L’IVA a esigibilità differita "entra" nel RGP 2012

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Tutte le novità per gli associati e la prassi da seguire. Il periodo transitorio. In arrivo una guida pratica

Il Comitato Nazionale Delegati in data 24-25 novembre 2016 ha adottato la delibera di modifica all’art. 5.1 ter del Regolamento Generale di Previdenza 2012 che, al primo capoverso, recita: A decorrere dal 1° gennaio 2016 , ai fini del computo del contributo integrativo dovuto, dal Volume di Affari IVA professionale annuo dovranno essere sottratte le operazioni effettuate nel medesimo anno con Iva esigibile negli anni successivi (ai sensi dell’art. 6 comma 5 del DPR n. 633/1972 e dell’art. 32-bis del D.L. 83/2012) e sommate quelle effettuate in anni precedenti ma con Iva esigibile nell’anno stesso”.

La delibera è stata approvata dai Ministeri vigilanti con nota del 20 dicembre 2016.

Il principio ispiratore di tale disposizione è quello di far coincidere il versamento del contributo integrativo con l’esigibilità differita dell’IVA, al fine pratico, dunque, di escludere un versamento contributivo anticipato rispetto sia al pagamento della fattura professionale da parte del committente, sia al versamento al Fisco della relativa imposta sul valore aggiunto.

Finora la normativa Inarcassa non prevedeva alcun istituto che permettesse un differimento del versamento del contributo integrativo a fronte di un mancato incasso del relativo corrispettivo professionale.

 

Le operazioni che prevedono l’IVA a esigibilità differita e verso chi è possibile emettere queste fatture

In campo fiscale, l'art. 6 comma 5 del DPR 633/72 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) stabilisce, in via di principio, che l’IVA si rende esigibile nel momento in cui l’operazione si considera “effettuata” secondo le regole contenute nel medesimo articolo.

In deroga a tale principio, tuttavia, la stessa norma stabilisce che, per determinate categorie di operazioni, tassativamente indicate, l’esigibilità dell’imposta possa essere differita all’atto del pagamento del corrispettivo, salva la facoltà del soggetto di non avvalersi di tale beneficio.

Tali sono le operazioni emesse nei confronti dello Stato e degli altri Enti Pubblici: per tali fatture esiste, infatti, la possibilità di richiedere la suddetta esigibilità differita dell'imposta, come pure per le fatture emesse in regime di liquidazione dell’IVA per cassa (c.d. cash accounting)1.

Il differimento ha effetto al solo fine del versamento dell’IVA: il debito verso l’Erario sorge, dunque, generalmente, quando si incasserà il pagamento del corrispettivo.

 

Che cosa cambia ora per gli associati

Fino ad oggi se un determinato compenso – ancorché non percepito – concorreva, sulla base della normativa fiscale (emissione della fattura), alla formazione del volume di affari professionale per un dato anno, l’associato era tenuto ad applicare il contributo integrativo e a versarlo alla Cassa alla relativa scadenza istituzionale, indipendentemente dall’effettivo pagamento da parte del debitore e a prescindere dall’esigibilità o meno dell'IVA su tale fattura.

L'art. 5.1 del RGP 2012, prima dell’introduzione del nuovo comma, contemplava infatti, esclusivamente, che il contributo integrativo si applicasse su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale di affari professionale ai fini dell’IVA”.

La nuova disposizione introdotta nel Regolamento (art. 5.1 ter) prevede principalmente che – a decorrere dal 1°gennaio 2016 – ai fini del calcolo della contribuzione integrativa dovuta per ciascun anno di attività professionale, devono essere esclusi dal volume di affari IVA annuo i corrispettivi relativi alle operazioni con imposta a esigibilità differita.

