Iva ad esigibilità differita. Compilazione guidata dell’allegato alla Dich 2016

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Con nota ministeriale del 20 dicembre 2016 è stata approvata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la delibera adottata dal Comitato nazionale dei delegati in data 24-25 novembre 2016, concernente modifiche all’articolo 5.1 ter del Regolamento Generale di Previdenza 2012, in materia di imponibilità ai fini del contributo integrativo dei volumi d’affari derivanti da fatture ad esigibilità differita.
Il nuovo comma prevede principalmente che: “A decorrere dal 1° gennaio 2016, i fini del computo del contributo integrativo dovuto, dal Volume di Affari IVA professionale annuo dovranno essere sottratte le operazioni effettuate nel medesimo anno con Iva esigibile negli anni successivi (ai sensi dell’art. 6 comma 5 del DPR n. 633/1972 e dell’art. 32-bis del D.L.83/2012) e sommate quelle effettuate in anni precedenti ma con Iva esigibile nell’anno stesso”.
 

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