Le Modifiche Regolamentari 2021

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Concluso l’iter con il quale si è arrivati all’approvazione delle modifiche al Regolamento Generale Previdenza e al Regolamento Riscatti e Ricongiunzioni da parte dei Ministeri vigilanti, le nuove norme entrano in vigore il 1° gennaio 2021.
 
È considerato, a buon diritto, il coronamento di un progetto, che insieme al Regolamento Generale Assistenza è stato voluto dal Comitato Nazionale dei Delegati e il Consiglio di Amministrazione ha condotto in porto, grazie al lavoro serrato delle Direzioni e della struttura di Inarcassa nel suo insieme. A partire dalle proposte avanzate durante il dibattito assembleare, attraverso il lavoro dei Comitati Interni, fino alla stesura definitiva dei provvedimenti, che hanno introdotto le modifiche deliberate dai Delegati Provinciali nell’assemblea nazionale del 25-26 giugno 2020.
Nello stesso contesto è stato coinvolto anche lo specifico Regolamento Riscatti e Ricongiunzioni, con la modifica di due articoli, già deliberata dal Comitato Nazionale nell’assemblea del 4-5 luglio 2019. Le modifiche introdotte nel testo del Regolamento Generale Previdenza e del Regolamento Riscatti e Ricongiunzioni sono passate al vaglio dei Ministeri vigilanti, che li hanno approvati rispettivamente ad aprile e novembre 2020.
Uno squarcio di positività nell’anno segnato da altri effetti positivi, che però hanno capovolto il significato di questo aggettivo e hanno contrassegnato il clima drammatico che ha caratterizzato l’anno 2020.
Esaminiamo qui le modifiche introdotte nel principale strumento regolatorio della nostra Associazione, articolo per articolo; una lettura puntuale potrà agevolare un approfondimento dei contenuti e far comprendere le motivazioni che ne hanno richiesto l’introduzione.
A distanza di anni dall’entrata in vigore, come è normale che sia, ogni ordinamento può richiedere un adeguamento; anzitutto, per l’esigenza di agevolare l’applicazione delle procedure, adeguandole ai modelli tecnologici correnti, che consentono anche di semplificarle; ma, anche per uniformarle alle nuove norme entrate in vigore. E, soprattutto, come in questa occasione, per imprimere una traccia nella ricerca dell’equità e dell’adeguatezza, che deve caratterizzare i servizi previdenziali rivolti agli Associati e nella garanzia della sostenibilità del sistema che, autonomamente, assicura un diritto costituzionale ed è costruito e governato dalla nostra categoria.
 

REGOLAMENTO GENERALE PREVIDENZA: LE MODIFICHE Iscrizione, obblighi contributivi e dichiarativi

 
1. Obbligo di comunicazione di un valido indirizzo di Posta Elettronica Certificata
(Art. 2, comma 1 ). Come sappiamo la PEC è obbligatoria dal 2009 per tutti gli iscritti a un Ordine professionale; ma, attenzione, ora l’art.7 del Decreto 76/2020 (il cosiddetto Decreto Rilancio) prevede l’obbligo da parte degli Ordini professionali di sospendere dall’Albo chi ne è sprovvisto e dal 2021 potranno essere previste sanzioni. A questo riguardo, Inarcassa, per accedere ai propri servizi attraverso Inarcassa On Line, dopo anni di sollecitazioni e inserzioni informative agli Associati, ha introdotto l’obbligo di dotarsene, obbligo che ora trova il corretto riscontro nel Regolamento Generale Previdenza. Ma, la cruda novità è rappresentata dalla sanzione, l’addebito di 130 € che Inarcassa applicherà per l’omissione o il ritardo nella comunicazione della PEC, anche se reddito e volume d’affari sono comunicati nei termini previsti.
 
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Art. 2 - Comunicazioni obbligatorie ad INARCASSA 2.1 - Entro il 31 ottobre di ogni anno tutti gli iscritti all’Albo degli Ingegneri ovvero all’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori devono comunicare tramite INARCASSA online, direttamente o mediante intermediari abilitati, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o di altro strumento di comunicazione elettronica equivalente ed eventuali variazioni dello stesso, il reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF ed il volume di affari complessivo ai fini dell’IVA relativi all’anno precedente, nonché la quota parte dello stesso derivante da attività professionale assoggettabile a contributo integrativo a favore di INARCASSA. ...
 
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2. Esclusione della sanzione per rettifica dichiarazione
(Art. 2, comma 3 lett. a) e b)). La sanzione per omessa o ritardata dichiarazione non si applica qualora siano presenti errori di natura formale di compilazione e/o rettifiche successive alla scadenza che non comportino l’addebito di ulteriore contribuzione.
 
