BIM e digitalizzazione nel settore delle opere pubbliche. Profili normativi e contrattuali

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Dal 1° gennaio di quest’anno sono scattati nuovi obblighi per i contratti pubblici in merito all’articolo 2 lettera a) del Decreto ministeriale n. 560 del 2017. Il Building Information Modeling (BIM) è ora obbligatorio per appalti superiori ai 100 milioni di euro. Con particolare riferimento alla modellazione e alla gestione informativa da parte delle stazioni appaltanti, va segnalato come l’articolo 3 del decreto subordini espressamente l’utilizzo del BIM alle seguenti tre condizioni: la redazione di un piano di formazione del personale, di un piano di acquisizione o di gestione digitale dei processi decisionali e informativi e di un atto organizzativo che espliciti il processo di controllo e gestione, i gestori dei dati e la gestione dei conflitti. A ciò va aggiunto che l’articolo 7 identifica un’ulteriore adempimento preliminare al ricorso del BIM, richiedendo ai fini dell’introduzione dello stesso la redazione del Capitolato informativo.
Ma vi è di più. Le stazioni appaltanti per adottare la metodologia BIM avranno la necessità, infatti, di dotarsi anche di un ambiente di condivisione dei dati (ACDat/ CDE). L’ACDat, così come definito dall’articolo 2 del decreto n. 560/2017, rappresenta un complesso ecosistema digitale, all’interno del quale gli aspetti collaborativi, caratteristici della metodologia de qua, possono pienamente esprimersi. A seguito dell’introduzione dei metodi e strumenti elettronici specifici, sarà inevitabile – oltre al rispetto dei citati vincoli – un’attività di adattamento degli usuali contratti e procedure alla nuova situazione giuridica e alla specificità del suo oggetto. La regolamentazione dei profili giuridici del BIM in Italia è stata effettuata principalmente mediante l’inserimento di modifiche e aggiunte ai format dei tradizionali contratti di appalto, ovvero mediante una prima implementazione giuridica dei Capitolati informativi. Pur in assenza dell’auspicabile redazione di un template di Capitolato speciale o di un’apposita appendice al Capitolato informativo, che contiene una compiuta rappresentazione degli aspetti contrattuali-giuridici inerenti l’utilizzo del BIM, le categorie giuridiche e gli assetti contrattuali dell’appalto tradizionale ben si possono adattare ai processi di digitalizzazione del settore delle costruzioni, grazie alla naturale capacità del diritto di assorbire le nuove metodologie, all’interno di categorie generali che resistono da tempo.
L’approfondimento della nuova metodologia ha consentito di individuare alcune aree di criticità, da un punto di vista giuridico, riconducibili in primis alla collaborazione e all’agire interoperabile.
Il BIM promuove e prevede la collaborazione tra i singoli soggetti coinvolti nel progetto e l’interdipendenza nella progettazione, realizzazione e gestione dell’opera. La nuova metodologia coinvolge innanzitutto i tradizionali soggetti che operano nella pianificazione, progettazione, realizzazione e gestione delle opere pubbliche e delle opere private. Il BIM prevede, tuttavia, anche la presenza di nuovi profili professionali. I compiti e le responsabilità delle citate figure professionali dovranno essere dettagliati e chiariti, a livello contrattuale, per scongiurare interpretazioni difformi e conseguentemente rischi di contenziosi. A questo fine un utile strumento, in assenza di una specifica disciplina in merito, può essere rappresentato dalla norma UNI 11337 parte 7, con la quale sono stati definiti in conformità alla Legge 4/2013, i requisiti delle professionalità coinvolte nella gestione e nella modellazione informativa. In particolare vengono descritti i requisiti di conoscenza, abilità e competenza sulla base del quadro europeo delle qualifiche (EQF) del gestore dell’ambiente di condivisione dei dati (CDE Manager), del gestore dei processi digitalizzati (BIM Manager) del coordinatore dei flussi informativi di commessa (BIM coordinator) e dell’operatore avanzato della gestione della modellazione informativa (BIM specialist).
Tra i profili giuridici da regolamentare contrattualmente in un appalto BIM, inoltre, vanno previste figure che si occupino di diritto di autore e della proprietà intellettuale. Con l’utilizzo della metodologia BIM, le usuali insidie in ordine alla tutela della proprietà intellettuale vengono accentuate dal numero di informazioni contenute nel modello e dalla possibilità di accesso contemporaneo alle stesse da parte di più operatori. Inoltre, con la metodologia BIM vi è il concreto rischio di mettere a disposizione informazioni, non espressamente richieste all’appaltatore dalla committenza, quali per esempio specifici algoritmi di calcolo, di per sé ugualmente riconducibili alle categorie del diritto d’autore. Nel settore dei metodi e strumenti elettronici specifici assume, dunque, particolare rilevanza l’adeguata definizione dei titolari dei diritti sotto il profilo del diritto d’autore e della proprietà intellettuale.

