Pensioni: cumulo gratuito anche per i liberi professionisti

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A chi conviene e come orientarsi nella scelta di pensionamento

Ricostituire la carriera per i liberi professionisti è divenuto più agevole dal 1° gennaio 2017. Sono diventati tre gli istituti normativi finalizzati a recuperare i contributi versati nel corso della vita lavorativa a gestioni previdenziali diverse al fine di ottenere una unica pensione:
 

  1. la Ricongiunzione introdotta nel 1990 (Legge n. 45), onerosa o gratuita a seconda dei casi, che da diritto a una pensione con metodo pro-rata;
  2. la Totalizzazione gratuita (D. Lgs. n. 42/2006) che da diritto a una pensione calcolata sostanzialmente con metodo contributivo;
  3. il Cumulo gratuito che dà diritto a una pensione determinata secondo le regole ordinarie previste dagli ordinamenti dei singoli enti previdenziali (retributivo/contributivo o pro-rata).

 
Come per la totalizzazione, fatta eccezione per le finestre, il cumulo gratuito deve interessare tutti i periodi contributivi non coincidenti accreditati presso le diverse gestioni assicurative e il pagamento della pensione viene effettuato dall’INPS.
La nuova norma, apprezzabile in un’ottica di equità sociale e di sostegno alla flessibilità in uscita dal mercato del lavoro, deve essere tuttavia ancora chiarita su alcuni punti fondamentali: le modalità applicative, il sistema di calcolo, gli oneri riflessi sui bilanci delle singole Casse professionali.
Le Casse professionali aderenti all’ADEPP hanno avviato un tavolo di lavoro con Ministeri e probabilmente ci vorranno alcuni mesi per definire le disposizioni attuative. Tutti gli enti dovranno inoltre stipulare con l’INPS una apposita convenzione per condividere la piattaforma informatica essenziale per l’accertamento del diritto e propedeutica al pagamento della prestazione.
 
Il cumulo gratuito - Novità dal 2017
L’istituto del cumulo era stato introdotto nel 2013 con legge n. 228/2012 ma potevano beneficiarne esclusivamente i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti alla gestione previdenziale pubblica dell’INPS (o regimi sostitutivi di essa).
La legge di Stabilità per il 2017 (n. 232, art. 1, commi da 195 a 198) ha esteso tale facoltà anche ai liberi professionisti che pertanto possono cumulare, senza alcun onere, i periodi assicurativi accreditati presso le varie gestioni al fine di ottenere un'unica pensione, in alternativa agli istituti già in vigore quali appunto la totalizzazione e la ricongiunzione.
Tre in sintesi le novità di rilievo che da quest’anno hanno potenziato l’istituto del cumulo rispetto alla prima versione del 2013:
 

  • l’estensione della prestazione pensionistica alla categoria dei liberi professionisti;
  • la possibilità di cumulare i periodi contributivi sia per accedere alla pensione di vecchiaia sia per accedere alla pensione anticipata, senza dover ricorrere alla ricongiunzione onerosa;
  • la possibilità di accedere al trattamento anche se il lavoratore abbia perfezionato i requisiti minimi presso una delle gestioni previdenziali coinvolte.

 

 
Soggetti interessati - Possono accedere al cumulo contributivo:

  • i lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti (FPLD);
  • i lavoratori autonomi (commercianti, artigiani, coltivatori diretti e mezzadri);
  • i lavoratori iscritti alla gestione separata Inps;
  • i lavoratori iscritti alle forme sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatorie (ex Inpdap, ex Enpals, Fondo Volo, elettrici, Telefonici, etc.);
  • i lavoratori iscritti alle Casse professionali private e privatizzate ex D.Lgs. 509/94 e D. Lgs. 103/96 (Inarcassa, Cassa Forense, Cassa Geometri, Periti Industriali, Dottori Commercialisti, Ragionieri, etc.).

