbligatoria presso la stessa Gestione Separata. Di conseguenza, i titolari di questi compensi sono esclusi dall’iscrizione a Inarcassa ovvero, se già iscritti, cancellati per il corrispondente periodo.
 
7. Ricercatori universitari – I ricercatori universitari sono dipendenti di ruolo degli istituti accademici non iscrivibili nei ruoli dell’Associazione.
8. Cariche pubbliche elettive – Il libero professionista chiamato a rivestire cariche pubbliche come parlamentare, consigliere regionale e comunale, assessore e sindaco, conserva l’iscrizione a Inarcassa, poiché queste cariche prevedono una contribuzione figurativa (non legata all’attività lavorativa).
 
La domanda di iscrizione
La domanda di iscrizione a Inarcassa deve essere presentata entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello in cui è iniziata l’attività professionale (il termine è lo stesso previsto per la presentazione della dichiarazione annuale obbligatoria).
L’iscrizione decorre dal momento in cui ha inizio l’attività professionale e precisamente dal momento in cui coesistono i tre requisiti sopra indicati. Il provvedimento viene deliberato dalla Giunta Esecutiva che si riunisce con cadenza mensile. All’associato viene inviata apposita comunicazione che contiene la decorrenza dell’iscrizione, il prospetto dei contributi da versare e le scadenze di pagamento. La domanda può essere inoltrata dall’interessato con una delle seguenti modalità:

• compilando il modello di autocertificazione disponibile sul sito Inarcassa alla sezione modulistica (ME027) da inviare via PEC; • compilando il modello di autocertificazione disponibile presso le sedi degli Ordini territoriali che il professionista può utilizzare in sede di iscrizione al proprio Albo di appartenenza. In questo caso è l’Ordine che si preoccupa di trasmettere l’istanza all’Associazione; • direttamente in sede di dichiarazione annuale obbligatoria telematica, compilando la specifica Sezione C riservata alle “Dichiarazioni relative alle variazioni intervenute nell’anno”.

 
Nella domanda il professionista dovrà autocertificare:
 

• la data di iscrizione e l’Albo di appartenenza; • il numero di partita Iva e la data di attribuzione della stessa; • di non essere assoggettato ad altra forma di previdenza obbligatoria ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro.

 
Domanda tardiva – Se la domanda di iscrizione viene presentata oltre il termine previsto (31 ottobre dell’anno successivo a quello nel quale è iniziata la libera professione) l’associato incorre in una sanzione pari al 30% dei contributi dovuti e non versati che viene comunicata unitamente al provvedimento di iscrizione.
 
L’iscrizione d’ufficio – È un provvedimento che viene adottato dall’Associazione qualora il professionista non abbia comunicato in tempo utile il possesso dei requisiti. L’iscrizione d’ufficio avviene nel rispetto del termine di prescrizone quinquennale e viene adottata con effetto dal primo anno non prescritto (ad esempio, per i provvedimenti adottati nel 2018 l’iscrizione decorre dal 1° gennaio 2012). In caso di iscrizione d’ufficio la sanzione è più gravosa e corrisponde al 40% dei contributi dovuti e non corrisposti. L’aliquota sanzionatoria sale al 60% per il quinto anno antecedente in cui si sono verificati i presupposti di iscrivibilità. In assenza di dichiarazioni rese dall’interessato i contributi vengono quantificati sulla base dei dati presenti nell’archivio dell’Anagrafe tributaria acquisiti annualmente da Inarcassa.
 
I benefici contributivi per i neoiscritti
I giovani ingegneri e architetti che si iscrivono o che si reiscrivono a Inarcassa prima di aver compiuto i trentacinque anni di età beneficiano della riduzione contributiva per cinque anni solari a partire dalla data di prima iscrizione e comunque non oltre il trentacinquesimo anno di età. La contribuzione da versare corrisponde a un terzo della quota minima e al 50% dell’aliquota ordinaria a conguaglio del contributo soggettivo (7,25% rispetto al 14,5%). Il beneficio della riduzione contributiva spetta solo ai giovani associati che dichiarano un reddito professionale Irpef inferiore o uguale ad un importo prefissato (per il 2018 pari a € 46.250,00). Se il reddito supera questo valore, si applica l’aliquota intera del 14,50% sull’intero reddito professionale dichiarato. I giovani iscritti che hanno fruito della riduzione contributiva avranno, dopo almeno 25 anni anche non consecutivi di iscrizione e contribuzione intera ad Inarcassa, il riconoscimento di una contribuzione figurativa, a carico della solidarietà categoriale, che andrà ad incrementare il montante contributivo, fino al raggiungimento della contribuzione piena per gli anni di riduzione contributiva.
 

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