Dich. On Line 2022

Aggregatore Risorse

IN SINTESI Si ricorda che gli iscritti a Inarcassa devono dichiarare
all’Associazione i redditi professionali entro il 31 ottobre di ogni anno.
Per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi e volume di affari per
l’anno 2022, da presentare on line, l’architettura della dichiarazione
telematica è rimasta identica nell’obiettivo di semplicità e rapidità:
è possibile bypassare la sequenza obbligata delle varie sezioni,
rispondendo in fase di accesso a poche e semplici domande,
così da modulare la propria dichiarazione, per arrivare
brevemente alla sezione del reddito professionale Irpef
e del volume d’affari Iva attraverso un percorso guidato, con
gli “help” on line e la funzione “salva” disponibile su ogni pagina.
Inarcassa offre a ingegneri e architetti una procedura snella e fluida,
riducendo la durata media di utilizzo con conseguente riduzione del
rischio di rallentamenti causati dall’intenso traffico sui server.

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LA PROCEDURA

Compilare la Dich. senza difficoltà
In ogni campo della Dich On Line è prevista una funzione di “help” che consente di rendere immediato l’inserimento dei dati necessari e ricordiamo che le istruzioni complete sono disponibili sul sito www.inarcassa.it. Su ogni pagina della Dich On Line è prevista, inoltre, la funzione “salva” che consente di interrompere la compilazione, salvando tutti i dati inseriti fino a quel momento e di riprenderla successivamente. Su ogni pagina è disponibile il numero di telefono dedicato al servizio di assistenza per la dichiarazione. Un team di operatori esperti risponde al numero 02.91.97.97.00, con scelta del tasto 4 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00 per garantire un supporto nella compilazione e nella navigazione della procedura on line di dichiarazione dei redditi e volume di affari.


Fac-simile dei modelli e istruzioni per la compilazione
Sono pubblicati su www.inarcassa.it i fac-simile in pdf dei modelli, resi disponibili a puro scopo illustrativo, in quanto, si ricorda, la dichiarazione deve essere trasmessa esclusivamente tramite IOL. Informazioni approfondite sulle dichiarazioni dei redditi dovute a Inarcassa, sono disponibili sul sito alla voce Dichiarazione annuale obbligatoria dei redditi e dei volumi d’affari” del menù Previdenza / Assistenza > Contributi e Dichiarazioni (per le Società nelle voci relative agli obblighi previsti per le diverse tipologie societarie, del menù “Società”).

 

L’INVIO

Chi deve inviare la dichiarazione
• Gli ingegneri e gli architetti iscritti agli albi professionali e titolari di partita IVA, a prescindere dal codice di attività;
• Le Società di Professionisti;
• Le Società tra Professionisti;
• Le Società di Ingegneria;
• Gli eredi dei professionisti deceduti.
La comunicazione deve essere inviata anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative.

Chi non deve inviare la dichiarazione
Gli ingegneri e architetti non iscritti a Inarcassa che nel 2022 erano:
• privi di partita IVA;
• iscritti anche in altri albi professionali e che, a seguito di espressa previsione legislativa, abbiano esercitato il diritto di opzione per l’iscrizione ad un’altra Cassa previdenziale prima del 1° gennaio 2022.

Quando inviare la dichiarazione
La comunicazione dei redditi e dei volumi d’affari deve essere presentata obbligatoriamente mediante invio telematico entro il termine del 31 ottobre 2023. Per gli eredi dei professionisti deceduti, il termine per l’invio della dichiarazione e per il pagamento degli eventuali contributi è prorogato a 12 mesi dalla data dell’avvenuto decesso.
Raccomandiamo di non attendere gli ultimi giorni a ridosso della scadenza nei quali è inevitabile un intenso traffico sui server e anche sulle linee telefoniche dedicate al supporto nella compilazione.

Come inviare la dichiarazione
La dichiarazione del reddito professionale o del volume d’affari riferita all’anno 2022 deve essere presentata accedendo, con le credenziali di accesso personali, (oppure tramite SPID o CIE) all’apposita sezione presente nella propria area riservata Inarcassa On Line nel menu “Adempimenti”. Solo gli eredi dei professionisti deceduti sono esclusi dall’obbligo dell’invio telematico, ma sono tenuti a trasmettere il modello cartaceo (disponibile sul sito) all’indirizzo protocollo@pec.inarcassa.org.

