Pensione: come e quando?

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Qual è il momento migliore per cominciare a pensare alla propria rendita previdenziale per non avere cattive sorprese?

Dalla mia esperienza di delegato i colleghi cominciano a porre domande e fare simulazioni quando sono abbastanza vicini all’età della pensione, diciamo dopo i 55 anni, scoprendo così una serie di possibilità che avrebbero potuto sfruttare precedentemente con migliori effetti sull’importo finale della pensione.

Esaminiamo le varie possibilità per il pensionamento, escludendo le pensioni di inabilità, invalidità, reversibilità e indirette, di anzianità (in regime transitorio perché eliminata dal 1° gennaio 2013) che riguardano casi particolari:

 

  1. Pensione di vecchiaia unificata
  2. Totalizzazione
  3. Cumulo

 

1. Pensione Di Vecchiaia Unificata

La Riforma previdenziale ha introdotto a decorrere dall’1/1/2013 il nuovo istituto della pensione di vecchiaia unificata (PVU), che sostituisce la pensione di vecchiaia e, a regime, assorbirà anche l’attuale pensione di anzianità e pensione contributiva, costituendo la principale prestazione pensionistica nell’ordinamento Inarcassa.

I requisiti per il pensionamento nel 2017 sono 66 anni di età e 32 di contribuzione, il numero di anni aumenterà progressivamente fino a 35 nel 2023.

La pensione di vecchiaia unificata è costituita da due quote:

 

  • una relativa ai periodi maturati fino al 31 dicembre 2012, calcolata con il metodo pro-rata retributivo. Per gli iscritti che presentano un reddito pensionabile inferiore al valore della pensione minima (nel 2017 pari a euro 10.876,00) è prevista l'applicazione del metodo di calcolo contributivo se più favorevole;
  • una contributiva, per le anzianità maturate a partire dal 1° gennaio 2013.

 

La quota retributiva di pensione si ottiene moltiplicando l’anzianità contributiva per la media reddituale e per i coefficienti di rendimento, decrescenti per scaglioni di reddito. Ai fini del calcolo della suddetta quota, per ciascuna annualità i redditi vengono presi in considerazione nella misura massima del tetto pensionabile riportato nella tabella corrispondente e rivalutati in base agli indici istat. La quota contributiva di pensione tiene conto dell’ammontare dei contributi accreditati sulla posizione assicurativa individuale fino al momento del pensionamento.

Nel calcolo entrano in gioco i seguenti due elementi:

 

  • il montante dei contributi soggettivi versati, entro il tetto pensionabile;
  • il coefficiente di trasformazione legato all’età alla data di maturazione del diritto a pensione.

 

Il montante individuale è formato da:

 

  • contributo soggettivo;
  • contributo facoltativo;
  • parte del contributo integrativo, retrocesso in funzione dell’anzianità retributiva maturata fino al 31/12/2012;
  • contributi figurativi riconosciuti per le agevolazioni contributive.

 

Il montante contributivo è rivalutato al 31 dicembre di ogni anno a un tasso pari alla variazione media quinquennale del Monte Redditi degli iscritti alla Cassa, con un valore minimo dell’1,5%. La pensione di vecchiaia può essere “ordinaria”, cioè percepita secondo le regole sopra esposte per età anagrafica e anzianità contributiva, oppure “anticipata” a partire dai 63 anni di età purchè sia stata raggiunta l’anzianità contributiva prevista in quell’anno. In questo caso la pensione subisce una decurtazione proporzionata all’età anagrafica all’atto del pensionamento (nel 2017: 11,189% a 63 anni – 8,113% a 64, 3,604% a 65).

Esiste poi anche la pensione posticipata, che è corrisposta ai professionisti dal settantesimo anno di età, anche in assenza del requisito contributivo minimo di anzianità contributiva. In questo caso l’importo della prestazione – anche in relazione alla quota di pensione ante Riforma – è calcolato esclusivamente secondo il metodo contributivo.

Il pensionamento non impedisce di continuare con l’esercizio della professione; in tal caso la contribuzione versata dopo il pensionamento darà origine a supplementi pensionistici ogni 5 anni e in ogni caso all’atto della cancellazione da Inarcassa.

 

2. Totalizzazione

Torino, OGR, facciata. Foto: Roberto Mancini

La totalizzazione consente all’assicurato di cumulare tutti i contributi versati presso più gestioni pensionistiche (compresi quelli versati alla Gestione separata INPS) in periodi non coincidenti, al fine di ottenere un’unica pensione.

La totalizzazione non è onerosa; i requisiti richiesti sono:

 

  1. non essere titolare di trattamento pensionistico in nessuna delle gestioni a cui è stato iscritto (la totalizzazione è stata estesa anche a coloro che hanno raggiunto i requisiti minimi per il diritto a pensione in una delle gestioni previdenziali);
  2. avere una contribuzione presso ogni gestione previdenziale, anche periodi contributivi inferiori a 3 anni (art. 24, c. 19, Dl. 201/2011, convertito in L. 214/2011) in modo da raggiungere i requisiti di età e anzianità previsti per tale forma pensionistica, determinato dalla somma dei periodi di iscrizione e contribuzione non sovrapposti che risultano in tutte le gestioni previdenziali interessate.

 

Attualmente i requisiti sono: età 65 anni e 7 mesi e anzianità contributiva di almeno 20 anni per la pensione di vecchiaia, 40 anni e 7 mesi di contribuzione, senza limiti per l’età anagrafica, per la pensione di anzianità. La pensione da totalizzazione viene corrisposta dall’INPS e prevede una finestra di 18 mesi (21 per la pensione di anzianità) dalla data di maturazione dei requisiti a quella di erogazione della pensione.

