Il regime forfettario: una scelta per i professionisti

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L’introduzione del regime forfettario per i professionisti risale alla Legge di stabilità per il 2015 che aveva riservato questo regime fiscale agevolato ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti. Con questo provvedimento il legislatore aveva voluto superare le criticità derivanti dalla sovrapposizione di regimi agevolativi preesistenti, destinati a soggetti con caratteristiche simili (regime fiscale di vantaggio, regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, regime contabile agevolato).
 
La Legge di bilancio 2019 ne ha ampliato l’ambito di applicazione prevedendo una soglia unica di ricavi e compensi più elevata, pari a 65.000 euro, indipendentemente dall’attività esercitata.
L’ Agenzia delle entrate ha successivamente disciplinato i casi di svolgimento di più attività precisando che, ai fini dell’applicazione del regime forfettario, il limite di 65.000 euro è riferito alla somma dei ricavi e dei compensi derivanti dalle diverse attività esercitate.
Sono state poi abrogate le limitazioni fissate in precedenza con riferimento al costo dei beni strumentali (20.000 euro) e alle spese per prestazioni di lavoro (5.000 euro). Di conseguenza, la soglia dei ricavi e compensi conseguiti nell’anno precedente pari a 65.000 euro costituisce l’unico requisito di accesso al regime in oggetto.
 
CHI NON PUÒ ACCEDERE AL REGIME AGEVOLATO
 
All’estensione dell’ambito di applicazione si è contrapposta l’introduzione, operata dalla Legge di bilancio 2019, di nuove cause ostative volte a inibire l’ingresso o la permanenza nel regime forfettario e finalizzate ad evitare l’insorgere di potenziali condotte evasive.

  • Non può avvalersi del regime forfettario chi, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipa a società di persone, ad associazioni professionali senza personalità giuridica o ad imprese familiari, indipendentemente dall’oggetto dell’attività e dall’entità della partecipazione. L’esclusione non opera nel caso in cui il contribuente provveda preventivamente a rimuovere la causa nell’anno precedente a quello di applicazione del regime1. Qualora invece il contribuente applichi il regime forfettario e la causa di esclusione intervenga in corso d’anno, se lo stesso non la rimuove entro la fine dell’anno, sarà costretto ad uscire dal regime dall’anno successivo. La partecipazione in una società semplice, tranne nei casi in cui produca redditi di lavoro autonomo o (di fatto) d’impresa, non rappresenta una causa ostativa.
  • L’applicazione del regime agevolato è preclusa a chi, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, controlla direttamente o indirettamente una società a responsabilità limitata o un’associazione in partecipazione la cui attività economica sia direttamente o indirettamente riconducibile a quella svolta dal contribuente forfettario. In altri termini, affinché operi la causa di esclusione è necessario che siano presenti contemporaneamente due diverse condizioni:

– il controllo diretto o indiretto di s.r.l. o di associazioni in partecipazioni;

– la riconducibilità, diretta o indiretta, dell’esercizio delle attività economiche svolte a quelle dei contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

 

 
In assenza di una delle condizioni, la causa di esclusione non opera e il contribuente può applicare o permanere nel regime.
Come chiarito dall’Amministrazione Finanziaria, la riconducibilità dell’attività economica della S.r.l. a quella svolta dal contribuente deve essere verificata al termine del periodo d’imposta. In ogni caso, per valutarne la correlazione, occorre avere riguardo all’attività effettivamente svolta dal contribuente e dalla S.r.l. controllata, indipendentemente dai codici ATECO dichiarati.
 

 
Inoltre, ai fini della nozione di “controllo diretto e indiretto” si rimanda all’art. 2359, primo e secondo comma del codice civile sottolineando come ai fini della nozione di “controllo” si computino anche i voti dei familiari.

  •  Non può avvalersi del regime forfettario chi abbia esercitato la propria attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ad esclusione dei soggetti che aprono la partita IVA con l’iscrizione all’ordine professionale dopo aver svolto un periodo di pratica obbligatoria.

La verifica del requisito della prevalenza va effettuata solo al termine del periodo d’imposta 2. Inoltre, il requisito della prevalenza va inteso in senso assoluto, con la conseguenza che per integrare la causa ostativa occorrerà che i ricavi conseguiti e i compensi percepiti nell’anno nei confronti dei datori di lavoro ovvero dei soggetti a esso riconducibili siano in ogni caso superiori al 50%.
 
 
 
COME SI ACCEDE

  • Chi è già in attività ed opera in regime semplificato o per cassa può passare al regime forfettario senza dover produrre specifiche comunicazioni ed emettendo la prima fattura dell’anno con le caratteristiche previste dal forfettario (descritte più avanti).
  • Chi nel 2018 era invece in regime ordinario può effettuare il passaggio al forfettario “per opzione” ma senza dover attendere il decorso del triennio previsto per l’esercizio delle opzioni in materia di IVA.
  • Chi inizia l’attività e presume di non superare la soglia di 65.000 euro eserciterà l’opzione in sede di presentazione del Modello AA9/12 “Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA”.

 
DURATA Il regime non ha limiti di durata. Ciò significa che se ne può beneficiare fino a quando vi siano le condizioni previste per la sua applicazione. L’eventuale uscita dal regime forfettario decorre sempre dall’anno successivo.
 