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CODICI E PEC

Codici di accesso a Inarcassa On Line
Sulla pagina di autenticazione a IOL è presente una funzione per rigenerare la password e il pin che consentono l’accesso ai servizi on line. È sufficiente avere a portata di mano la matricola, il codice fiscale e l’indirizzo Pec e cliccare su “Ha dimenticato la password?” ed eventualmente “Ha dimenticato il codice Pin?”. È possibile ad ogni modo accedere all’area riservata anche con SPID o CIE. Ricordiamo che per accedere a tutti i servizi di IOL sono obbligatori la Pec, l’email e il cellulare.

Indirizzo PEC
Dal 2021 la comunicazione dell’indirizzo PEC o della sua variazione nel modello di dichiarazione è obbligatoria e la sua omissione comporta l’emissione delle sanzioni.
Ricordiamo inoltre che prima di compilare la dichiarazione richiediamo di inserire o di verificare i dati di contatto (telefono fisso, cellulare, email) fondamentali per ricevere da Inarcassa informazioni, avvisi di cortesia su scadenze, eventi e iniziative.

SITUAZIONI PARTICOLARI

Regimi agevolati
I professionisti che si sono avvalsi, per l’anno 2022, del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - ai sensi dell’art. 27, commi 1 e 2 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 e i professionisti che hanno adottato il regime forfetario introdotto dall’art. 1 commi 54-89 della Legge n. 190/2014, tenuti a compilare il quadro LM della dichiarazione Redditi 2023, devono compilare la dichiarazione riportando il reddito professionale ed il volume di affari derivante dall’esercizio della professione, secondo le indicazioni riportate negli help on line in procedura o nelle istruzioni disponibili sul sito.

Prestazioni con Iva a esigibilità differita
Il calcolo del contributo integrativo dovuto a Inarcassa segue le regole fiscali in materia di Iva ad esigibilità differita (art. 5, comma 1 ter, RGP). Questo comporta un beneficio per il professionista in quanto il contributo integrativo viene versato nell’anno in cui la prestazione è divenuta esigibile fiscalmente e senza alcuna anticipazione. A questo fine, nel modello di dichiarazione per l’anno 2016 era stato introdotto l’Allegato 3 “Autocertificazione delle operazioni effettuate nel periodo tra il 1° gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2015 con Iva ad esigibilità differita” nel quale dovevano essere dichiarati i dati riferiti alle fatture emesse nel quadriennio 2012-2015. Tale allegato doveva essere improrogabilmente compilato entro il 31/12/2017.
Nell’ambito della dichiarazione per l’anno 2022 l’allegato viene riproposto solamente ai dichiaranti (professionisti/Società di Ingegneria) che nella dichiarazione dell’anno 2022 presentano ancora fatture emesse non incassate. Al dichiarante viene richiesto di inserire la quota parte del volume d’affari riferito a fatture emesse con Iva ad esigibilità differita nel quadriennio 2012-2015, ma incassate nel corso del 2022. Il suddetto Allegato è strutturato per permettere al dichiarante, che abbia versato ad Inarcassa successivamente alla dichiarazione 2016 ulteriori quote di contributo integrativo per il quadriennio 2012-2015 (ad esempio a seguito di versamento di rate di piani di rateizzazione), di recuperare in tutto o in parte la quota di contribuzione integrativa non dedotta nel 2016 per incapienza della contribuzione versata.

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Professionisti iscritti a Inarcassa e alla Gestione Separata INPS
I professionisti iscritti ad Inarcassa nell’anno 2022 per un periodo inferiore a 12 mesi che siano stati iscritti per lo stesso anno anche alla Gestione Separata Inps, in virtù di un rapporto di lavoro dipendente o assimilato, devono valorizzare il campo A2, proposto nella sezione A del modello, per ottenere il calcolo della contribuzione dovuta a Inarcassa sul reddito professionale frazionato in rapporto agli effettivi mesi di iscrizione a Inarcassa, così da evitare una duplicazione contributiva sullo stesso reddito.

Deduzione del contributo integrativo versato ad altri professionisti o società professionali
Per dedurre il contributo integrativo corrisposto ad altri professionisti ingegneri e architetti o associazioni o società di professionisti e di ingegneria, è necessario compilare l’Allegato 1 della dichiarazione.
Ai fini della deduzione è necessario che:
• il contributo integrativo risulti dalle fatture passive ricevute dal prestatore (professionista, associazione, società);
• il contributo sia stato versato al prestatore nell’anno oggetto di dichiarazione (principio di cassa);
• se associato o socio di una società di professionisti, il contributo per la deduzione sia calcolato sulla quota di competenza della fattura ricevuta (e saldata) con p. IVA dell’associazione/società;
• il soggetto dichiarante non sia il committente finale della prestazione.

