Dich. On line 2020

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Quest’anno gli iscritti a Inarcassa devono dichiarare all’Associazione i redditi professionali entro il 2 novembre in quanto il 31 ottobre è domenica.
Per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi e volume di affari per l’anno 2020 da presentare on line, Inarcassa ha introdotto poche novità e l’architettura della dichiarazione telematica è rimasta identica nell’obiettivo di semplicità e rapidità: è possibile bypassare la sequenza obbligata delle varie sezioni proponendo in fase di accesso poche semplici domande, così da modulare la propria dichiarazione per arrivare brevemente alla sezione del reddito professionale Irpef e del volume d’affari Iva attraverso un percorso guidato, con gli “help” on line e la funzione “salva” disponibile su ogni pagina.
Inarcassa offre a ingegneri e architetti una procedura snella e fluida riducendo la durata media di utilizzo della procedura con conseguente riduzione del rischio di rallentamenti causati dall’intenso traffico sui server.
 
COME ENTRARE
Codici di accesso a Inarcassa On Line Sulla pagina di autenticazione a IOL è presente una funzione per rigenerare la password e il pin che consentono l’accesso ai servizi on line. È sufficiente avere a portata di mano la matricola, il codice fiscale e l’indirizzo PEC e cliccare su “hai dimenticato la password?” ed eventualmente “Hai dimenticato anche il codice Pin? Clicca qui”. Ricordiamo che per accedere a tutti i servizi del nuovo iOL sono obbligatori la PEC, l’e-mail e il cellulare.
 
Novità 2021: indirizzo PEC Dal 2021 la comunicazione dell’indirizzo PEC o della sua variazione nel modello di dichiarazione è obbligatoria e la sua omissione comporta l’emissione delle sanzioni.
Ricordiamo inoltre che, prima di compilare la dichiarazione, richiediamo di inserire o di verificare i dati di contatto (telefono fisso, cellulare, e-mail) fondamentali per ricevere da Inarcassa informazioni, avvisi di cortesia su scadenze, eventi e iniziative.
 
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LA COMPILAZIONE Compilare la Dich senza difficoltà

 
In ogni campo della Dich On Line è prevista una funzione di “help” che consente di rendere immediato l’inserimento dei dati necessari. All’inizio di ogni sezione è illustrata la compilazione e le istruzioni complete sono disponibili sul sito www.inarcassa.it. Su ogni pagina della Dich On Line è prevista, inoltre, la funzione “salva” che consente di interrompere la compilazione, salvando tutti i dati inseriti fino a quel momento e di riprenderla successivamente. Su ogni pagina è disponibile il numero di telefono dedicato al servizio di assistenza per la dichiarazione. Un team di operatori esperti risponde al numero 02.91.97.97.05 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18 per garantire un supporto nella compilazione e nella navigazione della procedura on line di dichiarazione dei redditi e volume di affari.
 
Fac-simile dei modelli e istruzioni per la compilazione Sono pubblicati su www.inarcassa.it i fac-simile in pdf dei modelli, resi disponibili a puro scopo illustrativo, che potranno essere trasmessi esclusivamente per via telematica attraverso il nuovo IOL. Informazioni approfondite sulle dichiarazioni dei redditi dovute a Inarcassa, sono disponibili sul sito alla voce “Comunicazione dei redditi” (per le Società alle voci “Comunicazioni annuali” sotto il menu “Regole per le Società”).
 
LE TIPOLOGIE
Regimi agevolati I professionisti che si sono avvalsi, per l’anno 2020, del regime fiscale agevolato per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - ai sensi dell’art. 27, commi 1 e 2 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 ed i professionisti che hanno adottato il regime forfetario introdotto dall’art. 1 commi 54-89 della L. n. 190/2014, tenuti a compilare lo stesso quadro LM della dichiarazione Redditi 2021, devono compilare la dichiarazione riportando il reddito professionale ed il volume di affari derivante dall’esercizio della professione, secondo le indicazioni riportate negli help on line disponibili in procedura. La colonna 4 del quadro fiscale LM righi dal 22 al 27 prevede l’inserimento dei compensi percepiti a seguito di cessione dei diritti d’autore o utilizzo di opere dell’ingegno correlate allo svolgimento dell’attività professionale che concorrono quindi alla formazione del Volume d’affari imponibile del contributo integrativo e del Reddito professionale imponibile del contributo soggettivo. Detti compensi, da indicare in colonna 4, concorreranno al reddito da assoggettare a imposta sostitutiva previamente abbattuti in misura del 25%, ovvero abbattuti in misura del 40%, nel caso in cui il dichiarante abbia età inferiore ai 35 anni.
 