Art. 2 - Comunicazioni obbligatorie ad INARCASSA 2.3 - L’omissione, il ritardo oltre il termine di cui al primo comma del presente articolo e l’infedeltà della comunicazione non seguita da rettifica entro il termine medesimo, costituiscono infrazione disciplinare. Gli Ordini professionali competenti, su comunicazione di INARCASSA, sono tenuti a dare corso alla relativa procedura; la seconda infrazione comporta la sospensione dall’Albo fino all’adempimento. L’omissione o il ritardo della comunicazione ovvero l’omessa comunicazione o aggiornamento dell’indirizzo di posta elettronica certificata o di altro strumento di comunicazione elettronica equivalente oltre il termine di cui al primo comma del presente articolo comporta una sanzione pari a 130 euro. Tale sanzione non si applica:
a) nel caso in cui il soggetto obbligato provveda comunque al pagamento dei contributi entro i termini previsti e non ritardi l’invio oltre il 31 dicembre dell’anno nel quale la comunicazione deve essere prodotta; b) nel caso di errori formali di compilazione e/o rettifica della dichiarazione oltre la scadenza che non comportino l’addebito di una ulteriore contribuzione.
 
3. Controllo delle comunicazioni (Art. 3, comma 1). Il termine per accertare in sede di pensionamento la corrispondenza tra le comunicazioni inviate e le dichiarazioni annuali dei redditi e del volume d’affari è ridotto da dieci a cinque anni.
 
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Art. 3- Comunicazioni obbligatorie a INARCASSA 3.1 – INARCASSA ha facoltà di esigere dall’iscritto e dagli aventi diritto a pensione indiretta, all’atto della domanda di pensione o delle revisioni, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviatele e le dichiarazioni annuali dei redditi e del volume d’affari limitatamente agli ultimi cinque anni.
4. Contribuzione minima dei pensionati iscritti
(Art. 4, comma 3 e art. 5, comma 3). Viene introdotto l’obbligo di versamento della contribuzione minima soggettiva e integrativa in misura del 100% anche per i pensionati iscritti (oggi ridotta del 50%). La contribuzione ridotta al 50% resta confermata solo per gli iscritti titolari di pensione di invalidità Inarcassa e per gli iscritti titolari dell’assegno per figli con disabilità grave.
Art. 4 - Contributo soggettivo 4.3 – È comunque dovuto, da tutti gli iscritti ad INARCASSA, il contributo soggettivo minimo indicato nella tabella A allegata. Tale contributo minimo è dovuto nella misura del 50% per i titolari di pensione di invalidità e per i pensionati titolari del sussidio per figli con disabilità grave i cui trattamenti siano erogati da INARCASSA.
Art. 5 - Contributo integrativo
5.3 – È in ogni caso dovuto, da tutti gli iscritti ad INARCASSA, il contributo integrativo minimo, indicato nella tabella C allegata.
Tale contributo minimo è dovuto nella misura del 50% per i titolari di pensione di invalidità e per i pensionati titolari del sussidio per figli con disabilità grave i cui trattamenti siano erogati da INARCASSA.
 
5. Deroga al contributo soggettivo minimo (Art. 4, comma 3bis). Erano già esclusi da questa facoltà i pensionati Inarcassa e i giovani professionisti fino a 35 anni che beneficano della contribuzione ridotta. Con la modifica, introdotta per motivi di equità dal 2021 sono esclusi anche i pensionati di altro ente previdenziale, ad eccezione dei titolari di pensione di invalidità civile dell’INPS.
 
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Art. 4 - Contributo soggettivo 4.3 bis - Gli iscritti ad INARCASSA, con esclusione degli iscritti pensionati di INARCASSA, dei pensionati di altro ente previdenziale e dei beneficiari della contribuzione agevolata di cui al comma 4 del presente articolo, che prevedono di produrre un reddito professionale per l’anno solare corrente inferiore al valore limite corrispondente al contributo minimo soggettivo dell’anno solare vigente hanno la facoltà di derogare all’obbligo di pagamento della contribuzione minima soggettiva.
 
6. Contribuzione ridotta per i giovani nei primi 5 anni di attività e fino a 35 anni di età
 
(Art. 4, comma 4 e art. 5, comma 4). La modifica prevede la riduzione del limite di reddito per aver diritto all’agevolazione rispetto a quello finora indicato dalla tabella G del RGP. La riduzione contributiva viene riconosciuta se il reddito professionale è uguale o  inferiore al reddito medio dichiarato dagli iscritti nel biennio precedente l’anno oggetto di agevolazione. Ad esempio, il diritto all’agevolazione per l’anno 2021 si basa sul reddito medio dichiarato dagli iscritti negli anni 2020 (reddito 2019) e 2019 (redditi 2018). All’art. 5.4, dopo il primo periodo, inalterato, è stato eliminato il richiamo alla precedente agevolazione, riprendendo il testo dal terzo periodo.
 