Accertamenti definitivi
Per i professionisti e le società (SDI, SDP e STP) è prevista una sezione per comunicare gli accertamenti definitivi notificati da parte degli uffici fiscali nell’anno 2022.

Le società
È prevista, per le sole Società di Ingegneria, una sezione “Richiesta altri dati” finalizzata all’aggiornamento ed all’integrazione dei dati societari.

IL PAGAMENTO

Come e quando pagare il relativo contributo soggettivo e/o integrativo
I professionisti non iscritti a Inarcassa e le Società di Ingegneria devono provvedere al pagamento del contributo integrativo relativo all’anno 2022 entro il 31 agosto 2023, anche se l’invio della dichiarazione obbligatoria può essere effettuato entro il 31 ottobre (si consiglia, se possibile, di effettuare, contestualmente al calcolo del contributo integrativo, anche la dichiarazione allo scopo di evitare i rischi legati al rinvio a ridosso della scadenza).
I professionisti iscritti a Inarcassa devono procedere al pagamento del conguaglio del contributo soggettivo e integrativo a saldo del 2022 in un’unica soluzione entro il 31 dicembre a meno che non scelgano di usufruire della rateizzazione. Gli associati, iscritti o già pensionati Inarcassa, possono infatti rateizzare il conguaglio contributivo 2022, se l’importo supera 1.000 euro, in tre pagamenti posticipati a marzo, luglio e novembre 2024, a un tasso di interesse dell’1,5% e senza acconto. Il pagamento avverrà esclusivamente attraverso il sistema SDD sull’IBAN indicato in fase di richiesta. L’agevolazione può essere richiesta contestualmente alla presentazione della dichiarazione annuale del reddito e del volume d’affari professionale 2022 o entro il 30 novembre.
L’agevolazione è riservata ai professionisti che non abbiano esercitato la deroga al versamento del minimo soggettivo per il 2022, e che non abbiano presentato domanda di pensione con decorrenza successiva al 31 dicembre 2023.
Inoltre, il piano di rateizzazione decade al mancato pagamento anche di una sola rata: all’atto della decadenza vengono calcolate e notificate le sanzioni dalla data del 1° gennaio dell’anno successivo al conguaglio, sulla base delle somme non pagate. Per il versamento dei contributi, compreso il conguaglio in unica soluzione, si deve generare l’avviso di pagamento PagoPA a conclusione della procedura di invio del modello Dich./2022 seguendo le istruzioni presenti sul sito o tramite la funzione “Calcolo contributo” nella sezione “Adempimenti - dichiarazione on line”. Il conguaglio potrà essere versato:
a) con la stampa dell’avviso di pagamento presso gli sportelli bancari, gli sportelli ATM o i punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5;
b) on line tramite il sito di PagoPA o con Inarcassa- Card di Banca Popolare di Sondrio.

Chi si è avvalso della deroga
Gli associati che per l’anno 2022 hanno scelto di derogare all’obbligo di pagamento della contribuzione minima soggettiva, se il reddito professionale inserito in dichiarazione è superiore a € 16.310, troveranno compresi nell’avviso di pagamento PagoPA anche gli interessi (BCE+4,50%) calcolati sul solo contributo minimo dell’anno 2022, a decorrere dalle due scadenze ordinarie (30 giugno e 30 settembre 2022).

È possibile utilizzare anche il modello F24 quale strumento di pagamento che permette anche di compensare eventuali crediti di imposta con il debito nei confronti di Inarcassa. Il modello F24 consente infatti di compensare i debiti verso Inarcassa con il credito IVA, i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’IRAP. La compensazione è possibile esclusivamente tramite i canali Entratel o Fisconline secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate. Il modello viene proposto dalla procedura IOL, in triplice copia, già precompilato con l’importo e tutti le informazioni necessarie al versamento dei contributi.

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DOPO LA PRESENTAZIONE DELLA DICH.…

Contributo facoltativo
Dopo aver presentato la Dichiarazione on line 2022, gli iscritti, anche pensionati, possono versare un contributo soggettivo facoltativo in aggiunta a quello obbligatorio (art. 4.2 Regolamento Generale Previdenza) così da incrementare il montante contributivo e conseguentemente l’ammontare delle prestazioni pensionistiche. Chi lo desidera, può scegliere l’importo del versamento e generare l’avviso di pagamento Pago PA dall’apposita voce di menu “Domande e certificati” su Inarcassa on line entro il 31 dicembre 2023.

Feedback di gradimento
Al termine del processo di dichiarazione chiediamo di rispondere a poche domande per raccogliere il giudizio sulla procedura on line, al fine di migliorare costantemente il servizio.

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