Il calcolo della pensione è con metodo contributivo, salvo che si raggiunga presso Inarcassa l’anzianità prevista per la pensione di vecchiaia unificata, nel qual caso il calcolo avviene secondo il metodo normale.

 

3. Cumulo

La legge di stabilità 2017 – a partire dal 1° gennaio 2017 – ha esteso il perimetro di applicazione del cumulo dei periodi assicurativi già introdotto a suo tempo dall'articolo 1, comma 239 della legge 228/2012 dal 1° gennaio 2013.

Il cumulo è un meccanismo che si aggiunge alla ricongiunzione e alla totalizzazione, per valorizzare la contribuzione accreditata in più istituti di previdenza obbligatoria. La nuova norma consente al libero professionista la possibilità di cumulare, senza nessun onere, i periodi assicurativi non coincidenti accreditati presso differenti gestioni (INPS, INPDAP, Casse professionali, Gestione Separata INPS), al fine di riconoscere un'unica pensione da liquidarsi secondo le regole di calcolo previste da ciascun fondo previdenziale.

Come per la totalizzazione, fatta eccezione per le finestre, il cumulo deve interessare tutti i periodi contributivi non coincidenti accreditati presso le diverse gestioni assicurative, e la liquidazione del trattamento è a carico dell’INPS. Tuttavia per la pensione in cumulo occorre soddisfare i requisiti di tutte le gestioni interessate, normalmente più elevati di quelli richiesti per la totalizzazione.

Inarcassa, nell’ultimo CND tenuto a ottobre, ha deliberato un regolamento per la pensione da cumulo che prevede il metodo contributivo, salvo che si raggiunga presso Inarcassa l’anzianità prevista per la pensione di vecchiaia unificata, nel qual caso il calcolo avviene secondo il metodo ordinario pro-rata. Questa scelta offre agli iscritti nuove opportunità, senza incidere sulla sostenibilità dell’attuale sistema pensionistico e quindi senza danno per la generazione dei giovani iscritti.

Il regolamento è ora all’esame dei Ministeri vigilanti e se ne attende l’approvazione.

 

Cosa conviene fare a un iscritto a Inarcassa che abbia anche anni precedenti di contribuzione presso altre forma pensionistiche?

Il problema, a mio parere, andrebbe affrontato subito, quando si è certi che la forma di lavoro libero professionale è quella con cui si andrà in pensione. In questo caso conviene attivare la ricongiunzione dei periodi contributivi presso Inarcassa, tenendo presente che per gli anni ante 2012 sono possibili due forme:

 

  • la ricongiunzione retributiva (che ha un costo, ma inserisce tali anni nel loro periodo di effettiva maturazione, con conseguente aumento dell’anzianità contributiva e calcolo retributivo della quota di pensione);
  • la ricongiunzione gratuita, che inserisce l’importo derivante dalla ricongiunzione nel montante contributivo per il calcolo della pensione, sommando però l’anzianità contributiva a quella già maturata presso Inarcassa. Ovviamente per gli anni post 2012 esiste solo la ricongiunzione non onerosa.

 

Con la ricongiunzione non onerosa i contributi versati presso le altre gestioni vengono rivalutati al tasso del 4,5% annuo composto fino alla data di trasferimento. Il montante contributivo maturato presso altre gestioni viene sommato a quello di Inarcassa e comincia ad avere una rivalutazione annua minima dell’1,5%.

A chi conviene la ricongiunzione retributiva con il pagamento della riserva matematica necessaria a coprire il pagamento da parte di Inarcassa della maggior quota di pensione ottenibile con la ricongiunzione e il montante dei contributi versati nelle altre gestioni?

Ogni caso va valutato dai richiedenti in base alla propria situazione, ricordando che gli importi versati per la ricongiunzione sono rateizzabili e deducibili ogni anno dai propri redditi, con evidente vantaggio fiscale, assicurandosi così una pensione più consistente per gli anni della vecchiaia, quando non si lavorerà più.

La ricongiunzione, inoltre, a differenza della totalizzazione e del cumulo, offre il vantaggio di accedere alla pensione anticipata a partire da 63 anni, mantenendo il diritto al sistema di calcolo pro-rata contributivo.

A chi conviene la totalizzazione o il cumulo?

Sicuramente non a chi ha molti anni di contribuzione presso Inarcassa in quanto, se non raggiunge l’anzianità necessaria per la pensione di vecchiaia unificata, avrà il calcolo della pensione con metodo contributivo anche per gli anni ante 2012.

Questi istituti possono risultare attraenti se nella propria storia previdenziale l’iscritto può far valere periodi contributivi presso la Gestione Separata Inps che, come noto, non sono ricongiungibili.

Bisogna poi considerare che la totalizzazione prevede dei requisiti di anzianità contributiva meno severi (solo 20 anni per la vecchiaia), ma comporta uno slittamento del momento in cui si percepisce la pensione, pertanto se non mancano molti anni per il raggiungimento dell’anzianità richiesta, conviene ricongiungere a titolo non oneroso e aspettare il raggiungimento del requisito.

Queste forme pensionistiche potrebbero interessare chi ha molti anni in altre gestioni, iniziate in epoca abbastanza lontana, cosa che comporterebbe un costo insostenibile per la ricongiunzione retributiva, i quali potrebbero avere un vantaggio nel calcolo retributivo dello spezzone principale della pensione fatto da altro ente, a fronte di un calcolo contributivo da parte di Inarcassa per lo spezzone rimanente.

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