I requisiti e i trattamenti erogati in regime di cumulo - A decorrere dal 1° gennaio 2017 il cumulo dei periodi assicurativi può essere esercitato per conseguire:

  • la pensione di vecchiaia;
  • la pensione anticipata;
  • la pensione di inabilità;
  • la pensione indiretta ai superstiti.


 
Pensione di vecchiaia - Si consegue al perfezionamento dei requisiti di età e anzianità contributiva più elevati tra quelli delle gestioni interessate al cumulo, nonché gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto (ad esempio la cessazione del rapporto di lavoro, ove richiesta).
 
Requisiti validi nel 2017 per gli iscritti a Inarcassa
Per gli iscritti a Inarcassa la pensione si consegue a 66 anni di età e 32 anni di anzianità contributiva. Tali requisiti vanno confrontati con quelli delle gestioni del sistema pubblico dell’INPS e degli altri enti interessati per stabilire l’effettiva età di accesso al pensionamento.
 
Requisiti validi nel 2017 per gli iscritti nel sistema pubblico (fondi gestiti dall’INPS)
Anzianità minima: 20 anni
Età minima
 

  • 66 anni e 7 mesi per i lavoratori dipendenti, autonomi e del pubblico impiego;
  • 66 anni e 1 mese per le lavoratrici autonome;
  • 65 anni e 7 mesi per le lavoratrici dipendenti.

Dal 2018 nel sistema pubblico i requisiti di età anagrafica saranno uniformati per tutte le categorie di lavoratori (maschi e femmine) a 66 anni e 7 mesi , salvo gli adeguamenti alla speranza di vita.
La decorrenza del trattamento è fissata al 1° giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti ovvero, su richiesta dell’interessato, dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
 

 
Pensione anticipata - La pensione anticipata si consegue al perfezionamento di una anzianità contributiva minima di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, a prescindere dall'età anagrafica.
Il trattamento decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
 
Pensione di inabilità - Per il diritto alla pensione di inabilità tramite cumulo valgono i requisiti assicurativi e contributivi previsti nella gestione dove si è iscritti al momento dell’evento inabilitante (per Inarcassa occorrono due anni di anzianità contributiva, come sommatoria dei periodi di tutti gli enti; si prescinde dall'anzianità minima quando l'inabilità è causata da infortunio).
La decorrenza del trattamento è fissata al 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
 
Pensione ai superstiti - Il diritto alla pensione ai superstiti si consegue in presenza dei requisiti assicurativi e contributivi previsti nella gestione dove si è iscritti al momento del decesso (per Inarcassa occorrono due anni di anzianità contributiva, come sommatoria dei periodi di tutti gli enti; si prescinde dall'anzianità minima quando il decesso è causato da infortunio).
La pensione indiretta spetta al coniuge, finché mantiene lo stato vedovile, e ai figli, legittimi o equiparati, minorenni o maggiorenni inabili a proficuo lavoro.
Il trattamento decorre dal 1° giorno del mese successivo al decesso.
 
Le regole di calcolo. Ma come si determina l’importo della pensione in regime di cumulo? Il trattamento è costituito dalla somma dei pro-quota, tanti quante sono le gestioni interessate. Ciascun ente determina la propria quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, applicando le regole di calcolo del proprio ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni e contribuzioni versate.
L’anzianità maturata presso le altre gestioni è fondamentale in quanto entra in gioco non solo per accertare il diritto a pensione ma anche per definire le modalità di calcolo dei singoli pro-quota. La norma appena approvata prevede infatti che “ per la determinazione del sistema di calcolo della pensione occorre avere riguardo all’anzianità contributiva complessivamente maturata nelle diverse gestioni assicurative”. Ciò comporta che la pensione verrà liquidata con il “ sistema retributivo” per quelle gestioni che in passato hanno adottato tale regime di calcolo (per Inarcassa fino al 2012), fermo restando che per i periodi successivi dovrà essere utilizzato solo il “ sistema contributivo”.
 