Prestazioni con Iva a esigibilità differita Il calcolo del contributo integrativo dovuto a Inarcassa segue le regole fiscali in materia di Iva ad esigibilità differita (art. 5, comma 1 ter, RGP). Questo comporta un beneficio per il professionista in quanto il contributo integrativo viene versato nell’anno in cui la prestazione è divenuta esigibile fiscalmente e senza alcuna anticipazione. A questo fine, nel modello di dichiarazione per l’anno 2016 era stato introdotto l’Allegato 3 “Autocertificazione delle operazioni effettuate nel periodo tra il 1° gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2015 con Iva ad esigibilità differita” nel quale dovevano essere dichiarati i dati riferiti alle fatture emesse nel quadriennio 2012-2015. Tale allegato doveva essere improrogabilmente compilato entro il 31/12/2017. Nell’ambito della dichiarazione per l’anno 2020 l’allegato viene riproposto solamente ai dichiaranti (professionisti/Società) che nella dichiarazione dell’anno 2020 presentano ancora fatture emesse non incassate. Al dichiarante viene richiesto di inserire la quota parte del volume d’affari riferito a fatture emesse con Iva ad esigibilità differita nel quadriennio 2012-2015, ma incassate nel corso del 2020. Il suddetto Allegato è strutturato per permettere al dichiarante, che abbia versato ad Inarcassa successivamente alla dichiarazione 2016 ulteriori quote di contributo integrativo per il quadriennio 2012-2015 (ad esempio a seguito di versamento di rate di piani di rateizzazione), di recuperare in tutto o in parte la quota di contribuzione integrativa non dedotta nel 2016 per incapienza della contribuzione versata.
 
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Professionisti iscritti a Inarcassa e alla Gestione Separata INPS I professionisti iscritti per una frazione del 2020 che hanno già versato sullo stesso reddito professionale da dichiarare a Inarcassa la contribuzione previdenziale presso la Gestione Separata Inps (contestualmente a un rapporto di lavoro dipendente o assimilato), possono procedere a dichiarare il reddito professionale frazionato in rapporto agli effettivi mesi di iscrizione a Inarcassa, così da evitare una duplicazione contributiva sullo stesso reddito. Ricordiamo che non è più necessario allegare la documentazione dei versamenti contributivi effettuati alla Gestione Separata.
 
Le società Per tutte le società (SDI, SDP e STP) è prevista una sezione per comunicare gli accertamenti definitivi notificati alla società da parte degli uffici fiscali nell’anno 2020. È prevista, per le sole Società di Ingegneria, una sezione “Richiesta altri dati” finalizzata all’aggiornamento ed all’integrazione dei dati societari.
 
 
L’INVIO
Chi deve inviare la dichiarazione • Gli ingegneri e gli architetti iscritti agli albi professionali e titolari di partita IVA, a prescindere dal codice di attività; • Le Società di professionisti; • Le Società tra professionisti; • Le Società di Ingegneria; • Gli eredi dei professionisti deceduti. La comunicazione deve essere inviata anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative.
 
Chi non deve inviare la dichiarazione Gli ingegneri e gli architetti non iscritti a Inarcassa che nel 2020: • erano privi di partita IVA; • erano iscritti anche in altri albi professionali e che, a seguito di espressa previsione legislativa, abbiano esercitato il diritto di opzione per l’iscrizione ad un’altra Cassa previdenziale prima del 1° gennaio 2020.
 
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Quando inviare la dichiarazione La comunicazione dei redditi e dei volumi d’affari deve essere presentata obbligatoriamente mediante invio telematico entro il termine del 2 novembre 2021. Per gli eredi dei professionisti deceduti, il termine per l’invio della dichiarazione e per il pagamento degli eventuali contributi è prorogato a 12 mesi dalla data dell’avvenuto decesso. Raccomandiamo di non attendere gli ultimi giorni a ridosso della scadenza nei quali è inevitabile un intenso traffico sui server e anche sulle linee telefoniche dedicate al supporto nella compilazione.
 
Come inviare la dichiarazione La dichiarazione del reddito professionale o del volume d’affari riferita all’anno 2020 deve essere presentata accedendo, con le credenziali di accesso personali, all’apposita sezione presente nella propria area riservata Inarcassa On Line nel menu “Adempimenti”. Solo gli eredi dei professionisti deceduti sono esclusi dall’obbligo dell’invio telematico, ma sono tenuti a trasmettere il modello cartaceo (disponibile sul sito di Inarcassa) all’indirizzo protocollo@ inarcassa.pec.org.
 
