Le domande degli iscritti

Aggregatore Risorse

Invalidità temporanea (ITA)

Recentemente ho subito un infortunio che mi ha costretta a sospendere l’attività per oltre un mese e a rinunciare a due incarichi professionali. Ho chiesto a Inarcassa l’indennità per invalidità temporanea ricevendo un diniego per l’esito negativo del medico di fiducia che ha ritenuto che il tipo di infortunio determina un periodo di inabilità inferiore a quanto previsto per l'erogazione dell'indennità. Vorrei spiegazioni più dettagliate.

 

Un iscritto di Bologna

 

È necessario evidenziare che, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento, il parere espresso dal medico-legale dell'Associazione ha carattere definitivo e insindacabile e prevale, in caso di divergenza, su ogni altro documento prodotto dal richiedente. Il Sanitario di fiducia Inarcassa, valutata la documentazione medica prodotta dall’iscritto, non ha riconosciuto uno stato di inabilità temporanea assoluta di durata pari o superiore a quella minima di 41 gg. prevista dal Regolamento (art. 3).

È bene osservare che, sotto il profilo medico-legale, l'inabilità non coincide con il tempo necessario a riprendersi dall'infortunio o a guarire dallo stato di malattia, bensì è commisurata al periodo di tempo durante il quale l'evento patologico inibisce totalmente il professionista, in modo tale che quest'ultimo non riesca a svolgere in concreto alcun compito o mansione del lavoro cui era addetto al momento della insorgenza del processo morboso. In altri termini, l'inabilità rilevante ai fini dell'indennizzo coincide con l'impedimento a riprendere ogni funzione della medesima attività lavorativa. In tal senso, detto impedimento non deve consentire la ripresa neanche in minima parte del lavoro, posto che l'inabilità parziale non è indennizzabile.

 

Deroga al versamento dei contributi minimi

Sono un ingegnere recentemente iscritto a Inarcassa che, dopo diversi anni di lavoro dipendente ha deciso di intraprendere la libera professione. La scelta è stata più impegnativa del previsto sia per la precarietà del lavoro autonomo e sia per le problematiche legate all’incasso dei compensi, i quali avvengono sempre con notevole ritardo generando notevoli problemi di cassa.

 

Affrontare l’onere dei contributi minimi, il quale si somma agli oneri fiscali, pone non poche difficoltà. Sono pertanto interessato ad avvalermi dell’istituto della deroga e vorrei avere delucidazioni sul funzionamento dell’istituto, sulle modalità di adesione e sulle implicazioni di carattere previdenziale.

 

Un Ingegnere di Roma

 

L’istituto della deroga (articolo 4, comma 3, del Regolamento Generale Previdenza) prevede la possibilità, per chi produce redditi inferiori al valore corrispondente al contributo minimo soggettivo, di derogare all'obbligo della contribuzione minima soggettiva per un massimo di 5 anni anche non continuativi nell'arco della vita lavorativa.

Se si prevede di conseguire nel 2017 un reddito professionale inferiore a euro 15.724,00 ci si può avvalere della deroga facendone richiesta entro e non oltre il 31 maggio. L’istanza può essere presentata esclusivamente in via telematica tramite l’applicativo disponibile nell’area riservata su Inarcassa On Line al menù “Agevolazioni - Deroga contributo soggettivo minimo”.

Questa procedura consente di non versare il contributo soggettivo minimo e pagare il 14,5% del solo reddito effettivamente prodotto entro dicembre 2017, dopo la presentazione della dichiarazione on line.

Se l’ammontare del reddito professionale che verrà inserito nella dichiarazione (da presentare entro il 31 ottobre 2018 per il 2017), sarà inferiore a € 15.724 verrà generato un MAV per un importo pari al 14,5% del reddito dichiarato, da pagare entro il 31/12/18.

Qualora invece il reddito professionale dichiarato si rivelasse uguale o superiore a € 15.724 verrà generato un MAV con scadenza 31/12/18 di importo pari al 14,5% del reddito dichiarato, maggiorato degli interessi (BCE+4,50%) sul solo contributo minimo dovuto e decorrenti dalle due scadenze ordinarie (integrazione obbligatoria).

Per quanto concerne gli effetti previdenziali è da evidenziare che la deroga determina la diminuzione dell’anzianità contributiva utile alla pensione che viene riconosciuta in misura proporzionale a quanto versato per l’annualità interessata rapportato al contributo minimo previsto per la stessa annualità.

Ad esempio, a fronte di un reddito di 10.000 euro dichiarato per il 2017, il contributo soggettivo dovuto sarà 10.000 x 14,50% = 1.450 euro, per cui l'anzianità sarà pari a 232 giorni anziché 365. .

Una ulteriore agevolazione per gli iscritti è la possibilità di integrare gli importi non versati richiedendo il riscatto entro i cinque anni successivi e così assicurarsi l’anzianità previdenziale intera (integrazione volontaria). La domanda di riscatto può essere presentata già dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello derogato e l'elaborazione del relativo onere potrà essere effettuata a seguito di presentazione della dichiarazione reddituale dell’anno in deroga e a seguito del pagamento dell’eventuale conguaglio.

Attenzione però che il contributo minimo integrativo e il contributo di maternità vanno comunque versati entro i termini previsti (30 giugno e 30 settembre dell’anno in corso) perché non derogabili.

Tagcloud

#tagCloud
Seleziona un argomento
tra quelli più cercati