La domanda - La domanda di pensione in cumulo va inoltrata all'ente previdenziale presso il quale risulta iscritto o presso cui risulta accreditata l'ultima contribuzione.
La domanda dovrà contenere le indicazioni relative a tutti gli Enti presso i quali il lavoratore è stato iscritto. L'Ente previdenziale che riceve la domanda (c.d. “Ente istruttore”) avvia il procedimento contattando gli Enti presso i quali risultano accreditati i contributi previdenziali a favore dell'interessato.
Il pagamento della pensione - La pensione in regime di cumulo gratuito costituisce un unico trattamento il cui pagamento è effettuato dall'INPS (anche se la domanda è stata presentata ad altro Ente previdenziale). L’onere è a carico di ciascuna gestione pensionistica per la quota di competenza.
 

 
 
Le norme transitorie - In considerazione delle novità introdotte il legislatore ha previsto un regime transitorio per consentire, a chi fosse interessato all’istituto del cumulo, di rivedere eventuali domande di ricongiunzione o di totalizzazione i cui procedimenti non si siano ancora perfezionati.
 
Recesso e restituzione dell’onere di ricongiunzione. Per coloro che hanno accettato la proposta di ricongiunzione, l’istanza di recesso va presentata entro 12 mesi dall’entrata in vigore della norma ( termine 31 dicembre 2017) a condizione che la ricongiunzione non si sia perfezionata con il pagamento dell’intero onere. Va sottolineato che la norma limita la facoltà di recesso ai soli procedimenti disciplinati dalla legge n. 29/1979 (lavoratori dipendenti). Analoga facoltà non è prevista per le domande di ricongiunzione presentate dai liberi professionisti ai sensi della legge n. 45/1990.
Rinuncia alla domanda di totalizzazione. È possibile rinunciare alla domanda di totalizzazione presentata anteriormente al 1° gennaio 2017 finché non sia stato liquidato il relativo trattamento pensionistico.
 
La pensione in totalizzazione
La totalizzazione può essere richiesta per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia, pensione di anzianità, indiretta, ai superstiti e inabilità (incapacità lavorativa assoluta).
La pensione di vecchiaia si consegue al compimento dei 65 anni e 7 mesi di età e con almeno 20 anni complessivi di anzianità contributiva (sommando tutti i periodi non coincidenti dei diversi enti).
La pensione di anzianità si consegue al raggiungimento dei 40 anni e 7 mesi complessivi di anzianità contributiva (somma di tutti i periodi non coincidenti), indipendentemente dall’età anagrafica.
Nel valutare le diverse opzioni di pensionamento non bisogna trascurare il fatto che la decorrenza delle pensioni di vecchiaia e di anzianità in totalizzazione è posticipata rispetto alla data di maturazione dei requisiti ( c.d. finestre di differimento) di un periodo pari a 18 mesi (per la vecchiaia) e di 21 mesi (per l’anzianità).
Per le pensioni di inabilità e indiretta ai superstiti, i requisiti coincidono con quelli della gestione previdenziale di ultima iscrizione.
Come si calcola - La pensione in totalizzazione è costituita dalla somma dei pro-quota di competenza di ciascuna gestione previdenziale. Anche in questo caso, come per il cumulo, il trattamento viene erogato dall’INPS a cui le singole gestioni rimborsano la quota a proprio carico. A differenza del cumulo gratuito la quota di competenza di Inarcassa è determinata con il metodo contributivo previsto dal D. Lgs. 42/2006.
 
