RC Professionale e tutela legale. La polizza Inarcassa in convenzione

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POLIZZE A REGIME CLAIMS MADE ED EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE

 

In questi ultimi anni sempre più spesso si sente parlare di obbligatorietà di una copertura assicurativa per i liberi professionisti, di claims made, di retroattività o postuma. In questa giungla di definizioni e di prodotti appare opportuno fare un po’ di chiarezza.

Nelle polizze note come Loss Occurring è il danno che deve verificarsi nel periodo assicurato, mentre in quelle claims made, o a richiesta fatta, è la richiesta che deve ricadere durante il predetto periodo assicurativo.

Per comprenderne la portata, pensiamo alla polizza auto: essa garantirà l’assicurato al di là di quando giungerà la richiesta danni per tutti gli eventi sinistrosi occorsi nel periodo di validità del contratto. Purtroppo per alcune categorie di rischi le garanzie offerte da una polizza Loss Occurring mal si conciliavano.

Sarà sufficiente che qualunque iscritto Inarcassa rifletta sulle potenzialità dannose del proprio operato, le cui manifestazioni potrebbero verificarsi anche molti anni dopo.

Ricordiamo che con la sottoscrizione di contratto di assicurazione (qualunque sia) deve, pena la sua illegittimità, avverarsi sempre il trasferimento delle conseguenze economiche di un evento pregiudizievole incerto e futuro, verso il corrispettivo di un premio che viene erogato all’assicurato.

In più occasioni la Corte di Cassazione e i Tribunali di merito si sono occupati della clausola claims made applicata dagli assicuratori nelle polizze professionali per dirimere questioni strettamente giuridiche e/o per rendere nulli quei prodotti che per la loro struttura avrebbero offerto una garanzia limitata.

Le polizze claims made sono tutte contraddistinte dal presupposto che l’assicurazione varrà per quei reclami presentati per la prima volta all’assicurato e da questi debitamente denunciati agli assicuratori nel corso del periodo di assicurazione. I numerosi testi esistenti sul mercato limitano l’ambito di operatività delle garanzie precisando – ulteriore condizione – che la data in cui i comportamenti abbiano causato i reclami devono essere ricompresi nel periodo di efficacia della polizza medesima. Ed è proprio la compressione del periodo di efficacia della polizza che ha indotto i giudici italiani ad intervenire in più occasioni.

In relazione alla clausola claims made, è ormai possibile confermare la sua legittimità in quanto essa garantisce il c.d. sfasamento tra prestazione dell’assicuratore e controprestazione dell’assicurato. Infatti possono risultare coperti dal contratto assicurativo comportamenti anteriori alla data di conclusione del contratto qualora la domanda di risarcimento sia per la prima volta proposta dopo tale data. Così come però potrebbero risultare sforniti di garanzia comportamenti tenuti dall’assicurato nel corso della piena validità ed efficacia della polizza, qualora la domanda di risarcimento dei danni sia proposta successivamente alla cessazione degli effetti del contratto (Corte di Cassazione n. 3622/2014).

Come anticipato, sulla validità di tale tipologia di clausole la Suprema Corte si è più volte pronunciata precisando che con esse l’assicuratore deve in ogni caso obbligarsi “a tenere indenne l’assicurato dalla richiesta risarcitoria formulata nei suoi confronti da terzi”. La peculiarità della polizza resta nel fatto che è “relativa a fatti commessi dall’assicurato anche anteriormente alla stipula del contratto, a condizione però che la richiesta suddetta sia formulata nella vigenza del contratto”.

I Giudici di legittimità, pur ribadendo che le polizze claims made non rientrano nello schema di cui all’art. 1917 c.c., sottolineano che esse costituiscono pur sempre un contratto atipico, in linea generale lecito ai sensi dell’art. 1322 cc, salvo la verifica da parte del giudice di merito di un preciso caso circa la sua validità o vessatorietà (Cassazione Civile n. 5624/2015).