DOPO LA PRESENTAZIONE DELLA DICH…
Esonero parziale dei contributi Ricordiamo che è possibile richiedere, tramite Inarcassa On Line, l’esonero parziale del contributo soggettivo da versare nel 2021 (minimi 2021 e conguaglio 2020) entro il 31/10/2021 soltanto dopo aver presentato la Dichiarazione on line 2020. Inoltre, la regolarità contributiva sarà verificata alla data del 01/11/2021 e, in caso di irregolarità, la domanda decadrà automaticamente.
Si informa inoltre che gli associati che usufruiranno dell’esonero di cui alla legge n°178/2020 potranno chiedere la rateizzazione del conguaglio sull’importo eccedente l’importo oggetto di esonero.
 
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Che cosa deve fare chi si è avvalso della deroga Gli associati in deroga per l’anno 2020 dovranno corrispondere un importo pari al 14,5% del reddito dichiarato, generando il bollettino Mav da pagare entro il 31 dicembre 2021. Qualora il reddito professionale dichiarato risulti però superiore a € 16.241, oltre al conguaglio, dovranno corrispondere anche gli interessi (BCE+4,50%) calcolati sul solo contributo minimo dell’anno 2020, a decorrere dalle due scadenze ordinarie (30 giugno e 30 settembre 2020).
 
Contributo facoltativo Dopo aver presentato la Dichiarazione on line 2020, gli iscritti, anche pensionati, possono versare un contributo soggettivo facoltativo in aggiunta a quello obbligatorio (art. 4.2 Regolamento Generale Previdenza) così da incrementare il montante contributivo e conseguentemente l’ammontare delle prestazioni pensionistiche. Chi lo desidera, può scegliere l’importo del versamento e generare il bollettino Mav dall’apposita voce di menu all’interno del nuovo IOL, entro il 31 dicembre 2021.
 
Feedback di gradimento Al termine del processo di dichiarazione chiediamo di rispondere a poche domande per raccogliere il giudizio sulla procedura on line, per migliorare costantemente il servizio.
 
IL PAGAMENTO
Come e quando pagare il relativo contributo soggettivo e/o integrativo
I professionisti non iscritti a Inarcassa e le società di ingegneria devono provvedere al pagamento del contributo integrativo relativo all’anno 2020 entro il 31 agosto 2021, attraverso bollettino Mav, generato attraverso IOL al menu “Adempimenti”, mentre l’invio della dichiarazione obbligatoria deve essere effettuato entro il 2 novembre (si consiglia, se possibile, di effettuare, contestualmente al calcolo del contributo integrativo, anche la dichiarazione allo scopo di evitare i rischi legati al rinvio a ridosso della scadenza). I professionisti iscritti a Inarcassa devono procedere al pagamento del conguaglio del contributo soggettivo e integrativo a saldo del 2020 in un’unica soluzione entro il 31 dicembre di quest’anno con bollettino Mav che, a conclusione della procedura di invio del modello Dich/2020, deve essere generato seguendo le istruzioni presenti sul sito.
È possibile utilizzare anche il modello F24 quale strumento di pagamento che permette anche di compensare eventuali crediti di imposta con il debito nei confronti di Inarcassa. Il modello F24 consente infatti di compensare i debiti verso Inarcassa con il credito IVA, i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’IRAP. La compensazione è possibile esclusivamente tramite i canali Entratel o Fisconline secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate. Il modello viene proposto dalla procedura IOL, in triplice copia, già precompilato con l’importo e tutte le informazioni necessarie al versamento dei contributi.
Gli associati, iscritti o già pensionati Inarcassa, in regola con gli adempimenti previdenziali possono rateizzare il conguaglio contributivo 2020, in scadenza il 31 dicembre, in tre pagamenti posticipati a marzo, luglio e novembre 2022, a un tasso di interesse dell’1,5% e senza acconto. Il pagamento avverrà esclusivamente attraverso il sistema SDD (disposizione permanente di bonifico). L’agevolazione può essere richiesta contestualmente alla presentazione della dichiarazione annuale del reddito e del volume d’affari professionale 2020 o entro il 30 novembre. Nello specifico, potranno accedere solo i professionisti e pensionati iscritti nel 2019 che, al 30 novembre 2021, si trovino in stato di regolarità nelle obbligazioni documentali e contributive e che non abbiano importi a debito oggetto di ricorso amministrativo o giurisdizionale, non abbiano, per lo stesso anno di conguaglio, esercitato la deroga al versamento del minimo soggettivo, non siano pensionandi, ovvero non abbiano maturato i requisiti e presentato domanda di pensione ancora in corso. Inoltre, il Piano di rateizzazione decade al mancato pagamento anche di una sola rata: all’atto della decadenza vengono calcolate e notificate le sanzioni dalla data del 1° gennaio dell’anno successivo al conguaglio, sulla base delle somme non pagate. Chi intende fare richiesta, può controllare la propria posizione accedendo all’estratto conto on line e sanare eventuali debiti entro il 30 novembre. La rateizzazione può essere richiesta per un importo minimo di 1.000 euro.

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