La pensione autonoma Inarcassa mediante la ricongiunzione
Tramite l’istituto della ricongiunzione (legge n. 45/1990) la posizione assicurativa viene accentrata presso una unica gestione previdenziale dove viene trasferita la contribuzione versata nell’arco dell’intera vita lavorativa.
A partire dal 1° gennaio 2015 la ricongiunzione dei periodi contributivi presso Inarcassa è divenuta ancora più vantaggiosa e competitiva. L’iscritto ha infatti la possibilità di scegliere, per i periodi antecedenti al 01/01/2013, tra le due seguenti opzioni:
 

  • Ricongiunzione retributiva, (onere calcolato mediante il metodo della riserva matematica) che avrà efficacia sulla quota retributiva di pensione;
  • Ricongiunzione contributiva non onerosa che avrà efficacia previdenziale sulla quota contributiva di pensione.

 
Ai fini della valutazione e della scelta tra le due opzioni gli uffici inoltrano all’interessato il prospetto di ricongiunzione che espone il costo e il rendimento pensionistico dell’operazione nella doppia versione con metodo retributivo e con metodo contributivo. Non è possibile ricongiungere i periodi della gestione separata INPS.
 
Come si calcola - La pensione liquidata da Inarcassa a seguito della ricongiunzione è calcolata con il metodo pro-rata (quota retributiva per i periodi fino al 2012 e quota contributiva fino al 2013) La pensione di vecchiaia ordinaria è integrabile al trattamento minimo se il valore ISEE del nucleo familiare è inferiore alla soglia di euro 30.450.
Accedendo alla propria area riservata di Inarcassa On Line gli iscritti possono simulare le diverse ipotesi di pensionamento (pensione di vecchiaia ordinaria, anticipata o posticipata) coerenti con la propria carriera assicurativa.
 
Una scelta adatta per ogni situazione
Le nuove opportunità offerte dalle recenti diposizioni inevitabilmente aumenteranno il bisogno di informazione da parte degli interessati all’avvicinarsi della soglia di pensionamento. Sarà pertanto cura dell’Associazione mettere a disposizione le leve informative idonee a garantire l’accesso al nuovo trattamento e orientare il professionista nella scelta che meglio si adatta al proprio profilo di carriera.
In termini generali possiamo affermare che la ricongiunzione e il cumulo gratuito sono istituti entrambi validi e appetibili da quei lavoratori che possono vantare una anzianità contributiva importante, complessivamente superiore a quella minima richiesta dalle gestioni pensionistiche interessate.
La ricongiunzione dovrebbe offrire una pensione tendenzialmente più elevata rispetto a quella liquidabile in regime di cumulo. I contributi versati vengono infatti trasferiti alla gestione accentrante con una apprezzabile rivalutazione del 4,5% annuo composto. La valutazione circa la convenienza economica o del costo/opportunità nella scelta tra l’uno e l’altro istituto non è tuttavia sempre immediatamente decifrabile, poiché sul quantum della prestazione finale incidono una molteplicità di fattori tra loro concorrenti:
 

  • l’entità dei redditi e dei contributi versati durante la carriera lavorativa;
  • la collocazione temporale dei periodi assicurativi (ad esempio, ante e post riforma Dini del 1995);
  • i tassi di capitalizzazione dei contributi applicati nei diversi fondi;
  • la scelta del metodo di calcolo (retributivo o contributivo) adottato nell’operazione di ricongiunzione, ove esercitata;
  • l’età di pensionamento dell’assicurato (a una maggiore età corrisponde una quota contributiva di pensione più elevata);
  • la possibilità o meno di integrare la pensione al trattamento minimo (possibilità esclusa in caso di ricorso al cumulo).

 
Per altro verso il cumulo gratuito può rappresentare una valida soluzione pensionistica per coloro che sono stati assicurati presso la gestione separata INPS, in quanto tali periodi non sono purtroppo ricongiungibili.
Per ultimo il percorso della totalizzazione può essere suggerito e perseguito - in via subordinata e residuale - da coloro che non hanno maturato una anzianità minima sufficiente per conseguire la pensione “autonoma” nei vari fondi, ma che comunque vantano periodi contributivi complessivamente superiori a 20 anni (compresi quelli della gestione separata INPS).
 
Qualche esempio pratico

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