Art. 4 - Contributo soggettivo 4.4 – Gli ingegneri ed architetti che si iscrivono, o che si reiscrivono ad INARCASSA prima di aver compiuto i trentacinque anni di età hanno diritto ad una riduzione della contribuzione di cui al presente articolo per cinque anni solari dalla prima iscrizione, comunque non oltre il compimento del trentacinquesimo anno di età. In particolare, il contributo soggettivo obbligatorio di cui al primo comma del presente articolo è ridotto alla metà, mentre quello di cui al comma 3 è ridotto ad un terzo.
La riduzione contributiva è applicata solo se il reddito professionale dichiarato è uguale o inferiore al reddito medio dichiarato dagli iscritti a INARCASSA nel biennio precedente l’anno oggetto di agevolazione.
 
 
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Art. 5 - Contributo integrativo 5.4 - Gli iscritti ad Inarcassa che fruiscono dell’agevolazione di cui all’art. 4 comma 4 devono corrispondere, per il medesimo arco temporale di tale agevolazione, il contributo minimo di cui al comma precedente, ridotto ad un terzo, ferma restando l’integrale debenza di quanto addebitato alla committenza, A decorrere dal 1° gennaio 2013, il montante contributivo… ...
 
7. Contributo per l’indennità di maternità e paternità
(Art. 6, commi 1, 2 e 3). Il nuovo testo è stato riformulato, sia nel comma 1 sia nel comma 2. Al comma 1, viene chiarito che l’indennità di paternità erogata in base alla normativa specifica di Inarcassa (art. 34 bis comma 2 RGP) finanziata con contribuzione ad esclusivo carico degli iscritti. Al comma 2 sono confermate le modalità di finanziamento dell’indennità di paternità di fonte pubblica erogata ai sensi del D.Lgs. n.151/2001 (recepito nell’art. 34 bis comma 1 RGP) che prevede una compartecipazione della spesa a carico dello Stato. Nessuna riformulazione per il nuovo comma 3.
 
 
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Art. 6 – Contributo per il finanziamento del trattamento di maternità e paternità 6.1 – Il contributo di maternità, dovuto da tutti gli iscritti ad INARCASSA anche se pensionati, a copertura dell’indennità di maternità di cui al d.lgs. n. 151/2001 e dell’indennità di paternità di cui all’art. 70 comma 3 ter del d.lgs. 151/2001 e di cui al successivo art. 34 bis comma 1 del presente Regolamento, è disciplinato dall' art. 83 del d. lgs. 26 marzo 2001 n. 151 e s.m.i.
6.2 – Il contributo di paternità, dovuto da tutti gli iscritti ad INARCASSA anche se pensionati, a copertura dell’indennità di paternità di cui al successivo art. 34 bis comma 2 del presente Regolamento, è determinato con le stesse modalità previste per il contributo di maternità.
6.3 – I contributi di cui al presente articolo sono determinati annualmente con delibera del Consiglio di Amministrazione.
 
8. Pagamento dei contributi: termini con scadenza di sabato o festivi (Art. 10, comma 6). Si puntualizza una consuetudine riguardante le scadenze che capitano di sabato o in giorni festivi, rinviandole al primo giorno lavorativo successivo.
 
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Art. 10 – Pagamento dei contributi 10.6 – I versamenti e gli adempimenti, anche telematici, previsti dal presente Regolamento, i cui termini scadono il sabato o in un giorno festivo, sono rinviati al primo giorno lavorativo successivo.
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9. Decadenze delle azioni di accertamento
(Art. 11, comma 2). Dopo 5 anni, Inarcassa non può più effettuare rettifiche dei periodi di iscrizione anche in assenza dei requisiti formali e di continuità professionale di cui all’articolo 7 dello Statuto. È il quinquennio il riferimento temporale entro cui operare sia l’iscrizione retroattiva sia la cancellazione o rettifica di periodi pregressi. La rettifica può essere effettuata limitatamente al quinquennio precedente la data del provvedimento di revisione. I contributi versati relativi alle annualità precedenti il quinquennio sono validi ai fini previdenziali anche se sovrapposti con periodi di altre gestioni previdenziali obbligatorie.
 
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Art. 11 – Prescrizioni e decadenze …. 11.2 – Con il decorso di cinque anni si compiono le seguenti decadenze: a) della facoltà di rettificare la comunicazione di cui all’art. 2, laddove presentata, e di effettuare quelle omesse. La decadenza decorre dal termine ordinario previsto per la presentazione della predetta comunicazione; b) della potestà di INARCASSA ad effettuare rettifiche dei periodi di iscrizione per la riscontrata assenza dei requisiti di cui all’art. 7 dello Statuto. La predetta potestà è esercitabile limitatamente al quinquennio precedente la data del provvedimento di revisione.
 
