Le domande degli iscritti

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Ricongiunzione gratuita o onerosa?

Ho richiesto a Inarcassa la ricongiunzione dei periodi di lavoro dipendente svolti prima dell'iscrizione alla Cassa. La pratica non è ancora conclusa e, ora che è possibile fare la ricongiunzione contributiva senza oneri, vorrei conoscere l’effetto che le due tipologie di ricongiunzione produrranno sulla mia futura pensione di vecchiaia.

In alternativa alla ricongiunzione potrei usufruire del cumulo dei periodi assicurativi recentemente introdotto per tutte le gestioni previdenziali dalla recente Legge di Stabilità 2017?

 

Ing. Santino Riverso

 

Per la ricongiunzione retributiva il rendimento teorico è calcolato come previsto dalla legge n. 45/90 ed è pari alla differenza tra la pensione teorica con ricongiunzione e la pensione teorica senza la ricongiunzione. Ai fini del calcolo i dati anagrafici e reddituali sono attestati alla data della domanda di ricongiunzione. Questo maggior rendimento pensionistico dovrà essere coperto da un capitale (riserva matematica) che viene versato dall’iscritto.

Per la ricongiunzione contributiva il rendimento teorico è pari al prodotto tra il montante contributivo comunicato dall'Ente ai fini della ricongiunzione e il coefficiente di trasformazione di detto montante in rendita corrispondente all’età e alla data di domanda di ricongiunzione (vedi tabella H(51) del Regolamento Generale di Previdenza 2012).

Nel suo caso specifico una simulazione della pensione di vecchiaia nel settembre 2026 porta, nel caso di ricongiunzione contributiva, a un minor rendimento pensionistico di circa il 10%.

Questa simulazione è stata formulata ipotizzando una continuità della normativa attualmente in vigore e la stabilità della sua posizione previdenziale fino alla data presunta di maturazione dei requisiti.

Più in generale la valutazione del rapporto costi e benefici tra i due tipi di ricongiunzione deve riferirsi allo specifica situazione dell’iscritto in quanto sensibilmente influenzata, nel caso della ricongiunzione retributiva, dai dati anagrafici e reddituali e, nel secondo caso, dalla entità del montante contributivo trasferito.

La legge di stabilità 2017 ha esteso, a partire dal 1° gennaio di quest’anno, il perimetro di applicazione del cumulo dei periodi assicurativi estendendolo anche alle Casse Professionali.

La nuova norma consente al libero professionista la possibilità di cumulare, senza nessun onere, i periodi assicurativi non coincidenti accreditati presso differenti gestioni (INPS, INPDAP, altre Casse professionali, Gestione Separata INPS), al fine di riconoscere un'unica pensione da liquidarsi secondo le regole di calcolo previste da ciascun fondo previdenziale.

Il cumulo deve interessare tutti i periodi contributivi non coincidenti accreditati presso le diverse gestioni assicurative e la liquidazione del trattamento è a carico dell’INPS.

Inarcassa è in attesa della pubblicazione delle disposizioni attuative e dell’attivazione – da parte dell’INPS – della procedura necessaria per la verifica dei requisiti da parte di tutti gli enti previdenziali coinvolti, propedeutica al pagamento del trattamento pensionistico.

Appena possibile Inarcassa fornirà sul sito tutte le informazioni necessarie alla presentazione della richiesta di cumulo.

 

Cumulo per chi è già pensionato

Sono iscritto a Inarcassa dal 2009, sono ancora titolare di P. IVA, svolgo ancora attività professionale e ho presentato domanda di pensione contributiva nel novembre 2016. Negli anni che vanno dal 1997 al 2005 ho versato contributi alla Gestione Separata INPS dei quali vorrei chiedere il cumulo secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità. Vi chiedo cortesemente di volermi indicare le modalità operative per inoltrare tale domanda presso Inarcassa.

 

Un architetto iscritto di Cagliari

 

Nel Suo caso non può essere accettata la richiesta di cumulo in quanto dalla sua posizione personale emerge che Lei è già titolare di pensione presso l'INPDAP con decorrenza 2009. Il cumulo è infatti un istituto alternativo alla ricongiunzione e totalizzazione per il raggiungimento del diritto di un'unica pensione e non trova applicazione nel caso in cui l'iscritto abbia già una prestazione previdenziale in godimento.

La prestazione contributiva maturata a Inarcassa sarà liquidata quanto prima.

 

Indennità di paternità

Mia moglie è in stato interessante, con gravidanza a rischio e per questo già in interdizione anticipata dal lavoro. È prevista una indennità di paternità per me? Quali sono i casi, tempi e modalità di richiesta previsti?

 

Ing Gerardo Strillone

 

L'indennità di paternità per i padri liberi professionisti (D. Lgs. n. 80/2015) è erogabile per il periodo in cui sarebbe spettata (a seguito di parto, aborto, adozione o affidamento) alla madre libero professionista o per la parte residua non goduta, al verificarsi di eventi straordinari quali la morte o grave infermità della madre, abbandono del figlio, affidamento esclusivo del figlio al padre.

L'importo dell'indennità è commisurato all'80% del reddito professionale del secondo anno precedente l'evento, rapportato al periodo massimo di tutela di cinque mesi (tre mesi per l'affidamento), o per la parte non goduta dalla madre libero professionista.

A partire dal 1°gennaio 2018 la tutela della paternità sarà estesa, su iniziativa di Inarcassa, anche ai casi in cui la madre non sia una libera professionista o una lavoratrice (come ad esempio il caso della casalinga). Per ulteriori informazioni si rinvia al sito www.inarcassa.it alla voce “Assistenza”.

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