Le pensioni di inabilità e di invalidità

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Per Inarcassa la solidarietà è un valore fondante della propria missione istituzionale in cui hanno trovato ispirazione la Riforma del 2012 e i successivi interventi nel campo del welfare. La solidarietà è basata essenzialmente su un principio di redistribuzione (oculata e sostenibile) della ricchezza in favore dei più deboli e, oltre ad essere espressione di conquista civile, rappresenta una grande opportunità di crescita in quanto integra i valori di appartenenza (materiali e spirituali) ad una comunità, favorendo l’inclusione sociale a vantaggio di un benessere diffuso della categoria.

Le prestazioni assistenziali più note sono quelle destinate a tutelare la persona da avvenimenti infausti più o meno fortuiti. Oggi andiamo ad approfondire due tutele assistenziali presenti da moltissimo tempo nell’ordinamento di Inarcassa: la pensione di inabilità e quella di invalidità.

I trattamenti di invalidità e inabilità sono riconosciuti a seguito di una menomazione psico-fisica sopravvenuta all’iscrizione ad Inarcassa che comprometta in tutto o in parte la capacità dell’associato di esercitare la libera professione. Per tali eventi Inarcassa offre una duplice protezione assistenziale allo scopo di garantire una tutela concreta ed efficace.

 

a) Il sostegno alle pensioni di invalidità e inabilità: anzianità figurativa

Una prima misura riguarda l’accredito di una anzianità figurativa fino a 10 anni a valere sull'importo delle prestazioni da calcolo; una seconda misura riguarda l’integrazione al minimo di cui si farà cenno al successivo punto b).

Requisiti per la pensione di inabilità:

 

  1. esclusione permanente e totale della capacità di esercitare la libera professione, a seguito di malattia od infortunio verificatisi dopo l'iscrizione;
  2. due anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa, anche non continuativi. Si prescinde da tale anzianità minima quando l'inabilità è causata da infortunio;
  3. assenza di un preesistente trattamento di inabilità erogato da un altro ente previdenziale;
  4. mancato possesso, all'atto della domanda, dei requisiti per la pensione di vecchiaia unificata ordinaria (per il 2017: 66 anni di età e 32 anni di iscrizione e contribuzione Inarcassa).

 

Requisiti per la pensione di invalidità:

 

  1. riduzione permanente e totale a meno di un terzo della capacità all'esercizio della professione a seguito di infermità o difetto fisico o difetto mentale verificatisi dopo l'iscrizione;
  2. tre anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa, anche non continuativi. Si prescinde da tale anzianità minima quando l'invalidità è causata da infortunio.
  3. assenza di un preesistente trattamento di invalidità o inabilità erogato da un altro ente previdenziale;
  4. mancato possesso, all'atto della domanda, dei requisiti per la pensione di vecchiaia unificata ordinaria (per il 2017: 66 anni di età e 32 anni di iscrizione e contribuzione Inarcassa).

 

Calcolo della pensione di inabilità - La pensione di inabilità viene determinata con le regole previste per la pensione di vecchiaia unificata. Ai fini del calcolo l’anzianità contributiva effettiva maturata alla data della domanda di pensione viene però maggiorata di una anzianità figurativa. La pensione è costituita da due quote:

 

  • una quota retributiva relativa ai periodi maturati fino al 31 dicembre 2012;
  • una quota contributiva relativa ai periodi maturati a partire dal 1° gennaio 2013.

 

Quota retributiva Q1 - relativa ai periodi maturati fino al 31/12/2012. La quota retributiva di pensione si ottiene moltiplicando l’anzianità contributiva per la media reddituale e per i coefficienti di rendimento, decrescenti per scaglioni di reddito. I redditi vengono presi in considerazione nella misura massima del tetto pensionabile e rivalutati in base agli indici Istat.

 

Nel calcolo entrano in gioco i seguenti tre parametri fondamentali:

 

  1. l’anzianità contributiva costituita dalla somma dell’anzianità effettiva maturata fino al 31/12/2012 (iscrizione, riscatto, ricongiunzione) e dalla anzianità figurativa aggiuntiva fino a 10 anni;
  2. la media dei redditi dichiarati rivalutati: migliori 22 degli ultimi 27 anni dichiarati fino al 2012. Se il numero dei redditi è inferiore a 27, si esclude un reddito ogni cinque anni di anzianità maturata fino ad un massimo di 4;
  3. le aliquote di rendimento per scaglioni di reddito (2% - 1,71% - 1,43% - 1,14, Tabella G RGP).