A tal proposito, sempre la Suprema Corte ha statuito che la clausola cosiddetta a richiesta fatta (claims made) inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile è valida ed efficace, mentre spetta al giudice stabilire, caso per caso, con valutazione di merito, se quella clausola abbia natura vessatoria ai sensi dell’art. 1341 c.c.” (Cassazione Civile n. 2872/2015 - Tribunale di Biella sentenza n. 256/2016).

L’evoluzione giurisprudenziale finalizzata a confermare la liceità delle claims made può dirsi essersi conclusa (almeno per il momento) con la sentenza 9140/2016 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in cui si legittima la claims nella parte in cui consente la copertura di fatti commessi dall’assicurato prima della stipula della polizza, che subordina l’indennizzabilità del sinistro alla circostanza che il terzo danneggiato abbia richiesto il risarcimento di un danno entro i termini di vigenza del contratto medesimo.

Esclusa quindi la vessatorietà, la Suprema Corte evidenzia che nel caso concreto potrebbero comunque non realizzarsi interessi meritevoli ai sensi dell’art. 1322 c.c. Per eseguire quindi il giudizio c.d. di meritevolezza il giudice di merito dovrà valutare caso per caso: in definitiva i Giudici hanno quindi spostato l’attenzione su quei particolari patti che pur non essendo contrari a norme imperative non perseguono i principi di solidarietà, parità e non prevaricazione.

Ebbene in questo contesto deve essere esaminata la Legge n. 124 del 4 agosto del 2017 attraverso cui il Legislatore ha previsto tra le numerose novità per i professionisti la c.d. ultrattività decennale della copertura per responsabilità civile e la sentenza emessa dalla Sezione III della Corte di Cassazione 10506 del 28.4.2017, in cui ha dichiarato la illiceità della claims made se esclude la copertura dei danni richiesti dopo la vigenza del contratto.

 

ARTICOLO 1, COMMA 26, LEGGE N. 12/2017 - ULTRATTIVITÀ DECENNALE DELLA COPERTURA PER RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DA ATTIVITÀ PROFESSIONALE

 

Con la pubblicazione della Legge 4 agosto 2017, n. 124 recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" (Gazzetta Ufficiale 14/08/2017, n. 189), entrata definitivamente in vigore il 29.8.2017, sono arrivate numerose novità per le professioni e, in particolare, per le categorie degli Architetti e Ingegneri.

Il comma 26, modificando l’art. 3, co. 5 del D.L. 138/2011 (ossia il decreto che ha introdotto l’obbligo per i professionisti di riferire al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza e il relativo massimale), prevede che nelle condizioni generali delle polizze assicurative venga inserita l’offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti dovuti alla responsabilità che si è verificata nel periodo di operatività della copertura.

Tale previsione di ultrattività è stata estesa anche alle polizze assicurative in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge.

In questo caso, su richiesta del contraente e ferma restando la libertà contrattuale delle parti, le compagnie assicurative possono proporre al richiedente la rinegoziazione del contratto secondo le nuove condizioni di premio.

Analizzando la Polizza di Assicurazione All Risks della Responsabilità Civile Professionale-Convenzione Inarcassa, si riscontra la presenza dell’estensione della copertura alla c.d. Garanzia Postuma Decennale.

L’art. B.6.11 prevede infatti che in caso di cessazione dell’Attività Professionale da parte dell’Assicurato (escluso i casi di radiazione dall’Albo) o di decesso durante la Durata del Contratto, su richiesta del Contraente, l’Assicurazione possa essere estesa alla copertura dei Sinistri denunciati nei 10 anni successivi alla scadenza dell’Assicurazione, purchè afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia della polizza.

In questi casi è quindi garantita una copertura più ampia rispetto al dettato normativo di cui alla Legge n. 124/2017, in quanto la garanzia postuma non si limita ai fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della polizza, ma è estesa all’intero periodo di efficacia della stessa (retroattività illimitata).

La medesima clausola prevede poi che, in caso di cessazione del Contratto per altri motivi, sia prevista una garanzia postuma di 5 anni + 5 anni (cioè in totale 10 anni), sempre comunque per Sinistri afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia (retroattività illimitata) e non limitati al periodo di operatività della singola polizza.