I comportamenti del committente e dell’appaltatore dovranno essere definiti, con appositi contratti di licenza d’uso, in funzione dei diritti spettanti a ciascun soggetto sull’utilizzo del software e delle facoltà d’uso del modello e delle sue singole parti che committente e appaltatore intendono riservarsi. Risulterà opportuno inoltre specificare dettagliatamente nel contratto le modalità di utilizzo e di estrazione e di reimpiego nei limiti del singolo del progetto.
Il BIM richiede un ambiente di lavoro collaborativo, e conseguentemente una elevata interazione tra processi, strumenti tecnologici e persone. Al fine tuttavia di incoraggiare una sempre più efficace collaborazione tra tutti i diversi operatori coinvolti, occorre porre in essere e implementare una serie di interventi sul piano tecnologico e sotto il profilo organizzativo e procedurale, per garantire la massima tutela dei dati sensibili.
In primis con la redazione del Capitolato informativo la stazione appaltante deve fornire all’affidatario suggerimenti al fine di garantire la disponibilità, l’integrità e la riservatezza del contenuto informativo all’interno del processo.
In forza di quanto previsto dal GDPR, entrato in vigore a far data dal 25 maggio 2018, le misure adottate nel trattamento dei dati, dovranno essere tarate sulla natura delle informazioni da preservarsi, adottando tutte le soluzioni consentite dallo stato dell’arte. Non risulterà, pertanto, sufficiente porre in essere un semplice adeguamento formale e documentale.
Altro elemento di novità è la codificazione del principio di minimizzazione. Detto principio prevede la necessità di organizzare il sistema di privacy in modo tale che siano messi a disposizione soltanto i dati personali strettamente necessari ed utilizzati per le finalità per cui sono stati consapevolmente conferiti dai proprietari. Nell’ambito di una commessa in ambito BIM, sarà inoltre opportuno gestire l’ACDat, con particolare riferimento alla materia della privacy, predisponendo per detta tematica un sistema proprio, con i relativi titolari, responsabili, RDP e incaricati del trattamento.

In conclusione, con riferimento alla digitalizzazione della commessa pubblica, risulta sicuramente utile analizzare i vantaggi che la stessa potrebbe apportare al comparto delle costruzioni in caso di sua adozione capillare. Non possono tuttavia essere trascurati i rischi derivanti da una non adeguata implementazione della modellazione e della gestione informative, in un sistema amministrativo e imprenditoriale, quale quello nazionale, ancora legato a una cultura prevalentemente analogica. A ciò va aggiunto che con l’entrata in vigore del D.Lgs. 50 del 2016 e del D.M. 560 del 2017, il legislatore ha posto le basi del percorso di elaborazione di nuove norme in grado di innovare ed integrare le precedenti disposizioni in materia di digitalizzazione. A oggi, però, il Codice dei contratti necessita ancora di rilevanti provvedimenti di attuazione, per potersi definire completo. Deve essere ancora condiviso, infatti, il decreto di cui all’art. 44 del D.Lgs. 50 del 2016, con il quale verranno definite le modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici ma anche le altrettanti rilevanti disposizioni attuative relative alla qualificazione delle stazioni appaltanti.
Al contempo, non risultano inoltre ancora varati i provvedimenti sui livelli di progettazione e sulle regole in merito al project management, oltre all’emissione da parte dell’Anac dell’aggiornamento delle linee guida n. 1/2016, relative al BIM, messe in consultazione pubblica nell’estate del 2018. Nello scorso 28 febbraio, il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge “Delega al Governo per la semplificazione, la razionalizzazione, il riordino, il coordinamento e l’integrazione della normativa in materia di contratti pubblici” che elimina qualsiasi riferimento ai decreti attuativi del Codice, rinviando lo sviluppo ed articolazione della disciplina esecutiva a un unico regolamento. La mancanza di stabilità legislativa che caratterizza il Codice di contratti pubblici, peraltro, coinvolge anche la norma volontaria; l’emissione delle norme ISO 19650 parti 1 e 2 comporterà, infatti, l’esigenza di uniformare ad esse tutti gli strumenti normativi nazionali subordinati. In questo contesto, caratterizzato dall’assenza di un quadro di regole organico e completo, le aspettative delle stazioni appaltanti, che hanno deciso di investire sull’innovazione e su un percorso di digitalizzazione delle prestazioni, rischiano di rimanere prive di efficaci risposte da parte del legislatore. Come peraltro si può percepire dall’analisi dei cosiddetti bandi BIM pubblicati dal 2016 in poi, questa circostanza comporta spesso la predisposizione da parte delle stazioni appaltanti di documentazione di gara con previsioni generiche e a volte inadeguate, creando un diffuso disorientamento tra gli operatori – peraltro in un settore già da tempo in forte crisi – ma anche il rischio della crescita dei contenziosi. 
 



Avv. Andrea Versolato, specializzato in appalti pubblici, esperto di contrattualistica. Docente e autore di numerose pubblicazioni sui profili giuridici della digitalizzazione.

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