Trattamenti previdenziali
 
10. Prescrizione dei ratei di pensione e recupero indebiti previdenziali
(Art. 11, comma 1). Si riduce a 5 anni la prescrizione dei ratei arretrati dei trattamenti pensionistici non liquidati e la possibilità di Inarcassa di richiedere prestazioni indebitamente corrisposte.
(Art. 30, commi 4, 5, 6). Compensazione importi in pagamento e trattenute sui ratei. Non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte per errore imputabile ad Inarcassa, salvo che l’indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato. Interessi legali sulle somme da recuperare.
 
Art. 11 - Prescrizioni e decadenze
11.1 - Con il decorso di cinque anni si compiono le seguenti  prescrizioni: a) dei contributi dovuti ad INARCASSA e di ogni relativo accessorio, ivi comprese le sanzioni per ritardi e inadempimenti. La prescrizione decorre dal termine di pagamento dei contributi dovuti a conguaglio; b) delle sanzioni per l’inadempimento dell’obbligo di presentazione della comunicazione obbligatoria di cui all’art. 2. La prescrizione decorre dal termine ordinario previsto per la presentazione della predetta comunicazione; c) del diritto di INARCASSA di ripetere i ratei di prestazioni indebitamente corrisposti. La prescrizione decorre dalla data del provvedimento di rettifica della prestazione; d) dei ratei arretrati dei trattamenti pensionistici non liquidati, liquidati e non riscossi, dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, nonché delle differenze dovute a seguito di riliquidazione. La prescrizione decorre rispettivamente dalla data di decorrenza del trattamento, dalla disposizione di pagamento dei ratei non riscossi, dalla data della pronuncia giudiziale, dalla data del provvedimento di riliquidazione.
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Art. 30 - Pagamento delle pensioni e recupero degli indebiti previdenziali
... 30.4 – Per la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebite INARCASSA ha facoltà di effettuare la compensazione con gli importi in pagamento e la trattenuta sui ratei successivi, nei limiti disposti dalla legge in materia di pignoramento delle pensioni ovvero in misura superiore a tali limiti qualora vi sia una specifica autorizzazione del debitore.
30.5 - Entro il termine di cinque anni dalla data del provvedimento di liquidazione, INARCASSA può rettificare le pensioni erogate in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione o di erogazione della pensione. Non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all’interessato e che risulti viziato da errore imputabile ad INARCASSA, salvo che l’indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato. L’omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già’ conosciuti da INARCASSA, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
 
30.6 – Le somme da recuperare sono gravate da interessi legali, ad eccezione delle somme da recuperare a causa di errori imputabili ad INARCASSA.
 
11. Maturazione del diritto a pensione (art. 16 bis)
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(Comma 1). La maturazione del diritto a pensione è subordinata al completo ed integrale adempimento degli obblighi dichiarativi e contributivi ed oneri accessori con riferimento all’intera carriera dell’iscritto, fermo restando gli ulteriori requisiti di età e anzianità contributiva minima previsti per i singoli trattamenti. (Comma 2). L’anzianità contributiva utile ai fini previdenziali è costituita dai periodi di iscrizione con integrale contribuzione. Non sono utili ai fini dell’anzianità contributiva le annualità che presentino inadempimenti dichiarativi o omissioni, anche parziali, nel pagamento dei contributi e relativi oneri accessori. (Comma 3). La contribuzione versata in misura parziale rispetto a quanto dovuto, non utile quindi ai fini previdenziali, non può essere restituita. (Comma 4). Le prestazioni previdenziali sono corrisposte solo in seguito alla domanda dell’interessato, ad eccezione della prestazione supplementare che è erogata d’ufficio. (Comma 5). La domanda di pensione può essere revocata fino a quando non sia stato notificato il provvedimento di pensionamento. (Comma 6). In presenza di irregolarità accertate in sede di pensionamento l’associato ha 180 giorni, dalla richiesta dell’ufficio, per sanare la posizione contributiva, dopodiché la domanda di pensione decade e dovrà essere nuovamente ripresentata.
 
 
Art. 16bis - Disciplina comune
16 bis 1 - Il diritto alle prestazioni previdenziali matura al completo ed integrale adempimento degli obblighi dichiarativi e contributivi verso INARCASSA, comprensivi degli oneri accessori, fermo restando gli ulteriori requisiti previsti per i singoli trattamenti. 16 bis 2 - L’anzianità contributiva utile ai fini previdenziali è costituita dai periodi di iscrizione con integrale contribuzione. Ai fini della maturazione del diritto e del calcolo delle prestazioni previdenziali non sono utili le annualità che presentano inadempimenti dichiarativi o omissioni, anche parziali, nel pagamento dei contributi e dei relativi oneri accessori. 16 bis 3 - I contributi versati in misura parziale relativi ad annualità non utili ai fini previdenziali non sono oggetto di restituzione. 16 bis 4 - Le prestazioni previdenziali sono corrisposte su domanda dell’interessato, ad eccezione della prestazione supplementare che è erogata d’ufficio. 16 bis 5 - La domanda presentata può essere successivamente revocata sino alla formale notifica di liquidazione del trattamento pensionistico. 16 bis 6 - In presenza di inadempimenti l’efficacia della domanda di pensione è condizionata all’invio, entro 180 giorni dalla ricezione della richiesta di regolarizzazione degli uffici, delle dichiarazioni omesse ed al versamento, entro il medesimo termine, dei contributi e degli oneri accessori dovuti. In caso di adempimento, entro il suddetto termine, la pensione è liquidata secondo le decorrenze previste per i singoli trattamenti. In difetto di adempimento, entro il suddetto termine, la domanda decade e dovrà essere ripresentata. 16 bis 7 - La pensione è liquidata dall’organo competente entro 90 giorni dalla presentazione della completa documentazione istruttoria.
 
