Scadenzario 2018

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Iscritti Inarcassa

31 marzo. termine ultimo per il pagamento posticipato della prima rata del conguaglio dell’anno 2016 con applicazione di un interesse dell’1,5% per i professionisti iscritti che si sono avvalsi di tale facoltà.
 
30 giugno. pagamento prima rata contributi minimi e di maternità.
 
31 luglio. termine ultimo per il pagamento posticipato della seconda rata del conguaglio dell’anno 2016 con applicazione di un interesse dell’1,5% per i professionisti che si sono avvalsi di tale facoltà.
 
30 settembre. pagamento seconda rata contributi minimi e di maternità.
 
31 ottobre. presentazione Dich. 2017 (art. 2 RGP 2012) solo per via telematica tramite Inarcassa on line. L'omissione o il ritardo della presentazione oltre tale termine comporta l’applicazione di una sanzione di importo fisso. Tale sanzione non si applica se l'invio della comunicazione avviene entro il 31 dicembre 2018 qualora il pagamento dei relativi contributi sia comunque effettuato entro i termini di scadenza previsti. L'omissione, il ritardo oltre il termine del 31 ottobre e l'infedeltà della comunicazione non seguita da rettifica entro il termine medesimo costituiscono, per l'Ordine professionale di appartenenza, infrazione disciplinare.
 
30 novembre. termine ultimo per il pagamento posticipato della terza e ultima rata del conguaglio dell’anno 2016 con applicazione di un interesse dell’1,5% per i professionisti che si sono avvalsi di tale facoltà.
 
31 dicembre. pagamento eventuale conguaglio contributi soggettivo e integrativo relativi all'anno 2017 (artt. 4 e 5 RGP 2012).
 

Pensionati Inarcassa

30 giugno. pagamento prima rata contributi minimi ridotti alla metà e di maternità.
 
30 settembre. pagamento seconda rata contributi minimi ridotti alla metà e di maternità.
 
31 ottobre. presentazione Dich. 2017 (art. 2 RGP 2012) solo per via telematica tramite Inarcassa on line. L'omissione o il ritardo della presentazione oltre tale termine comporta l’applicazione di una sanzione di importo fisso. Detta sanzione non si applica se l'invio della comunica- zione avviene entro il 31 dicembre 2018 qualora il pagamento dei relativi contributi sia comunque effettuato entro i termini di scadenza previsti. L'omissione, il ritardo oltre il termine del 31 ottobre e l'infedeltà della comunicazione non seguita da rettifica entro il termine medesimo costituiscono, per l'Ordine professionale di appartenenza, infrazione disciplinare.
 
31 dicembre. pagamento eventuale conguaglio contributi soggettivo e integrativo relativi all'anno 2017 (artt. 4 e 5 RGP 2012).

 

 

Attenzione

Per tutti gli iscritti, inclusi i pensionati Inarcassa, che abbiano fatto richiesta di versare i contributi minimi 2018 in sei rate bimestrali di pari importo, la scadenza di pagamento dei contributi minimi, nel corso del 2018, è fissata al 29/02 - 30/04 - 30/06 - 31/08 - 31/10 -31/12. Non iscritti a Inarcassa, Società di ingegneria, Società di professionisti e Società tra professionisti 31 agosto versamento contributo integrativo (professionisti non iscritti con Partita Iva e Società di Ingegneria) 31 ottobre presentazione Dich. 2017 (art. 2 RGP 2012) solo per via telematica tramite Inarcassa on line. L'omissione o il ritardo della presentazione oltre tale termine comporta l’applicazione di una sanzione. Detta sanzione non si applica se l'invio della comunicazione avviene entro il 31 dicembre 2018 qualora il pagamento dei relativi contributi sia comunque effettuato entro i termini di scadenza previsti. L'omissione, il ritardo oltre il termine del 31 ottobre e l'infedeltà della comunicazione non seguita da rettifica entro il termine medesimo costituiscono, per l'Ordine professionale di appartenenza, infrazione disciplinare. 
 
Le date suindicate rappresentano l’ultimo giorno utile per adempiere a quanto previsto senza incorrere in sanzioni. In caso di scadenze coincidenti con il sabato o con giorni festivi, i versamenti effettuati il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza sono considerati nei termini. Chi non avesse provveduto, alla rispettiva scadenza, ad adempiere all’obbligo può inoltrare richiesta di Ravvedimento Operoso, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Inarcassa.

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