Ad oggi, la copertura temporale offerta dalla Polizza RC Professionale - Convenzione Inarcassa prevede quindi una garanzia più ampia rispetto alle novità legislative da ultimo introdotte ove si consideri solo i casi di cessazione dell’attività professionale o di decesso.

Si ricorda inoltre che la previsione contenuta nel comma 26 non stabilisce che le polizze debbano necessariamente avere il periodo di ultrattività postuma decennale, ma che necessariamente il regolamento contrattuale, in fase di sottoscrizione, ne contempli la relativa possibilità: l’ultrattività diventa quindi una garanzia che obbligatoriamente le compagnie dovranno offrire, come clausola opzionale. Spetterà ai singoli assicurati la scelta se sottoscrivere o meno la relativa estensione, pagandone il relativo prezzo.

La finalità delle Legge segue quindi quella della Suprema Corte: non tenere “scoperto” l’assicurato dopo la conclusione del periodo di validità della propria polizza.

Il testo di polizza, così come predisposto, è pertanto meritevole sotto ogni aspetto, giacché risulta già conforme anche alle previsioni del Legislatore di cui alla Legge n. 124/2017.

Si è inoltre voluto puntare su un altro aspetto sostanziale di tutela dell’iscritto, cui Inarcassa tiene in particolare, garantendo con la Convenzione, la continuità assicurativa dei rischi obbligatori della polizza di Responsabilità Civile Professionale, impegnando gli Assicuratori a prestare garanzie in forma “All Risk”, in favore di tutti gli iscritti alla Cassa, non considerando più, ai fini del calcolo del premio, tutti i sinistri attivati prima della stipula della polizza o del suo rinnovo, che alla data di adesione alla polizza in convenzione INARCASSA, non abbiano dato luogo al riconoscimento dell’obbligo di liquidazione di risarcimenti dell’iscritto a INARCASSA.

Per gli Assicurati con sinistri pregressi che abbiano dato luogo effettivo alla liquidazione di un risarcimento prima della stipula o dell’eventuale rinnovo di polizza, gli Assicuratori dei Lloyd’s sono chiamati ad applicare una percentuale definita di aumento del premio, senza pregiudicare così l’esclusione di alcun iscritto all’INARCASSA, qualunque sia l’importo del sinistro liquidato.

Oltre all’ampiezza della copertura, che include tutti i servizi forniti dall’Assicurato a prescindere dall’attività esercitata e dalle sue modalità di esercizio, per tutti gli Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti la Convenzione prevede, in forma gratuita e senza alcun onere aggiuntivo, importanti garanzie aggiuntive.

 

LA POLIZZA LLOYD’S RC PROFESSIONALE E TUTELA LEGALE IN CONVENZIONE CON INARCASSA

 

La convenzione assicurativa RC professionale e Tutela Legale è stata stipulata da Inarcassa con la Assigeco di Milano, uno dei più importanti coverholder degli Assicuratori Lloyd’s di Londra, in favore di tutti gli Ingegneri e Architetti liberi professionisti regolarmente iscritti all’Albo e muniti di Partita IVA, gli studi associati e le società.

L’obiettivo di Inarcassa è quello di soddisfare sempre meglio le esigenze degli iscritti, senza escludere quelli già colpiti da sinistri negli anni pregressi e permettere loro di operare in serenità pur contenendo i costi delle coperture assicurative. Infatti, i professionisti possono, grazie a questo accordo, accedere all’esclusività della soluzione assicurativa direttamente con i Lloyd’s di Londra e a tutti i servizi annessi (customer care, gestione sinistri) con la possibilità di ottenere ulteriori specifiche coperture, anche personalizzate (Progettista Esterno e Verificatore Esterno).