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12. Pensione di vecchiaia unificata: adeguamento dell’età pensionabile alla speranza di vita
(Art. 20, comma 1). Viene precisata la metodologia di calcolo per adeguare la variazione dell’età pensionabile agli incrementi della speranza di vita della popolazione degli iscritti.
 
Art. 20 - Pensione di vecchiaia unificata 20.1 Dal 1° gennaio 2013 la pensione di vecchiaia unificata è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età ed abbiano maturato almeno trenta anni di iscrizione e contribuzione ad INARCASSA.
È corrisposta la pensione di vecchiaia unificata posticipata al raggiungimento dell’età anagrafica di almeno settanta anni in assenza del requisito di anzianità contributiva minima.
A decorrere dal 1° gennaio 2014 l’età pensionabile è elevata di tre mesi per ogni anno fino a raggiungere, a regime, i sessantasei anni, come da allegata tabella I, ed il requisito contributivo minimo è aumentato di sei mesi ogni anno fino ad arrivare a trentacinque anni, come indicato nella stessa tabella I.
Al raggiungimento del requisito anagrafico di sessantasei anni previsto dalla tabella I, l’età pensionabile ordinaria è aggiornata agli incrementi della speranza di vita. Lo stesso adeguamento si applica alla pensione di vecchiaia anticipata di cui al successivo comma 3 e alla pensione di vecchiaia posticipata La variazione della speranza di vita è calcolata con cadenza annuale, con riferimento all’età pensionabile ordinaria, in misura pari alla differenza tra i valori registrati nell’ultima tavola di mortalità specifica di INARCASSA e in quella immediatamente precedente con arrotondamento per difetto all’età in anni. Gli andamenti devono comportare un aumento di almeno un trimestre o multipli di esso salvo recupero in sede di adeguamento successivo in caso di incremento della speranza di vita inferiore a un trimestre o multipli di esso.
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13. Calcolo pro-rata per le pensioni di invalidità, inabilità e indiretta
Art. 20, comma 2). - Alle pensioni di invalidità, inabilità e indiretta ai superstiti si applica il metodo pro-rata anche nel caso non si raggiunga il requisito di anzianità minima della Tabella I previsto per la pensione di vecchiaia unificata.
Art. 20 – Pensione di vecchiaia unificata ... 20.2 – La pensione di vecchiaia unificata è costituita dalla somma di due quote confluenti in un unico trattamento unitario: 1) la prima riferita alle anzianità contributive maturate entro il 31 dicembre 2012. Determinata secondo le modalità di cui all’art.17; 2) la seconda, per le anzianità contributiva maturate a decorrere dal 1° gennaio 2013, determinata secondo quanto previsto dall’art. 26. Nel caso non si raggiunga il requisito di anzianità contributiva minima di cui al comma 1, anche la quota relativa alle anzianità contributive maturate anteriormente al 1° gennaio 2013 sarà calcolata con le modalità di cui all’art. 26 del presente regolamento. Quest’ultima disposizione non si applica alle pensioni di invalidità, inabilità e indiretta.
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14. Pensione di vecchiaia unificata anticipata: percentuale di riduzione
(Art. 20, comma 3) - La percentuale di riduzione della quota retributiva della Pensione di Vecchiaia Unificata Anticipata viene stabilita in quota fissa, pari allo 0,43% per ogni mese di anticipo rispetto all’età pensionabile ordinaria. Questo meccanismo sostituisce la riduzione definita dalla Tabella M del RGP.
Art. 20 – Pensione di vecchiaia unificata …. 20.3 – È facoltà dell’iscritto richiedere la pensione di vecchiaia unificata anticipata rispetto all’età pensionabile ordinaria al compimento del sessantatreesimo anno di età, fermo restando il requisito dell’anzianità contributiva minima.
Per coloro che anticipano la fruizione della stessa pensione rispetto all’età pensionabile ordinaria di cui al comma 1, la quota retributiva della stessa pensione è ridotta nella misura dello 0,43% per ogni mese di anticipo rispetto al requisito anagrafico indicato nella Tabella I. Tale coefficiente è aggiornato ai sensi dell’art. 34, comma 3.
 
