Le responsabilità deontologiche del CTU

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La figura del Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU), professionista “di particolare competenza”1, ha assunto nel tempo un ruolo sempre più determinante nel processo civile. Fornisce una perizia tecnica su questioni complesse e qualificate che richiedono una conoscenza approfondita in diversi ambiti specialistici. È nominato direttamente dall’autorità giudiziaria e, in quanto figura indipendente, è garante del corretto svolgimento del mandato affidatogli dal giudice.
Agisce a tutela degli interessi di tutte le parti coinvolte. Infatti, il CTU è a tutti gli effetti un pubblico ufficiale poiché nello svolgimento della sua attività assolve ad una funzione giudiziaria, sia pure in modo indiretto. È inoltre un incaricato di pubblico servizio, come si evince dalle norme che regolano l’assunzione dell’incarico e l’iscrizione all’albo del tribunale, ruolo che il consulente acquisisce al momento della nomina e che perde solo quando deposita la perizia, oppure quando viene sostituito o ricusato.


1. Art. 61 Codice procedura civile “Quando è necessario il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica. La scelta dei consulenti deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice”.

Poiché l’esito di molte controversie è basato sulle risultanze della consulenza d’ufficio, l’operato del CTU è sottoposto ad una attenta osservazione da parte degli operatori del processo, sia dal punto di vista procedurale che da quello sostanziale. Proprio per questo il CTU deve tener conto di diversi profili di responsabilità nell’esecuzione del proprio mandato, che sono di quattro fattispecie: civile, amministrativa, penale e disciplinare.

Le responsabilità disciplinari
Oltre alle responsabilità civili, amministrative e penali (che derivano da precise e acclarate attività svolte dal consulente d’ufficio nell’ambito di una specifica procedura), il CTU è soggetto a responsabilità disciplinari, che sono delineate sia nelle Disposizioni attuative del Codice di Procedura Civile (articoli 19, 20 e 21), sia nel Codice deontologico degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori che in quello degli Ingegneri.
In particolare, l’articolo 19 delle suddette Disposizioni attuative del c.p.c. stabilisce che la vigilanza sull’operato dei consulenti tecnici è esercitata dal Presidente del tribunale, che può promuovere un procedimento disciplinare nel caso in cui il CTU non abbia “tenuto una condotta morale specchiata” oppure se non ha “ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti”. Rientrano nel primo caso tutte le circostanze in cui il professionista è incorso in condanne penali, civili oppure in sanzioni disciplinari, anche non inerenti all’incarico di CTU. Mentre, il secondo caso si riferisce alla condotta tenuta dal CTU successivamente all’incarico, nella sua funzione di consulente d’ufficio: possono essere sanzionate le circostanze in cui il consulente, senza giustificato motivo, non effettui il giuramento, non dia corso alla consulenza, non consegni il lavoro nei tempi stabiliti, non assuma una condotta imparziale. In questi casi, il Presidente del Tribunale, d’ufficio, oppure su richiesta del Procuratore della Repubblica o del Presidente dell’Ordine professionale, da corso ad un procedimento disciplinare ed applica sanzioni in base alla gravità della violazione: l’avvertimento, la sospensione temporanea per un tempo non superiore ad un anno oppure la cancellazione definitiva dall’albo dei consulenti.

I Codici deontologici degli Architetti PPC e degli Ingegneri
I Codici deontologici stabiliscono gli standard etici e professionali che i tecnici devono adottare nella loro attività professionale. Comprendono principi fondamentali come la lealtà e correttezza, la legalità e la verità, il rispetto per i colleghi, la responsabilità verso la società e l’ambiente. L’osservanza di tali principi è fondamentale per garantire l’integrità e la reputazione della professione.
In particolare, il CTU deve essere portatore di valori come la terzietà e l’imparzialità, garantendo la neutralità nella conduzione della consulenza e il distacco da interessi personali o influenze esterne nell’elaborazione di valutazioni e conclusioni. Inoltre, deve garantire competenza e correttezza, basando le proprie osservazioni su solide basi scientifiche e documentando accuratamente ogni fase del proprio lavoro. È altresì tenuto a collaborare con le parti coinvolte nel processo e a fornire spiegazioni chiare e comprensibili, al fine di garantire la massima trasparenza e chiarezza nel proprio operato. Inoltre, nel rispetto del Codice Deontologico, il CTU deve essere coperto da una assicurazione professionale e adempiere agli obblighi della formazione professionale continua, oltre che a quelli contributivi e previdenziali.