COME SI CALCOLA IL REDDITO IMPONIBILE Chi opta per il regime forfettario determina il reddito imponibile applicando all’ammontare dei compensi percepiti uno specifico coefficiente di redditività differenziato in base all’attività svolta. Potrà dedurre solo i contributi previdenziali versati. Ad eccezione dei contributi previdenziali non potrà dedurre nessun altro onere o spesa effettiva.
Ciò in quanto le spese sostenute nello svolgimento dell’attività sono state ricomprese nella determinazione della percentuale di redditività attribuita, in via presuntiva, all’attività effettivamente esercitata.
Per i professionisti, il coefficiente di redditività è pari al 78%.
 
L’IMPOSTA SOSTITUTIVA: ALIQUOTA E MODALITÀ DI VERSAMENTO
Il reddito imponibile, così determinato, viene tassato all’aliquota del 15% (c.d. Flat Tax). Si tratta di un’imposta “unica” che sostituisce l’IRPEF, le addizionali e l’IRAP. Per chi intraprende una nuova attività produttiva l’aliquota d’imposta, per 5 anni, è ridotta al 5%.
Sui compensi fatturati il professionista non deve applicare la ritenuta d’acconto ma deve necessariamente indicare in fattura la seguente dicitura: “Esente da ritenuta ai sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge n. 190/2014”.
Coloro che abbiano erroneamente subito delle ritenute e non abbiano più la possibilità di correggere l’errore, potranno chiederne il rimborso o, in alternativa, scomputarle in dichiarazione, a condizione che gli importi trattenuti siano stati regolarmente certificati dal sostituto d’imposta.
Gli acconti e il saldo dell’imposta sostitutiva dovuta sono versati con le modalità ed entro i termini ordinari stabiliti per il versamento degli acconti e del saldo IRPEF.
 
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI VERSATI A INARCASSA I professionisti in regime forfettario sono tenuti a comunicare a Inarcassa, ai fini previdenziali, i dati dichiarati nel quadro LM del Modello Redditi Persone Fisiche. Nello specifico deve essere indicato il reddito imponibile risultante dall’applicazione del coefficiente di redditività (78%) sui compensi/ricavi conseguiti nell’anno e riportato nei righi da LM22 a LM27, al netto delle eventuali perdite sostenute in anni precedenti.
 
SEMPLIFICAZIONI E ADEMPIMENTI DEL REGIME FORFETTARIO Chi adotta il regime forfettario ha una serie di semplificazioni ai fini IVA. In particolare:

  •  emette fatture senza applicazione dell’IVA ed è esonerato dai relativi adempimenti (registrazioni,liquidazioni periodiche, dichiarazioni IVA);
  • deve numerare progressivamente le fatture ricevute ed emesse;
  •  è escluso dall’obbligo di emissione della fattura elettronica, salvo per le operazioni effettuate nei confronti della PA;
  • non ha diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti;
  • è escluso dall’applicazione dell’Irap e degli indici sintetici di affidabilità (c.d. “ISA”);
  • assolve l’imposta di bollo di 2,00 euro sulle fatture di importo superiore a 77,47 euro. Chi, nelle more della pubblicazione della Circolare esplicativa3, non ha aderito al regime forfettario pur avendone i requisiti e, conseguentemente, ha applicato l’IVA con le modalità ordinarie, può emettere una nota di variazione per correggere i dati della fattura emessa, salvo il diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o al prestatore a titolo di rivalsa.

Analogamente a quanto previsto per l’esenzione dalla ritenuta d’acconto, le fatture emesse devono riportare una specifica annotazione che richiami il riferimento normativo per l’applicazione del regime forfettario: “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1 commi da 54 a 89 della Legge 190/2014 così come modificato dalla Legge 208/2015 e 145/2018”.
 
FLAT TAX 2020 Sempre in materia di Flat tax, la legge di Bilancio 2019 4 ha disposto che, a partire dal 1° gennaio 2020:

  • la soglia di accesso si innalzerà ulteriormente aggiungendo uno scaglione agevolato per chi abbia conseguito, nel periodo d’imposta precedente, ricavi e compensi compresi tra 65.001 euro e 100.000;
  • il reddito non verrà determinato applicando i coefficienti di redditività validi per il regime forfettario, ma sarà calcolato analiticamente e con la possibilità di dedurre spese e costi inerenti l’aliquota fiscale per questo scaglione di redditi sarà pari al 20% (sostitutivo dell’IRPEF, delle addizionali e dell’IRAP).

 



1. Circolare 9E/2019 ha precisato che: “… nel caso in cui il contribuente possieda delle quote in una società in nome collettivo, se lo stesso cede le quote possedute nella s.n.c. entro la fine dell’anno precedente potrà applicare il regime forfettario a decorrere dall’anno successivo e ciò a prescindere che il contribuente inizi una nuova attività o prosegua un’attività già svolta”.
2. In merito, la Circolare 9/E/2019 cita sul punto il seguente esempio: “un contribuente che abbia avuto un rapporto di lavoro concluso nel 2018, lo stesso può applicare il regime forfettario nel 2019, ma se alla fine del 2019 risulta che ha fatturato prevalentemente nei confronti del suo precedente datore di lavoro ovvero di soggetti direttamente o indirettamente ad esso riconducibili dovrà fuoriuscire dal regime forfettario nel 2020”.
3. Circolare 9/E/2019. 4. Art. 1 commi 17-22.

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