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15. Pensione di invalidità: sospensione del trattamento
(Art. 22, comma 4). Viene alzata la soglia reddituale per la sospensione del trattamento. La pensione è sospesa qualora ricorrano contestualmente le seguenti due condizioni: il reddito professionale sia superiore a due volte l’importo della pensione in godimento e l’importo della pensione sommato al reddito professionale sia superiore a tre volte il valore della pensione minima della Tabella O del RGP.
 
Art. 22 - Pensione di invalidità
... 22.4 - La pensione di invalidità è sospesa qualora sussistano contestualmente le seguenti due condizioni: a) il reddito professionale del pensionato sia superiore a due volte l’ammontare della pensione di invalidità erogata; b) l’importo di pensione sommato al reddito professionale dichiarato per lo stesso anno sia superiore a tre volte il valore della Tabella O. La sospensione ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stato accertato il superamento del limite reddituale. La prima verifica reddituale viene effettuata con riferimento al reddito del primo anno successivo alla decorrenza della pensione. La corresponsione della pensione di invalidità sospesa è ripristinata dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui il professionista dimostri il rispetto del suddetto limite.
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16. Pensione superstiti: beneficiari e requisiti
(Art. 24, commi 1, 2, 4). La pensione per i superstiti (reversibilità e indiretta) viene estesa anche ai figli maggiorenni affetti da disabilità grave accertata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Introdotto anche il requisito di cinque anni di iscrizione e contribuzione a Inarcassa per accedere al diritto da parte dei superstiti, nel caso in cui l’associato non sia iscritto al momento del decesso, senza aver maturato il diritto alla pensione. Confermato il requisito di due anni nel caso in cui l’associato sia iscritto al momento del decesso.
 
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Art. 24 - Pensione di reversibilità ed indiretta 24.1 - Le pensioni di vecchiaia, vecchiaia unificata, anzianità, inabilità, invalidità, la prestazione supplementare e la pensione contributiva sono reversibili: a) al coniuge, finché mantiene lo stato vedovile; b) ai figli, legittimi o equiparati, minorenni o maggiorenni inabili a proficuo lavoro o maggiorenni affetti da disabilità grave accertata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 24.2 - Ai figli minori sono equiparati i figli maggiorenni studenti, non oltre il compimento del ventunesimo anno di età nell’ipotesi di corsi di studio di scuola media superiore, ovvero, nell’ipotesi di corsi di studio universitari e post-universitari, sino al compimento del ventiseiesimo anno di età. Il figlio maggiorenne inabile a proficuo lavoro o disabile grave ha diritto alla quota di pensione a condizione che l’insorgenza dell’inabilità sia antecedente il decesso del pensionato o dell’assicurato. 24.3 - ... 24.4 - La pensione indiretta spetta ai soggetti di cui al comma 1 e nella misura indicata nel comma 3 del presente articolo nel caso in cui il professionista sia defunto senza aver maturato il diritto alla pensione di vecchiaia unificata ed abbia maturato al momento del decesso: a) almeno due anni anche non consecutivi di effettiva iscrizione e contribuzione ad INARCASSA, se iscritto al momento del decesso. Si prescinde dall’anzianità minima quando l’evento è causato da infortunio; b) almeno cinque anni anche non consecutivi di effettiva iscrizione e contribuzione ad INARCASSA, se non iscritto al momento del decesso.
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17. Pensione di reversibilità e indiretta “c.d norma antibadante” (Ex art. 24, comma 7). Viene abrogata la norma che prevedeva la riduzione della pensione ai superstiti nel caso l’iscritto avesse contatto matrimonio dopo i 70 anni. La modifica recepisce la Sentenza della Corte Costituzionale 174/2016, che ha dichiarato la illegittimità della analoga norma di legge emanata per il regime previdenziale pubblico (D.L. n. 98/2011).
 
Art. 24 - Pensione di reversibilità ed indiretta 24.7 - ABROGATO
 
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18. Sistema di calcolo contributivo della pensione
(art. 26, comma 1). Ai fini del calcolo della pensione, la quota corrispondente ai periodi ricongiunti con metodo di calcolo contributivo è determinata applicando i coefficienti della Tabella F, prevista dal nuovo Regolamento Riscatti e Ricongiunzioni, aggiornata annualmente alla speranza di vita della categoria. Nello stesso articolo viene inoltre chiarito il meccanismo di ricalcolo della pensione di vecchiaia unificata anticipata da effettuarsi al compimento dell’età pensionabile ordinaria.
 