La Privacy
La Privacy e il rispetto della riservatezza delle informazioni costituiscono un altro principio essenziale della deontologia professionale del CTU. Con la delibera n. 46/2008, il Garante per la protezione dei dati personali ha emesso le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del Pubblico Ministero”, al fine di assicurare il rispetto delle norme di protezione dei dati personali nei procedimenti giudiziari. Nello svolgimento dell’incarico assegnato, il CTU assiste l’autorità giudiziaria con specifiche competenze tecniche necessarie per l’accertamento dei fatti. Il suo lavoro, strettamente connesso all’attività giurisdizionale, comporta la gestione di dati personali sensibili o giudiziari. Tali principi sono applicabili anche ai consulenti tecnici nominati dalle parti private nei procedimenti giudiziari.

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Si riportano in breve alcuni principi delle linee guida e alle quali si rimanda per il testo completo:
• le informazioni personali raccolte possono essere comunicate alle parti del procedimento nel rispetto dei limiti normativi e della segretezza processuale;
• le comunicazioni a terzi sono subordinate a specifiche autorizzazioni della competente autorità giudiziaria;
• i dati personali delle parti in causa possono essere trattati lecitamente solo per l’adempimento dell’incarico giudiziario, devono essere proporzionati e pertinenti all’oggetto dell’indagine e possono essere incrociati solo se autorizzati dalle autorità giudiziarie competenti;
• i dati personali non possono essere conservati oltre il periodo necessario per gli scopi per cui sono stati raccolti e, al termine dell’incarico, devono essere consegnati agli atti del procedimento e non possono essere conservati, salvo disposizioni contrarie specifiche.

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Segnalazioni e Consiglio di Disciplina
Come qualsiasi altro professionista, il CTU può essere oggetto di segnalazione al Consiglio di Disciplina dell’Ordine di appartenenza, che può essere presentata non solo dal Presidente del Tribunale, ma anche da altri soggetti.
Tale segnalazione implica l’avvio di un procedimento disciplinare, che è definito nella procedura e nei tempi, al fine di garantire correttezza alle parti in causa, e che può avere esito in sanzioni, che sono articolate in base alla gravità della violazione (l’avvertimento, la censura, la sospensione oppure la cancellazione dall’albo). In tal senso, gli Ordini professionali svolgono la funzione di magistratura di primo grado, mentre i Consigli nazionali assumono la funzione di magistratura di secondo grado. In quanto tali si occupano del governo deontologico della professione riguardo a comportamenti censurabili del professionista, che non rientrano nella legge ordinaria.
In conclusione, il CTU è tenuto a seguire uno speciale obbligo di diligenza, che è di fondamentale importanza, per assicurare equità ed efficienza nelle procedure legali. Operando in conformità con gli standard etici e professionali, il consulente contribuisce a garantire il corretto svolgimento dei procedimenti legali e permette di proteggere tutte le parti coinvolte da comportamenti non professionali o scorretti di terzi. In conclusione, mutuando da quanto è riportato nel preambolo del Codice deontologico degli architetti, si può affermare che “la credibilità (del CTU) si fonda su una corretta condotta professionale e si alimenta nella capacità di essere all’altezza del ruolo che la Società gli affida per mantenere la fiducia che la Società ripone in ciascuna figura professionale”.

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