 

I punti di forza della polizza

Sinistri pregressi

Gli Assicuratori Lloyd’ si impegnano o a prestare garanzie in forma “All Risk”, in favore di tutti gli iscritti alla Cassa:

 

  • Non sono più considerati, ai fini del calcolo del premio, tutti i sinistri attivati prima della stipula della polizza o del suo rinnovo, che alla data di adesione alla stipula della polizza in convenzione Inarcassa, non abbiano dato luogo al riconoscimento dell’obbligo di liquidazione di risarcimenti dell’iscritto a Inarcassa.
  • Per gli Assicurati con sinistri pregressi che abbiano dato luogo effettivo alla liquidazione di un risarcimento prima della stipula o dell’eventuale rinnovo di polizza, per un importo pari o inferiore a euro 100.000,00, gli Assicuratori dei Lloyd’s si impegnano ad applicare solo il 20% di aumento delle tariffe aggiudicate in convenzione.
  • Per gli Assicurati con sinistri liquidati con importi superiori a euro 100.000, verrà applicato un aumento percentuale del premio di tariffa, articolato a scaglioni, senza pregiudicare l’esclusione di alcun iscritto a Inarcassa, qualunque sia l’importo del sinistro liquidato.

 

Oggetto ampio e senza limitazioni di attività

La polizza copre tutti i servizi forniti dall’associato a prescindere dall’attività esercitata e dalle sue modalità di esercizio come ad esempio le grandi opere, perdite patrimoniali, general contracting, responsabilità solidale, committenza lavori ai sensi del D.Lgs 81/2008. Per ogni professionista e per lavori con Enti Pubblici, è prevista la possibilità di stipulare, a condizioni vantaggiose, le coperture per le singole opere richieste dalle stazioni appaltanti come: Polizza della Responsabilità del Progettista incaricato; Polizza della Responsabilità del Verificatore del progetto.

 

Garanzie in forma gratuita e senza alcun onere aggiuntivo

 

  • ‘Perdita di Reddito’, nel limite di Euro 10.000 annui, a seguito di accertamenti fiscali che comportino la riduzione del fatturato quale diretta ed esclusiva conseguenza (dell’impatto) dell’accertamento subìto dall’assicurato/nei locali nell’assicurato;
  • ’Cybercrime/Errori/Omissioni’, nel limite annuo di euro 250.000, es.: per la mancata prevenzione della trasmissione di Codici Dannosi dai Sistemi informatici dell'Assicurato a quelli di terzi; furto di informazioni di terzi custodite dall'Assicurato, come i dati relativi a carte di credito; l'errato trasferimento, il pagamento o la consegna di fondi o altri beni a causa di attacchi informatici; attacchi informatici alla rete dell'Assicurato, ivi comprese le responsabilità derivanti da trasmissione di virus informatici, rivelazioni di informazioni riservate a furto di identità, ecc. ecc.

 

Tutela legale

È prevista la possibilità di avvalersi di una polizza di Tutela Legale a condizioni riservate, con la possibilità di comprendere, mediante estensione, anche le azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile per ottenere il risarcimento di danni a persone e a cose subiti per fatto illecito di terzi.

 

Garanzia in forma All Risk

Sono coperti tutti i danni di natura materiale, corporale o patrimoniale salvo quelli esplicitamente esclusi. Le esclusioni sono drasticamente circoscritte, sia nel numero, sia nella loro portata.

 

Premi

I premi annui lordi per ogni professionista partono da un minimo di euro 206,22. A scelta dell’assicurato, c’è un ventaglio di dieci possibili massimali annui, dal minimo di euro 250.000 a euro 10.000.000, con franchigie per sinistro modulate in base al massimale scelto. Per le società di Ingegneria è riservata una polizza dedicata con un premio minimo annuo di euro 206,23.

 

Tariffa Speciali giovani

Premio di soli 245,50 euro per chi ha meno di 35 anni e un fatturato inferiore a 50.000 euro. Il massimale previsto da questa opzione è di 1.500.000 euro.

 

Ampie possibilità di scelta

Sono previsti 10 possibili massimali (da 250.000 a 10.000.000 di euro) con franchigie, che partono da 1.000 euro, modulate in base ai massimali.