 

La prassi da seguire nella compilazione della comunicazione annuale obbligatoria

In primo luogo la norma ha previsto – come ho già detto ma repetita iuvant – di escludere dal Volume di affari IVA professionale annuo i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nell’anno con imposta a esigibilità differita; tali operazioni andranno dunque, in sede di compilazione della comunicazione annuale, sottratte dal suddetto Volume di Affari professionale imponibile, mentre dovranno essere sommate sempre al Volume di affari professionale imponibile annuo le operazioni effettuate in anni precedenti per le quali l’imposta sia divenuta esigibile nell’anno di comunicazione. In relazione al quadriennio di retroattività 2012-2015, detta norma ha, inoltre, stabilito che il dichiarante, allo scopo di evitare un doppio versamento, deduca annualmente dal volume di affari imponibile i corrispettivi – anch’essi autocertificati in sede di comunicazione  relativi a quelle fatture derivanti da operazioni con imposta a esigibilità differita emesse nel quadriennio 2012-2015, in relazione alle quali ha già versato il contributo integrativo ma per le quali l’IVA sia divenuta appunto esigibile nell’anno oggetto di comunicazione.

Il testo recita esattamente: Per evitare duplicazioni contributive, a partire dalla comunicazione obbligatoria di cui al capoverso precedente, il dichiarante deduce, annualmente, dall’imponibile ai fini del contributo integrativo, i corrispettivi derivati da operazioni con imposta a esigibilità differita emesse nel quadriennio di cui al paragrafo precedente, per le quali l’imposta sia divenuta esigibile nell’anno oggetto della comunicazione stessa”.

 

Gli effetti che avrà la nuova disposizione sulla comunicazione annuale del prossimo autunno

Il secondo capoverso nella norma recita: Nella comunicazione obbligatoria di cui all’art. 2 del presente Regolamento, da rendersi per l’anno 2016, il dichiarante dovrà autocertificare le operazioni effettuate nel periodo tra il 1° gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2015 per le quali l’IVA non è ancora divenuta esigibile ai sensi delle norme di cui al paragrafo precedente, e l’ammontare del contributo integrativo già versato sulle stesse, alle aliquote previste alla data di fatturazione in applicazione della normativa vigente ratione temporis”.

La disposizione, così come articolata, prevede, dunque, un periodo transitorio nel quale vanno opportunamente monitorate le operazioni riferite al quadriennio precedente (id est 2012-2015), per le quali il dichiarante ha già versato il contributo integrativo su fatture con IVA non ancora divenuta esigibile nell’anno 2016. Tali operazioni dovranno essere autocertificate, in sede di dichiarazione annuale, unitamente al contributo integrativo già versato sulle stesse.

È dato presumere che, per le suddette operazioni, l’IVA diverrà esigibile in un determinato anno successivo al 2016 e, per quello stesso anno, il dichiarante dovrà sommarle al Volume di Affari IVA professionale imponibile ma – poiché in riferimento alle stesse ha già versato nel quadriennio 2012-2015 il relativo contributo integrativo – dovrà dedurne i relativi corrispettivi, al fine di evitare una duplicazione di versamento contributivo.

La comunicazione annuale 2016 (da effettuarsi entro il 31 ottobre 2017), recepirà nella struttura on line tutti i contenuti dell’art. 5.1 ter.

 

Versamento dei minimi contributivi

Naturalmente resta invariato l’obbligo, disciplinato dal comma 3 del medesimo articolo 5 del RGP 2012.

Stiamo inoltre già predisponendo una GUIDA pratica, utile per la comprensione e gestione dell’inserimento dei dati nella comunicazione annuale 2016, in relazione all’ingresso della nuova norma. Pensiamo di pubblicarla nel prossimo numero della rivista.

 

In conclusione

La disposizione sul differimento dell’IVA mira sostanzialmente a evitare che il professionista, visto il ritardo nei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione, si trovi nella condizione di dovere pagare l'IVA all'Erario senza averla percepita; l’art. 5.1 ter del Regolamento Generale Previdenza 2012, per la medesima ratio, fa sì che tale principio, correlato alle fatture a esigibilità differita dell’imposta, sia valido anche per il versamento del contributo integrativo.

 



 
1. L’articolo 32-bis del decreto sviluppo bis (D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134), ha regolamentato un regime opzionale dell’Iva per cassa, riservato a determinate operazioni fra soggetti titolari di partita IVA che esercitano attività di impresa, arti o professioni; tale regime consente di differire l’esigibilità dell’IVA al momento dell’incasso della fattura che – se effettuata nei confronti di un soggetto privato – diviene comunque esigibile dopo un anno dall’effettuazione dell’operazione, a prescindere dall’incasso del corrispettivo.

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