 

Formula utilizzata:

 

Q1 = Rp * A * β dove:
Rp = Reddito pensionabile
A = Ae + Af (Anzianità Effettiva + Anzianità Figurativa)

β = Coefficiente di rendimento

 

Quota contributiva Q2 - relativa ai periodi maturati dall’1/1/2013. La quota contributiva di pensione tiene conto dell’ammontare dei contributi accreditati sulla posizione assicurativa individuale fino al momento del pensionamento.

 

Nel calcolo entrano in gioco i seguenti due elementi:

 

  1. il montante dei contributi individuali utili a pensione;
  2. il coefficiente di trasformazione legato alla età e alla data di maturazione del diritto a pensione.

 

Il montante individuale è formato da:

 

  • contributo soggettivo;
  • contributo facoltativo;
  • parte del contributo integrativo, retrocesso in funzione dell’anzianità retributiva maturata fino al 31/12/2012;
  • contributi figurativi riconosciuti.

 

I contributi sono rivalutati al 31 dicembre di ogni anno ad un tasso pari alla variazione media quinquennale del Monte Redditi degli iscritti alla Cassa, con un valore minimo dell’1,5%.

 

Formula utilizzata:

 

Q2 = M (C,I) * Ct dove:

M = Montante dei contributi (Contributi + Interessi)

 

Ct = Coefficiente di trasformazione in base all’età di nascita ed all’età

 

di pensionamento (Tabella H RGP).

 

L’anzianità figurativa - Ai fini della determinazione dell’importo spettante a titolo di pensione di inabilità o di invalidità l’anzianità previdenziale viene incrementata di una quota figurativa, riconosciuta per un periodo che intercorre tra l’età del professionista alla domanda di pensione e l’età pensionabile ordinaria (66 anni), per un massimo di 10 anni e fino a concorrenza dei 35 anni complessivi (come sommatoria tra anzianità effettiva e anzianità aggiuntiva).


Per le pensioni liquidate con il metodo pro-rata (iscritti prima del 1° gennaio 2013) il beneficio è attribuito sulla quota retributiva di pensione. Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo (iscritti dal 1° gennaio 2013) il beneficio è attribuito sulla quota contributiva di pensione accreditando il montante individuale nella misura corrispondente alla media dei contributi utili a pensione (soggettivi e integrativi), relativi al triennio precedente la domanda di pensione, moltiplicata per gli anni di maggiore anzianità.

L’accredito figurativo spetta a condizione che l’iscritto dichiari, nel triennio antecedente la domanda di pensione, una media di redditi imponibili o esenti da imposte, diversi da quelli professionali, in misura pari o inferiore a € 27.350,00 (limite valido per l’anno 2017).

 

L'aumento degli anni di anzianità non è riconosciuto ai titolari di pensione di altro ente.

 


 
Calcolo della pensione di invalidità - L’importo della pensione di invalidità è determinato nella misura del 70% di quello spettante per l’inabilità.
 

Accertamento reddituale sui titolari di pensione di invalidità - La pensione di invalidità erogata è sospesa qualora il reddito professionale del pensionato sia superiore a due volte l’ammontare della pensione percepita.

L’accertamento è svolto, dopo aver acquisito la dichiarazione dei redditi, con riferimento al reddito dell’anno successivo alla decorrenza della pensione ed è successivamente ripetuto con periodicità annuale (es: anno di pensionamento 2015, accertamento nel 2017 sul reddito professionale 2016).

In caso di superamento del limite reddituale, la sospensione decorre dal 1° gennaio successivo a quello della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione oggetto di accertamento.

L’erogazione del trattamento è ripristinata a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui si dimostra il rispetto del suddetto limite.

 

b) L’integrazione al trattamento minimo

A vantaggio dei soggetti marginali e dei più giovani un ulteriore elemento di solidarietà viene riconosciuto attraverso l’integrazione del trattamento ad un valore minimo.

Disposizioni di favore sono previste per i trattamenti di invalidità, inabilità e ai superstiti per i quali, fermo restando il rispetto del parametro ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), l’integrazione al minimo è attribuita secondo parametri fissi:

Pensione di inabilità: il trattamento minimo è riconosciuto in misura intera del 100% del valore tabellare annuo (€ 10.876,00);

Pensione di invalidità: il trattamento minimo è riconosciuto nella misura del 70% di quello di inabilità (€ 7.613,00).

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