 

Ulteriori riduzioni

 

  • Premi ridotti del 5% per chi usufruisce della certificazione di qualità;
  • Riduzione del 20% per chi non esegue attività relative a Grandi Opere;
  • Riduzione del 50% per coloro i quali intendono ridurre la portata delle garanzie ampliando le esclusioni (gli associati dovranno valutare con attenzione questa opzione per evitare future sorprese non gradite).

 

Ampia definizione di sinistro

Oltre alle richieste di risarcimento, si estende agli avvisi di garanzia e/o i mandati di comparizione che si presuma possano dare origine a una richiesta di risarcimento nei confronti del professionista, nonché qualsiasi notifica dell’avvio di un procedimento da parte della Corte dei Conti per l’accertamento di una responsabilità amministrativa-contabile. Questo significa poter fruire della copertura delle spese legali (25% del massimale, in eccesso allo stesso) in molte fattispecie in cui la sua responsabilità possa essere messa in causa.

 

Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori rispondono di tutto quanto dovuto dal professionista.

 

Retroattività

A tutti gli assicurati è compresa nel premio annuo una retroattività illimitata, cioè la copertura dei rischi anche per chi ad oggi non ha mai stipulato alcuna copertura assicurativa di Responsabilità Civile Professionale: saranno prese in carico tutte le denunce di sinistro per richiesta di risarcimento per errori commessi, non ancora di conoscenza, nel periodo precedente alla stipula della polizza, indipendentemente dalla data effettiva in cui l’evento è stato commesso.

 

Postuma decennale

È stata introdotta la possibilità di acquistare a un costo pre-negoziato una garanzia postuma decennale per eventuali sinistri denunciati nei 10 anni successivi alla cessazione del contratto o alla cessazione dell’attività professionale, per errori commessi tra il periodo della data di retroattività e la data di scadenza del contratto.

 

Attivazione via Web

La convenzione è alla portata di un semplice “click”. Infatti, il portale web gestito da Assigeco, attraverso la sezione riservata Inarcassa On Line, permette di quotare in modo personalizzato il proprio rischio di RC professionale, ricevere e salvare nel proprio computer tutta la documentazione pre-contrattuale e contrattuale, emettere la polizza on line firmata dal Rappresentante Generale dei Lloyd’s per l’Italia, aumentare il massimale della polizza, pagare il premio, con carta di credito circuito VISA o bonifico bancario, direttamente agli Assicuratori. È anche possibile procedere, in forma gratuita alla firma elettronica della polizza /appendice contrattuale evitando così la stampa dei documenti.

 

Commissione Mista Paritetica

Costituzione di una specifica commissione che annovera tra i suoi membri, in forma paritetica, i rappresentanti di Inarcassa e quelli dei Lloyd’s con l’obiettivo di analizzare i sinistri di particolare rilevanza, valutando la fondatezza delle richieste risarcitorie e convenendo congiuntamente le eventuali tesi difensive.

 

Numero verde dedicato a Inarcassa

800 978446 - operativo dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 18:00, con il servizio di richiamata automatica “Click_to_Recall”.

 

Info via mail/pec

Informazioni sulle modalità di acquisto delle polizze o per la modifica:

infoacquisto@assigecosolutions.com o infoacquisto@pec.assigecosolutions.com

Spiegazioni sulle coperture, le garanzie e sui diversi testi di polizza a disposizione:

infopolizze@assigecosolutions.com o infopolizze@pec.assigecosolutions.com

Chiarimenti sulla modalità di gestione dei sinistri, verifica stato della posizione:

infosinistri@assigecosolutions.com o infosinistri@pec.assigecosolutions.com

Commissione paritetica: CommissioneRC@inarcassa.it

 

Denunce

Le denunce dei sinistri possono essere trasmesse, mediante la compilazione del modulo di raccolta informazioni, da inviare via email a inarcassa@chplegal.com o chplegal@pec.it, o via fax allo 02 87241956, oppure mediante l’invio in formato cartaceo presso la sede principale di Milano, CHP Legal, Viale Tunisia 29.

 

Questo servizio è accessibile solo da Inarcassa ON Line

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