Art. 26. – Sistema di calcolo contributivo della pensione 26.1 - A decorrere dal 1° gennaio 2013, l’importo annuo della pensione è calcolato moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione corrispondente all’anno di nascita e all’età di pensionamento prescelta dall’iscritto, di cui alla allegata tabella H (48) e successivi aggiornamenti, salvo quanto previsto dai commi 6.6 e 6.7 del Regolamento Riscatti e Ricongiunzioni.
Annualmente il Consiglio di Amministrazione approva i coefficienti relativi alla generazione che raggiunge il requisito dell’età pensionabile ordinaria sulla base degli incrementi medi della speranza di vita degli associati a INARCASSA, senza includere la componente di reversibilità. A coloro che richiedono il pensionamento anticipato rispetto all’età ordinaria di cui al comma 1 dell’art. 20 sono attribuiti in via provvisoria i coefficienti di trasformazione dell’ultima generazione disponibile. Al compimento dell’età pensionabile ordinaria, la quota contributiva di pensione è ricalcolata, con effetto dal mese successivo, sulla base dei coefficienti di trasformazione definitivi della coorte di appartenenza. Tali coefficienti sono applicati al montante contributivo che residua al raggiungimento dell’età ordinaria di pensione.
 
19. Pensione minima: certificazione ISEE e a chi non spetta l’adeguamento
(Art. 28, comma 5, lett. a), b), c). La certificazione ISEE (indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare) da presentare per ottenere l’integrazione al trattamento minimo è quella rilasciata nell’anno di presentazione della domanda di pensione o nell’anno di maturazione del diritto qualora quest’ultimo si perfezioni successivamente alla domanda.
 
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Art. 28 – Pensione minima
... 28.5 - Ferma restando la normativa previgente l’adeguamento alla pensione minima non spetta nei seguenti casi: a) al pensionato il cui valore dell’indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare (ISEE), di cui al d.lgs. n. 109/1998 e s.m.i., sia superiore a euro 30.000,00. La certificazione ISEE di riferimento è quella rilasciata nell’anno di presentazione della domanda di pensione o nell’anno di maturazione del diritto qualora quest’ ultimo si perfezioni successivamente alla domanda. 
b) al titolare della pensione unificata che consegua la pensione posticipata, senza aver raggiunto il requisito dell’anzianità contributiva minima ovvero che opti per l’anticipazione rispetto all’età pensionabile ordinaria; c) al titolare di un trattamento pensionistico diretto erogato da un altro ente previdenziale e ai superstiti beneficiari della pensione indiretta di cui agli art. 24 comma 4 lett. b) e 29, comma 2).
 
20. Norma transitoria per il calcolo pro-rata (Art. 32, comma 6 RGP). Viene confermato il diritto al calcolo pro-rata agli iscritti con almeno 20 anni di iscrizione e contribuzione al 31 dicembre 2012, che all’atto del pensionamento abbiano contestualmente almeno 70 anni di età e una anzianità di iscrizione e contribuzione di almeno 30 anni.
 
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Art. 32 – Norme transitorie
32.6 – Agli iscritti che abbiano maturato almeno 20 anni di iscrizione e contribuzione al 31.12.2012 si applica il calcolo pro rata di cui all’art. 20 comma 2, anche qualora non raggiungano il requisito di anzianità contributiva minima di cui al comma 1 dello stesso articolo, a condizione che all’atto del pensionamento possano far valere contestualmente:
a) l’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia unificata posticipata;
b) una anzianità di iscrizione e contribuzione di almeno 30 anni.
 
 
 
21. Rivalutazione redditi e coefficienti per il calcolo delle pensioni (Art. 33, comma 2). Questa esplicitazione si riferisce alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione riguardanti il monte redditi professionale degli iscritti e la variazione media quinquennale dello stesso, utile per la capitalizzazione dei contributi degli iscritti.
 
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Art. 33 – Rivalutazione dei redditi e dei coefficienti utili al calcolo delle pensioni
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33.2 – Con delibera del Consiglio di amministrazione sono altresì determinati con cadenza annuale: a) il monte redditi professionale degli iscritti INARCASSA e la variazione media quinquennale di cui all’art. 26.6; b) il reddito medio professionale degli iscritti INARCASSA e il reddito medio biennale di cui all’art. 4.4.
 
 
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22. Rivalutazione delle pensioni e dei contributi
(Art. 34, comma 1). A decorrere dal 1° gennaio di ogni anno tale rivalutazione viene effettuata in base alla variazione annuale dell’indice FOI (indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati) calcolato dall’ISTAT. Al fine di applicare la rivalutazione con effetto immediato il periodo di riferimento per determinare la variazione percentuale viene anticipato di 6 mesi: da luglio del secondo anno precedente giugno dell’anno precedente a quello da cui ha effetto la rivalutazione.
Art. 34 – Rivalutazione delle pensioni e dei contributi 34.1 - Con delibera del Consiglio di Amministrazione, gli importi delle pensioni e dei trattamenti previdenziali di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 32 erogati da INARCASSA sono rivalutati in proporzione alle variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati calcolato dall’ISTAT, a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno.
Le variazioni percentuali sono determinate confrontando il valore medio dell’indice relativo al periodo compreso fra il diciottesimo e il settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto la rivalutazione delle pensioni con il valore medio dell’indice relativo ai dodici mesi del periodo compreso fra il trentesimo ed il diciannovesimo mese anteriore a quello da cui ha effetto la rivalutazione delle pensioni.
 

REGOLAMENTO RISCATTI E RICONGIUNZIONI LE MODIFICHE Requisiti e parametri di accesso

 
23. Requisiti di accesso alla ricongiunzione non onerosa
(Art. 5 RR). Confermata la ricongiunzione contributiva, non onerosa, dei periodi lavorativi fino al 31/12/2012, alternativa alla ricongiunzione retributiva, invece onerosa. È stato Introdotto un requisito: gli iscritti per avvalersene devono avere almeno 15 anni di anzianità di iscrizione e contribuzione a Inarcassa alla data della domanda. Chi non possiede il requisito potrà invece ricongiungere esclusivamente con il metodo retributivo.
Sono confermati i requisiti precedenti per i periodi assicurativi dal 01/01/2013.
 
Art. 5 - Onere di ricongiunzione e tabelle per il calcolo della riserva matematica 5.1 - Ricongiunzioni di periodi fino al 31 dicembre 2012. 5.1.1 - La riserva matematica, utile alla determinazione dell’onere di ricongiunzione di periodi fino al 31 dicembre 2012, ai sensi dell’art.1, comma 5, della legge n. 45/1990, è calcolata mediante applicazione dei coefficienti riportati nelle allegate tabelle A-B-C-D ed E. 5.1.2 - L’iscritto ha facoltà di avvalersi delle modalità di computo dell’onere secondo quanto disciplinato al successivo comma 5.2 anche per la ricongiunzione di periodi lavorativi fino al 31 dicembre 2012. Tale facoltà è riservata a coloro che abbiano maturato almeno 15 anni di iscrizione e contribuzione presso INARCASSA. 5.2Ricongiunzione di periodi successivi al 31.12.2012.
La ricongiunzione di periodi assicurativi successivi al 31 dicembre 2012 non comporta oneri a carico del richiedente in quanto i contributi trasferiti, comprensivi degli interessi, sono acquisiti a montante individuale.
 
24. Quota di pensione comprendente periodi ricongiunti con metodo contributivo (Art. 6 RR). Viene introdotto il caso di pensione comprendente una quota relativa a periodi ricongiunti con il metodo contributivo, che è determinata con parametri specifici per tenere conto dei maggiori oneri derivanti dalla reversibilità del trattamento ai superstiti. Saranno utilizzati coefficienti di trasformazione definiti in base all’anno di nascita e all’età di pensionamento indicati nella nuova Tabella (F), aggiornati annualmente alla speranza di vita della categoria.
 
Art. 6 - Efficacia dei periodi di riscatto e di ricongiunzione ai fini previdenziali ... 6.6 - I periodi ricongiunti ai sensi della legge 5 marzo 1990 n. 45 e quelli riscattati sono computati, ai fini del diritto e della misura della pensione, in funzione della collocazione temporale dei periodi assicurativi ricongiunti o oggetto di riscatto. Qualora il professionista o suoi aventi causa si avvalgano delle modalità di computo dell’onere di riscatto e di ricongiunzione secondo quanto indicato agli artt. 4 comma 2 e 5 comma 2, i corrispondenti periodi assicurativi sono computati ai fini pensionistici con il metodo contributivo. Al montante individuale determinato dalla contribuzione trasferita ai sensi dell’art. 5.1.2 e 5.2 si applicano i Coefficienti di trasformazione di cui alla Tabella F (53) allegata e successivi aggiornamenti. 6.7 - I coefficienti di trasformazione di cui al comma precedente sono calcolati secondo l’art. 26.1 del Regolamento Generale di Previdenza 2012 di Inarcassa, includendo la componente di reversibilità, e sono aggiornati con cadenza annuale dal Consiglio di Amministrazione.
 
25. Entrata in vigore (Art. 35 RGP – art. 8 RR). Le modifiche al Regolamento Generale di Previdenza e al Regolamento Riscatti e Ricongiunzioni entrano in vigore il 1° gennaio 2021.
Una revisione a tutti gli effetti, dunque, che fa parte dei compiti e degli oneri di una Amministrazione consapevole, che nelle intenzioni non trascura mai il proposito di preservare la continuità, obiettivo che deve guidare questo organismo di categoria. A noi Associati, il compito di trasformare il dovere in volontà, vincere la diffidenza, informarsi e conoscere, per partecipare alla costruzione della comunità, farne parte, sapendo che su questa istituzione possiamo contare come riferimento necessario, come peraltro ha dato prova tangibile di essere, in questi mesi bui e difficoltosi.
 

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